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Pantelleria Doc - Approvazione modifica ordinaria 2024

Pubblicato da disciplinare
Pantelleria

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Pantelleria cosi' come da ultimo modificato con il decreto  ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024.
Il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Pantelleria», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al  comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente  decreto.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 agosto 2024  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Pantelleria». (24A04483)

(GU n.205 del 2-9-2024)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA 1
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del
02/12/2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto
1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 239 del 22 settembre 1971, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Pantelleria
naturale» o «Moscato di Pantelleria» e «Moscato passito di
Pantelleria» o «Passito di Pantelleria» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito
internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata dei vini «Pantelleria»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare
l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali
non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011,
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Sicilia, su istanza del Consorzio volontario per la tutela e
la valorizzazione dei vini DOC dell'Isola di Pantelleria, con sede in
Marsala (TP), via del Fante n. 37, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Pantelleria», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Sicilia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 24 giugno 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Pantelleria»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Pantelleria» ed il relativo
documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pantelleria»
cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo
2014, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie
di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Pantelleria»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il
relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli
allegati A e B del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione (UE)
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai
sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019.
Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione
Europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla
data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Pantelleria» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato A
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI  "PANTELLERIA"

Articolo 1
Denominazioni e vini

La Denominazione d'Origine Controllata "Pantelleria" e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- Moscato di Pantelleria;
- Passito di Pantelleria;
- Pantelleria-Moscato spumante;
- Pantelleria-Moscato dorato;
- Pantelleria-Moscato liquoroso;
- Pantelleria- Passito liquoroso;
- Pantelleria-Zibibbo dolce;
- Pantelleria- Bianco, anche Frizzante.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini di cui al precedente Art.1 devono essere ottenuti
esclusivamente con uve del vitigno Zibibbo. Per il solo tipo Bianco,
anche Frizzante, possono concorrere alla produzione uve provenienti
dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal vitigno
Zibibbo, da uno o piu' vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione nella regione Sicilia in misura non superiore al 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a
Denominazione d'Origine Controllata ""Pantelleria" comprende l'intero
territorio dell'isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'Art.1 devono essere quelle normali
della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche
di qualita'.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore a 2.000 in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
gia' usati nella zona e comunque atti a non modificare le
caratteristiche dell'uva e del vino.
La Regione Sicilia puo' consentire diverse forme di allevamento
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo devono rispettare i seguenti parametri.

=====================================================================
| | | Titolo alcolometrico |
| | Produzione uva | volumico naturale |
| Vino | t/ettaro | minimo % vol. |
+========================+==================+=======================+
|"Moscato di Pantelleria"| 10 | 12 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|"Passito di Pantelleria"| 10 | 12 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|"Pantelleria" Moscato | | |
|liquoroso | 10 | 12 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|"Pantelleria" Moscato | | |
|spumante | 10 | 10 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|"Pantelleria" Moscato | | |
|dorato | 10 | 13 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|"Pantelleria" Passito | | |
|liquoroso | 10 | 12 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|"Pantelleria" Zibibbo | | |
|dolce | 10 | 10 |
+------------------------+------------------+-----------------------+
|"Pantelleria" Bianco e | | |
|Frizzante | 10 | 11 |
+------------------------+------------------+-----------------------+

