Pane di Altamura Dop - Controlli da Bioagricert Srl - Autorizzazione 2024
Bioagricert Srl con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop Pane di Altamura, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “Bioagricert Srl” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Pane di Altamura”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Pane di Altamura”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 06 marzo 2024 al n. 321, con il
quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 263357 dell’8 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “Bioagricert Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Pane di Altamura”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall’8 giugno 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione del 29 aprile 2024, con la quale il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura ha confermato “Bioagricert Srl” quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Pane di Altamura”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “Bioagricert Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Pane di Altamura”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“Bioagricert Srl” con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia n. 8/3-4-5 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Pane di Altamura”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1291 della Commissione del 18 luglio 2003.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “Bioagricert Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad
adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “Bioagricert Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione.
3. “Bioagricert Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “Bioagricert Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dall’8 giugno 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “Bioagricert Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “Bioagricert Srl” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Vigilanza)
“Bioagricert Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “Bioagricert Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “Bioagricert Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “Bioagricert Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “Bioagricert Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)
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