Pecorino Crotonese Dop - Proposta di modifica del disciplinare
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese»
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino Crotonese» (21A05976)
(GU n.245 del 13-10-2021)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012,
l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Pecorino
Crotonese» registrata con regolamento di esecuzione UE n. 1262/2014
del 18 novembre 2014.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di
tutela del Pecorino Crotonese D.O.P. con sede in via del XXV Aprile
n. 62 - 88900 Crotone, e che il predetto consorzio possiede i
requisiti previsti all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale 14
ottobre 2013, n. 12511.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico.
Considerato altresi', che l'art. 53 del regolamento (UE) n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisito il parere della Regione Calabria competente per territorio,
circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla
pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pecorino
Crotonese» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e
dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 -
00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«Pecorino Crotonese»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta (DOP) «Pecorino Crotonese»
e' un formaggio a pasta dura, semicotta, prodotto esclusivamente con
latte intero di pecora. La denominazione e' riservata esclusivamente
al formaggio rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Zona di produzione
La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura
del formaggio Pecorino Crotonese DOP comprende:
Provincia di Crotone: l'intero territorio amministrativo dei
Comuni di Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona,
Castelsilano, Cerenzia, Ciro', Ciro' Marina, Cotronei, Crotone,
Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio,
Petilia Policastro, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro
Marchesato, San Nicola Dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale,
Strongoli, Umbriatico, Verzino;
Provincia di Catanzaro: l'intero territorio amministrativo dei
Comuni di Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Marcedusa,
Petrona', Sellia, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Zagarise;
Provincia di Cosenza: l'intero territorio amministrativo dei
Comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati,
Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola e San Giovanni
in Fiore, Scala Coeli, Terravecchia.
Art. 3.
Caratteristiche del prodotto
Il Pecorino Crotonese presenta le seguenti caratteristiche:
forma: cilindrica con facce piane o leggermente convesse e con
scalzo dritto o leggermente convesso;
peso:
formaggio fresco:
per la forma piccola il peso e' compreso fra kg 0,5 e kg
1,2;
per la forma media il peso e' compreso fra kg 1,3 e kg 3;
formaggio semiduro e stagionato:
per la forma media il peso e' compreso fra kg 1,3 e kg 2,5;
per la forma grande il peso e' compreso fra kg 5 e kg 15;
dimensioni: variano in funzione del peso del pecorino:
per un peso compreso tra kg 0,5 e kg 3 l'altezza dello scalzo
varia da 5 a 12 cm, il diametro delle facce da 10 cm e 18 cm;
per un peso compreso tra kg 5 e kg 15 l'altezza dello scalzo
varia da 12 cm a 20 cm, mentre il diametro delle facce da 18 cm a 30
cm.
La produzione di Pecorino Crotonese in forma diversa da quella
cilindrica e' permessa solo ed esclusivamente per determinate
tipologie di richiesta, ed e' ammessa per il prodotto destinato
esclusivamente al preconfezionamento (affettato, cubettatura,
grattugia). Il fine e' quello anche di limitare gli scarti di
lavorazione, fatto salvo il rispetto dei requisiti di peso e di
altezze. Le pezze non di forma cilindrica hanno un peso compreso tra
kg 1 e kg 3;
aspetto esterno: sulle forme sono evidenti i segni del
canestro;
grasso: il contenuto in grasso sulla sostanza secca non deve
essere inferiore al 40%;
proteine: le proteine non devono essere inferiori al 25%
(gr/100 gr parte edibile);
umidita': non inferiore al 30% (gr/100 gr parte edibile);
utilizzo: Il pecorino crotonese e' usato come formaggio da
tavola nelle varianti fresco, semiduro e stagionato, anche da
grattugia.
Pecorino Crotonese Fresco.
Crosta di colore bianco o leggermente paglierino. Gusto deciso,
morbido e leggermente acidulo con crosta sottile. Sono evidenti i
tipici segni del canestro. La pasta e' tenera, uniforme e cremosa di
colore bianco latte, con rare occhiature.
Pecorino Crotonese Semiduro.
Crosta spessa di colore leggermente bruno. Gusto intenso e
armonico, la pasta semidura e' compatta con rare occhiature.
Pecorino Crotonese Stagionato.
A lunga stagionatura (oltre i sei mesi): crosta dura e bruna,
puo' essere cappata (curata) con olio o morchia di oliva. Gusto
intenso e deciso, dal leggerissimo retrogusto piccante. La pasta e'
di colore leggermente paglierino e presenta rare occhiature;
caratteristiche organolettiche: al momento della degustazione,
appena tagliata la forma, si avverte un odore lieve di latte di
pecora legato armonicamente con altri odori, suoi caratteristici,
quali odore di fieno, erbe mature di campo, sentore di nocciola e di
fumo.
Art. 4.
Metodo di ottenimento
La denominazione DOP «Pecorino Crotonese» e' riservata al
formaggio prodotto con latte di pecora intero, proveniente da pecore
allevate esclusivamente nella zona di produzione di cui al precedente
art. 2.
Materia Prima.
