Pancetta Piacentina Dop - Modifica temporanea 2023 disciplinare di produzione
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d’origine protetta Pancetta Piacentina DOP ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Pancetta Piacentina DOP” registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie L 163 del 2.7.1996.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre
2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come emendato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP, a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, da parte delle autorità pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare, l’articolo 6quinquies, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all’imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie L 163 del 2.7.1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta “Pancetta Piacentina”;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili – “normativa in materia di sanità animale” e, in particolare, l’articolo 70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429,
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l’articolo 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l’autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia;
Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere c) ed e) stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l’Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28.03.2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della Salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana;
Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana per il 2022, inviato alla Commissione europea per l’approvazione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;
Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la Peste suina africana in Italia;
Vista l’Ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della Salute d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022;
Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della Salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all’aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica;
Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18/01/2022 del Ministero della Salute – Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 40 del 17.2.2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 90 del 16.4.2022;
Visto il decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 173 del 26.7.2022;
Visto che l’articolo 4 del medesimo decreto attribuisce all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell’ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;
Vista le Ordinanze del Commissario straordinario alla Peste suina africana, nominato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2022, ed, in particolare, l’Ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l’adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di Peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;
Considerato che la Peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 “normativa in materia di sanità animale” come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell’Unione e che non appena individuata richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la Peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;
Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina, con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;
Considerato che la presenza della Peste suina africana è stata individuata in alcune aree all’interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della Salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell’epidemia;
Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell’epidemia di Peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della Salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;
Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela Salumi DOP piacentini, riconosciuto dal Ministero ai sensi della legge n. 526/99, acquisita con protocollo n. 0027774 del 19/01/2023, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell’articolo 2 del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento della percentuale del peso vivo medio per partita da destinare alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di notevole criticità che coinvolge l’intera filiera suinicola della Pancetta Piacentina DOP;
Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità
sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;
Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina, connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;
Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;
Considerato che l’allungamento del ciclo di allevamento determina l’aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di Pancetta Piacentina DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;
Vista la dichiarazione, resa in data 12.01.2023 da CSQA Certificazioni, organismo di controllo della DOP Pancetta Piacentina, attestante che, dal 1° gennaio a 30 novembre 2022, il peso vivo medio della partita dei suini macellati è stato pari a 171,71 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono stati 2.056, su un totale di 2.562 allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio, comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg, sono state 14.085;
Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per il 2023, un incremento rilevante di almeno 1.500.000 suini, che potrebbero superare i limiti massimi del peso vivo medio imposti dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore dell’intera filiera e dei soggetti iscritti.
Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;
Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP Pancetta Piacentina, e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di tutela, relativamente all'aumento dal 10% al 15%, della percentuale del peso medio della partita dei suini destinati alla macellazione;
Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all’evoluzione dell’epidemia di Peste suina africana;
Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo n. 0031838 del 23/01/2023, che conferma quanto comunicato dal Consorzio di tutela e dall’organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP “Pancetta Piacentina”, ai sensi del citato articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, e dell’articolo 6quinquies del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP “Pancetta Piacentina” attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.
PROVVEDE
Alla pubblicazione della modifica temporanea del disciplinare di produzione della “Pancetta Picentina” registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee Serie L 163 del 2.7.1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP “Pancetta Piacentina” sarà in vigore dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per mesi dodici.
Roma
IL DIRIGENTE
Roberta Cafiero
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)
MIPAAF - PQAI 04 - Prot. Uscita N.0034410 del 24/01/2023
Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione d’origine
protetta “Pancetta Piacentina” ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1151/2012
del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il disciplinare di produzione della denominazione d’origine protetta “Pancetta Piacentina” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 216 del 17-09-2014.
è così modificato:
Articolo 2
- I suini debbono essere di peso di 160 Kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi,
aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg CE n. 1237/07
concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
è sostituita dalla frase seguente:
- I suini debbono essere di peso di 160 Kg, più 15% o meno 10%, di età non inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del Reg CE n. 1237/07 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet
del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.
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