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Alle rispettive rese di cui sopra, dovranno essere riportate, anche
in annate eccezionalmente favorevoli, purche' la produzione non
superi del 20% i limiti suddetti. Qualora venga superato anche tale
ultimo limite, tutta la produzione non avra' diritto alla
Denominazione d'Origine Controllata.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve
e l'alcolizzazione dei tipi liquorosi, devono essere effettuate
nell'isola di Pantelleria.
Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere
effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione
Autonoma della Sicilia.
L'imbottigliamento dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di
Pantelleria" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione.
Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e
la reputazione, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei
controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al
di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali ai sensi dell'art. 35 comma 4 della Legge
n.238 del 12 dicembre 2016.
Pertanto in deroga, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sentita la Regione Sicilia, puo'
consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori
della zona sopra indicata, purche' gli interessati che ne fanno
domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del territorio
amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia e dimostrino di
avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini da almeno 3 anni prima
dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione di cui al
decreto 27 settembre 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 234
del 6 ottobre 2000.
L'ammissione a tale deroga e' comunicata all'organismo di controllo
competente per territorio.
L'imbottigliamento dei vini "Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato
spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e Bianco,
anche Frizzante, deve avvenire all'interno del territorio
amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia.
Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la
produzione di tipi diversi previsti dall'Art.1 devono essere
rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per
le uve destinate separatamente ad una data tipologia sia per le
rimanenti uve destinate ad altra tipologia.
Le diverse tipologie previste dall'Art.1 devono essere elaborate in
conformita' alle norme comunitarie e nazionali in materia.
In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti
condizioni di produzione: - essere stato elaborato direttamente dai
produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;
- provenire da vigneti entrati in produzione da piu' di tre anni alla
data del 1° settembre di ogni anno;
- derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in
zucchero di 250 gr. per litro, eventualmente ottenuto con adeguato
appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla relativa
normativa in vigore;
- essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di
alcol vinico corrispondente in alcol puro al 5% minimo del volume dei
mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti proporzioni:
10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico
totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in
alcol svolto con l'equivalente del tenore in alcol potenziale,
calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr. di
zucchero residuo per litro;
- avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un
minimo del 15,5% svolto ed una ricchezza zuccherina minima di 100 gr.
per litro;
- essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcol vinico in una o
al massimo due volte nella cantina del produttore.
Il vino «Moscato di Pantelleria» deve essere ottenuto dalla
fermentazione di mosto da uve fresche.
Il vino «Passito di Pantelleria» deve provenire da uve sottoposte in
tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento al
sole.
E' consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per
tali vini e' escluso qualsiasi arricchimento del mosto o del vino,
tranne l'eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno
di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri
del 60%.
Il vino «Pantelleria Moscato liquoroso» deve essere ottenuto dalla
fermentazione di mosto da uve fresche.
Il vino «Pantelleria passito liquoroso» deve essere ottenuto da uve
sottoposte in tutto o in parte ad appassimento naturale o in ambiente
condizionato.
Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi
arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria di alcol di origine
viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione e per il
Passito liquoroso l'eventuale aggiunta di uva passa con una
concentrazione massima in zuccheri del 60%.
Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini derivati le loro
peculiari caratteristiche e l'arricchimento e' consentito, per i tipi
non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni
stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese
vino-ettaro di cui a questo stesso disciplinare.
La resa massima dell'uva fresca in vino e la produzione massima di
vino per ettaro, dopo ogni eventuale pratica enologica, salvo
l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove
e' prevista, devono essere rispettivamente i seguenti:

=====================================================================
| Vino |Resa uva fresca/vino % | Litri vino/ettaro |
+=======================+=======================+===================+
|"Moscato di | | |
|Pantelleria" | 60 | 6.000 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|"Passito di | | |
|Pantelleria" | 40 | 4.000 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|"Pantelleria" Moscato | | |
|liquoroso | 70 | 7000 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|"Pantelleria" Moscato | | |
|spumante | 70 | 7.000 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|"Pantelleria" Moscato | | |
|dorato | 50 | 5.000 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|"Pantelleria" Passito | | |
|liquoroso | 55 | 5500 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|"Pantelleria" Zibibbo | | |
|dolce | 70 | 7.000 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+
|"Pantelleria" Bianco e | | |
|Frizzante | 70 | 7.000 |
+-----------------------+-----------------------+-------------------+

Qualora la resa uva fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui
sopra, di non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto alla
Denominazione d'Origine Controllata. Oltre detto limite decade il
diritto alla Denominazione d'Origine Controllata per tutta la
partita.
Il vino "Passito di Pantelleria" non puo' essere immesso al consumo
prima del 1° luglio dell'anno successivo alla vendemmia.
Il tipo «Pantelleria» Passito liquoroso non puo' essere immesso al
consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.
Per i vini con la menzione tradizionale «Passito» e' consentito un
periodo di fermentazione e rifermentazione delle uve fino al 30
Giugno successivo all'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'Art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione
al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Moscato di Pantelleria"
colore: giallo talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico di moscato;
odore: caratteristico, fragrante, di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno
l'11,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 25 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

"Passito di Pantelleria"
colore: giallo dorato, tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
odore: fragrante, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol di cui almeno
il 14,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
acidita' volatile massima: 30 meq/l;
estratto non riduttore minimo: 31,0 g/l.