Il latte ovino intero puo' essere utilizzato crudo o puo' subire
un trattamento termico, termizzato o pastorizzato non sono ammessi
additivi e conservanti.
Caglio: pasta di capretto.
E' consentito lo sviluppo di fermenti lattici naturali esistenti
nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di siero innesti -
latto innesti naturali o esistenti nella zona di produzione.
Il latte pastorizzato o termizzato puo' essere inoculato con
colture di fermenti lattici autoctoni, e' ammesso solo ed
esclusivamente l'utilizzo di Starter provenienti dalla ceppoteca del
Consorzio di tutela della DOP. Presso A.R.S.A.C. (Azienda regionale
per lo sviluppo dell'agricoltura in Calabria, viale Trieste n. 95 -
87100 Cosenza) e' conservata la ceppoteca dei fermenti selezionati
dal latte ovino dell'areale di produzione. Tale ceppoteca potra'
essere aggiornata periodicamente, attraverso nuove ricerche validate
dal consorzio di tutela.
Sale: (NaCl) salgemma.
Alimentazione del bestiame.
La razione di base annuale e' costituita essenzialmente da
foraggi provenienti dalla zona geografica. Il bestiame e' nutrito
prevalentemente al pascolo da foraggi verdi e con fieni aziendali non
fermentati coltivati nella zona medesima.
E' consentita l'integrazione con concentrati semplici OGM FREE
provenienti fuori dalla zona geografica.
La percentuale massima di complemento non puo' superare il 40%
del totale nell'arco dell'anno. L'allevamento e' semi-brado; il
gregge e' lasciato libero di pascolare per fare ritorno la sera
nell'ovile, ma i capi sono sorvegliati, vaccinati e curati in caso di
necessita'.
Metodo di produzione.
La produzione del formaggio Pecorino Crotonese e' consentita
tutto l'anno.
Il latte intero, proveniente da due a quattro mungiture
giornaliere, destinato alla trasformazione, puo' essere utilizzato
crudo o puo' essere sottoposto a termizzazione o pastorizzazione. Nel
caso in cui il formaggio sia prodotto da latte intero crudo la
trasformazione deve avvenire secondo la vigente normativa in materia.
Il latte intero crudo, termizzato o pastorizzato deve essere
coagulato, per via presamica con aggiunta di caglio di pasta di
capretto, ad una temperatura compresa tra i 36-38° C e per un tempo
di 40-50 minuti.
E' consentito lo sviluppo e l'utilizzo di fermenti lattici
naturali esistenti nel latte sottoposto a caseificazione o l'uso di
sieri innesti, latto innesti naturali provenienti ed esistenti nella
zona di produzione.
Successivamente avviene la rottura della cagliata in modo da
ridurre la stessa in granuli della dimensione di un chicco di riso.
Mantenendo in agitazione la massa, si sottopone la cagliata a
cottura di 42 C° - 44 C° per 5-6 minuti, quindi si lasciano
sedimentare i granuli sul fondo della caldaia cosi' da ottenere una
massa compatta.
Nel caso di utilizzo di latte crudo, dopo la sedimentazione, la
massa caseosa viene estratta in pezzi e trasferita nelle tipiche
forme a canestro per la formatura.
Nel caso di utilizzo di latte termizzato o pastorizzato, dopo la
sedimentazione, la massa caseosa viene fatta defluire insieme al
siero grasso nelle tipiche forme a canestro per la formatura.
Al fine di favorire lo spurgo della quantita' di siero in eccesso
e conferire al formaggio la tipica forma a canestro, le forme,
ottenute da latte crudo sono sottoposte a pressatura manuale o
sovrapposte l'una sull'altra, mentre le forme, ottenute da latte
termizzato o pastorizzato, sono sottoposte a stufatura a vapore per
un periodo variabile di 120-240 minuti.
I canestri possono essere in plastica, in giunco o di altro
materiale adatto a venire a contatto con i prodotti alimentari
secondo la normativa vigente.
Le forme cosi' ottenute nei canestri vengono sottoposte a
cottura, attraverso immersione per qualche minuto in siero caldo a
temperatura non superiore a 55° C, al fine di ottenere la perfetta
compattazione dei grumi caseosi, l'ulteriore spurgo del siero e la
formazione della crosta.
La salatura delle forme e' effettuata sia a secco che in salamoia
(soluzione di acqua e sale marino), i giorni sono variabili secondo
le dimensioni delle forme. Nel primo caso il sale viene cosparso
manualmente, nel secondo caso le forme vengono immerse in salamoie
sature. Questa operazione permette di accelerare l'ulteriore spurgo
del siero, contribuisce ad evitare la formazione di muffe sulla
superficie del formaggio, accentuandone il sapore.
Il periodo di maturazione e' variabile in funzione della
tipologia di prodotto da ottenere.
Per il prodotto a pasta semidura la maturazione deve protrarsi
per un periodo compreso tra i sessanta giorni e i novanta giorni.
Per il prodotto stagionato la maturazione deve protrarsi oltre i
novanta giorni.
La stagionatura deve avvenire in locali freschi e debolmente
ventilati o in grotte di arenaria adeguatamente allestite.
Art. 5.