"Pantelleria" Moscato liquoroso
colore: giallo piu' o meno intenso;
sapore: aromatico di moscato;
odore: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol di cui almeno
il 15,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Pantelleria" Moscato spumante
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino piu' o meno intenso;
sapore: dolce, tipico di moscato;
odore: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno
il 6,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Pantelleria" Moscato dorato
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
sapore: caratteristico di moscato;
odore: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,50% vol di cui almeno
il 15,50% vol svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Pantelleria" Passito liquoroso
colore: giallo dorato piu' o meno intenso talvolta tendente
all'ambra;
sapore: dolce, vellutato;
odore: intenso, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22,00% vol di cui almeno
il 15,00% vol svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

"Pantelleria" Zibibbo dolce
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
sapore: caratteristico di moscato;
odore: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol di cui ancora
da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri riduttori totali;
pressione CO2: fino a 1,7 Bar;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Pantelleria" Bianco, anche Frizzante
colore: paglierino piu' o meno intenso;
sapore: armonico, piu' o meno morbido, talvolta frizzante;
odore: gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'Art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "classico", "riserva" e
similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sono consentite altresi' le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie e nazionali pertinenti ai vini di cui all'Art.1.
Nell'etichettatura della tipologia "Moscato di Pantelleria" il nome
del vitigno deve obbligatoriamente precedere la denominazione
"Pantelleria", unitamente alla preposizione "di".
Nell'etichettatura della tipologia "Passito di Pantelleria" il nome
della menzione tradizionale "Passito" deve obbligatoriamente
precedere la denominazione "Pantelleria", unitamente alla
preposizione "di".
Nell'etichettatura delle altre tipologie dei vini "Pantelleria", le
relative menzioni "Moscato liquoroso", "Moscato spumante", "Moscato
dorato", "Passito liquoroso", "Zibibbo dolce", "Bianco" e "Bianco
Frizzante", devono essere riportate in etichetta al di sotto della
denominazione "Pantelleria" e della relativa espressione
"Denominazione di Origine Controllata" o "Denominazione di Origine
Protetta" " e devono essere riportate al di sopra del nome geografico
piu' ampio "Sicilia".
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono
essere riportate nell'etichettatura in caratteri tipografici non piu'
grandi o evidenti di quelli utilizzati per la Denominazione d'Origine
dei vini "Pantelleria".
Nell'etichettatura del vino «Passito di Pantelleria» e' consentito
riportare in etichetta "vino ottenuto da uve appassite al sole".
Nell'etichettatura e presentazione del vino «Pantelleria Bianco» e'
consentito riportare in etichetta il termine "Zibibbo" al di sotto
della denominazione "Pantelleria" e della relativa espressione
"Denominazione di Origine Controllata" o "Denominazione di Origine
Protetta".
Nell'etichettatura di tutte le tipologie dei vini di cui all'art.1 e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Sicilia, ai sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge 238 del 12 dicembre 2016 e
dall'art. 7, comma 4 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Sicilia".
Il nome geografico piu' ampio Sicilia, se indicato, deve seguire la
denominazione Pantelleria ed essere riportato al di sotto della
menzione specifica tradizionale "denominazione di origine
controllata" oppure dell'espressione dell'Unione europea
"denominazione di origine protetta", nel rispetto di quanto previsto
nei precedenti commi e secondo la successione di seguito indicata:
- Pantelleria
- Denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC o
D.O.C.)
- Sicilia.
I caratteri del nome Sicilia devono avere un'altezza inferiore, e
comunque non superiore a tre millimetri di altezza, a quella dei
caratteri che compongono la denominazione Pantelleria e devono avere
lo stesso font (tipo di carattere), stile grafico, spaziatura,
evidenza, colore e intensita' colorimetrica e tutte le indicazioni
elencate nel periodo precedente devono figurare su uno sfondo
uniforme.

Articolo 8
Confezionamento

I vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria",
"Pantelleria" Moscato liquoroso, "Pantelleria" Moscato dorato e
"Pantelleria" Passito liquoroso debbono essere immessi al consumo
esclusivamente in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro
materiale consentito, ad esclusione dei tappi metallici, delle
seguenti capacita': 0,375, 0,500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1) Fattori naturali rilevanti per il legame
L'isola di Pantelleria ha origine vulcanica con suoli del tipo
Litosuoli, Regosuoli o suoli bruni andici.
Le precipitazioni medie annue di 409 mm e temperature medie mensili
comprese tra 11,7 e 25,6 °C. La siccita' e' causata dall'assenza di
piogge in estate per 5 mesi ed e' aggravata da venti continui, che
vengono registrati mediamente 338 gg/anno.
Vista la conformita' dell'isola il clima e' suddiviso in tre strati
bioclimatici: la costa fa parte della fascia inframediterranea e
arriva a 200 m s.l.m.; gran parte dell'isola ricade nella fascia
termomediterranea; mentre la sommita' della montagna fa parte della
fascia mesomediterranea.
La ventosita' dell'isola, spesso impetuosa e distruttiva, ha
verosimilmente consigliato i primi arcaici viticoltori a mettere al
riparo la pianta della vite dalle folate, collocandola in una conca
scavata nel suolo di terra lavica. Cosi' adagiati, i tralci si
abbracciano e i grappoli guadagnano prossimita' all'humus vulcanico.
Ne risulta peraltro custodito, anzi amplificato il calore topico, che
consente agli acini di fare ancor piu' arrossare la propria
superficie esterna e di arricchire la concentrazione zuccherina della
polpa. L'attuale paesaggio pantesco si presenta caratterizzato da
persistenti e suggestive colture tradizionali di vite principalmente
su terrazzamenti. Da questo particolare tipo di vigneto, situato a
questa latitudine e ubicato in tale habitat vulcanico, nascono
autentici prodotti del sole (Pantelleria e' proprio al centro della
sun belt).

2) Fattori umani rilevanti per il legame
Il vitigno Zibibbo sull'isola di Pantelleria secondo alcuni autori,
risale alla dominazione Araba (835 d.c.) tratto dal Capo Zebib in
Africa dal quale discenderebbe il nome. Altro possibile etimo e' la
parola araba "Zaibib" che significa "uva essiccata".
I vini a denominazione d'origine di quest'isola sono merito di una
agricoltura ancora eroica: basta considerare che, nelle suddette
terrazze delimitate dai muretti in pietra lavica, le pratiche di
coltivazione sono ancora tutte manuali.
E' la stessa tipologia umana del contadino pantesco che va
considerata come una razza in via di prossima scomparsa. E, dunque,
come una specie da proteggere: e cio' per il suo legame indissolubile
con le secolari tradizioni vitivinicole pantesche.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in
particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione
dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati
nell'area geografica considerata;
- le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura
che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da
perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie
delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni
colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma,
permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta
e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati
dal disciplinare. Quella del vigneto ad alberello e' una consuetudine
secolare e comunque molto antica. Essa ha preso piede nell'isola,
alla stessa stregua di cio' che accade per gli esseri viventi che
adattano il proprio organismo, la propria stessa conformazione (e
talora perfino il temperamento) alle condizioni climatiche del luogo
in cui si trovano;
- le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona e piu' dettagliatamente
descritte all'art. 5 del presente disciplinare.

B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista
analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e
peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate
che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le
tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed
eleganti, tipici dei vitigni di partenza.
In particolare, le uve, opportunamente appassite e sofficemente
pigiate, fanno scaturire un mosto di una impareggiabile dolcezza
naturale che ha un'ardua fermentazione: il risultato ha una pienezza,
solarita' e profumo ineguagliabili, un gusto caldo e morbido che
ricorda persistentemente l'aroma primario tipico dell'uva Zibibbo.
Tutto cio' e' essenzialmente riconducibile ai sopra descritti fattori
climatici e naturali.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Gli strumenti a cui si deve la sopravvivenza della coltivazione del
vigneto ad alberello sono costituiti certamente e quasi solamente
dalla zappa. Ma anche l'aratro trainato dal caratteristico asino
pantesco (anch'esso minacciato di estinzione) idoneo a scalare le
impervie pendenze di quest'isola scoscesa. Quanto agli artefatti, in
nessun altro luogo al mondo si possono rinvenire altrettanti
inconfondibili vigneti a terrazzamenti, ognuno dei quali e'
delimitato da muretti a secco di pietra lavica: chi si peritasse di
misurarli, scoprirebbe che nell'insieme si estendono per oltre 7.000
chilometri!
Del pari unici ed inimitabili crediamo siano gli innumerevoli
"giardini arabi" (costruzioni circolari scoperchiate, per dare
rifugio anche ad una sola pianta di agrume) spesso incastonati negli
stessi vigneti e diffusi in tutte le contrade dell'isola.
L'orografia per la maggior parte collinare dell'areale di produzione
e l'esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un
ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo
naturalmente sgrondante delle acque reflue, particolarmente vocato
alla coltivazione della vite.
Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato dalla
temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel
periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all'anno
(maggiosettembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali
ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una
viticoltura di qualita'.
L'interazione causale dei fattori pedo-climatici, storici, le
tecniche produttive e la capacita' imprenditoriale rende cosi'
possibile produrre un vino di grande interesse nelle sue varie
tipologie, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate, che lo
rende cosi' unico al mondo.

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto Regionale Vini e Oli
Viale della Liberta' n° 66
90143 - Palermo
Telefono 091 6278111
Fax 091 347870;
e-mail irvv@vitevino.it

L'Istituto Regionale della Vite e del Vino e' l'Autorita' pubblica
designata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016,
che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
presente disciplinare, conformemente all'articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all'articolo 20 del Reg. UE n.
34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2°
capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U.
n. 253 del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62
del 15.03.2022).

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

Denominazione/denominazioni
Pantelleria

Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta

Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Vino spumante
6. Vino spumante di qualita' del tipo aromatico
8. Vino frizzante
11. Mosto di uve parzialmente fermentato
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino di uve stramature

Descrizione dei vini:

"Pantelleria" Moscato di Pantelleria
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo talvolta tendente all'ambra;
Sapore: dolce, aromatico di moscato;
Odore: caratteristico, fragrante di moscato, gradevole aromatico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 15,00% vol;
Estratto non riduttore minimo 25,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
- Titolo alcolometrico effettivo minimo: 11,00% vol
- Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
- Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 25,00

"Pantelleria" Passito di Pantelleria
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo dorato, tendente all'ambra;
Sapore: dolce, aromatico, gradevole;
Odore: fragrante, caratteristico di moscato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 20,00% vol;
Estratto non riduttore minimo 31,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
- Titolo alcolometrico effettivo minimo: 14,00% vol.
- Acidita' totale minima: 4 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.
- Acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): 30,00

"Pantelleria" Moscato Liquoroso, Moscato dorato, Passito liquoroso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo o giallo dorato piu' o meno intenso, talvolta tendente
all'ambra;
Sapore: aromatico di moscato, dolce, vellutato;
Odore: caratteristico di moscato, gradevole, aromatico, intenso;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 21,00% vol;
Estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
- Titolo alcolometrico effettivo minimo: 15,00% vol.
- Acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.

"Pantelleria" Moscato Spumante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Spuma: fine e persistente;
Colore: paglierino piu' o meno intenso;
Sapore: dolce, tipico di moscato;
Odore: caratteristico di moscato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
Estratto non riduttore minimo 15,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
- Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 6,00 vol.
- Acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.

"Pantelleria" Zibibbo dolce
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
Sapore: caratteristico di moscato;
Odore: gradevole, aromatico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,00% vol;
Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
- Acidita' totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico.

"Pantelleria" Bianco, anche Frizzante
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: paglierino piu' o meno intenso;
Sapore: armonico, piu' o meno morbido, talvolta frizzante;
Odore: gradevole, caratteristico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;
Estratto non riduttore minimo 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
- Acidita' totale minima: 4,5 in grammi per litro espresso in acido
tartarico

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche specifiche
Rese massime:
1. "Pantelleria" Moscato Di Pantelleria
10000 chilogrammi di uve per ettaro
2. "Pantelleria" Passito di Pantelleria
10000 chilogrammi di uve per ettaro
3. "Pantelleria" Moscato Liquoroso, Moscato Spumante, Zibibbo
dolce, Bianco e Frizzante
10000 chilogrammi di uve per ettaro
4. "Pantelleria" Moscato Dorato
10000 chilogrammi di uve per ettaro
5. "Pantelleria" Passito Liquoroso
10000 chilogrammi di uve per ettaro

Zona geografica delimitata
La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in
provincia di Trapani, l'intero territorio dell'isola di Pantelleria.

Varieta' di uve da vino
Zibibbo B. - Moscatellone

Descrizione del legame/dei legami
DOP Pantelleria
Il legame con la zona geografica delimitata della DOP "Pantelleria"
e' comprovato dalle specifiche caratteristiche pedologiche,
orografiche e climatiche della zona stessa: questa comprende
esclusivamente i terreni vocati alla qualita' dell'intera isola di
Pantelleria, che ha origine vulcanica. La ventosita' dell'isola e
l'insieme degli elementi climatico-ambientali sono congeniali ad una
viticoltura mirata alla qualita'. La millenaria storia vitivinicola
riferita alla zona di questa DOP e' la testimonianza di come
l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche viticolturali ed
enologiche, migliorate nell'epoca moderna.

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura,
altri requisiti)
Utilizzo del nome geografico piu' ampio
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:

Nella etichettatura e presentazione dei vini DOP "Pantelleria" e' consentito l'uso del nome geografico piu'  ampio "Sicilia". Il nome geografico piu' ampio Sicilia, se indicato, deve seguire la denominazione "Pantelleria"  ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale

Termine "Zibibbo" in etichetta
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nell'etichettatura e presentazione del vino "Pantelleria Bianco" e'
consentito riportare in etichetta il termine "Zibibbo" al di sotto
della denominazione "Pantelleria" e della relativa espressione
Denominazione di Origine Protetta.

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https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/21941

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