Elementi che comprovano l'origine
Ogni fase del processo produttivo e' monitorata documentando per
ognuna gli input e gli output. Gli allevamenti, i caseificatori e gli
stagionatori sono iscritti in appositi registri, gestiti
dall'organismo di controllo, e devono dichiarare tempestivamente le
quantita' prodotte.
Tutte le persone fisiche e giuridiche iscritte ai relativi
elenchi sono assoggettate al controllo secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano dei controlli.
Ciascuna forma di Pecorino Crotonese DOP riporta un codice
univoco aziendale (numerico e/o alfanumerico) per la garanzia della
sua individuazione in ogni fase del processo.
Art. 6.
Controlli
Il controllo della conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da un ente di controllo, conformemente a quanto stabilito
dagli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1151/2012. Tale ente
e' l'organismo di controllo Bioagricert srl, via dei Macabraccia n. 8
- Casalecchio di Reno (BO) 40033 - tel. 051 562158, fax 051 564294 -
e-mail: info@bioagricert.org - sito web: www.bioagricert.org
Art. 7.
Legame con l'ambiente
Specificita' della zona geografica.
La zona geografica di produzione e' un'area omogenea sia dal
punto di vista geografico che storico-culturale e coincide,
sostanzialmente, con il territorio del Marchesato di Crotone, che sin
dall'anno 1390 dell'era volgare identifica il territorio in
questione.
L'area di produzione e' caratterizzata dalle tipiche colline
locali di argilla plioceniche del Crotonese e nella fascia montana
confinante con la provincia di Crotone, che va dalla Sila Piccola
alla Sila Grande. Quest'area geografica e' dal punto di vista fisico
strettamente interconnessa, infatti gli altopiani silani sono in gran
parte i pascoli naturali estivi per le greggi stanziate nelle colline
comprese fra i monti in questione e il mar Jonio. Tale peculiare
conformazione del territorio ha influenzato il clima locale,
caratterizzato da inverni freddi ed estati calde, ma con escursioni
termiche relativamente contenute, umidita' costante e con un valore
medio di umidita' relativa pari al 58%.
Nell'area di produzione del pecorino crotonese sono presenti 398
allevamenti ovini con una consistenza totale di circa 49.000 capi,
che hanno registrato un incremento del 4% circa negli ultimi dieci
anni, in controtendenza rispetto al dato riferito all'Italia.
Il sistema di allevamento e' il pascolo semibrado unito alla
pratica della monticazione e della demonticazione. Nell'area di
produzione vi e' grande disponibilita' di pascoli (la SAU utilizzata
a pascolo e prati permanenti e' superiore al 40% del totale), dove
sono presenti famiglie di piante che sono considerate di scarso
interesse zootecnico o, addirittura, infestanti, ma presenti in
abbondanza nelle zone marginali che caratterizzano l'area di
produzione. Il pascolo dell'area di produzione, e' sufficientemente
omogeneo. La composizione floristica dei pascoli naturali e' composta
prevalentemente da essenze vegetali fresche, quali: loglio,
trifoglio, cicoria, sulla, erba medica di ecotipi locali.
Nel territorio in questione il mestiere del Mastro Casaro e'
considerato prestigioso e testimonia un'antica tradizione documentata
storicamente.
L'utilizzo di manodopera familiare per la caseificazione,
inoltre, ha consentito di mantenere costanti e inalterate le tecniche
di caseificazione nel tempo. Il saper fare del casaro costituisce un
importante elemento di specificita'; il processo di produzione e'
infatti manuale. E' determinante l'esperienza del casaro
nell'individuare il giusto punto di coagulazione del latte prima di
procedere con la rottura della cagliata con un attrezzo locale, il
miscu, al fine di ridurre la cagliata in granuli della dimensione di
un chicco di riso. Tale attrezzo, per la sua conformazione, esercita
una rottura energica, in grado di liberare molto grasso, tanto che il
siero residuo dall'aspetto lattiginoso, e chiamato localmente
lacciata, e' indicatore di una corretta lavorazione della pasta.
Importante nel processo produttivo e' la frugatura e la pressatura
manuale della pasta dopo la messa in forma nei canestri; le forme
dopo essere state frugate, rivoltate e pressate nei canestri sono
immerse nella lacciata. Si lascia acidificare il formaggio per uno o
piu' giorni per poi avviare la fase stagionatura. Durante la
stagionatura sulla sua superficie si sviluppino alcune muffe
caratteristiche, che il casaro monitora e deve saper riconoscere al
fine di selezionare forme correttamente lavorate da quelle difettose
e da scartare. Il know how e l'esperienza del casaro si manifesta
anche nella determinazione del periodo piu' idoneo per rivoltare le
forme, spazzolarle o lavarle e capparle con olio di oliva o con
morchia di olio d'oliva.
Specificita' del prodotto.
Il Pecorino crotonese e' caratterizzato da:
odore lieve di latte di pecora legato armonicamente con altri
odori, suoi caratteristici, quali odore di fieno, erbe mature di
campo, sentore di nocciola e di fumo, senza una specifica dominanza
o, al massimo, con una leggera dominanza del sentore di pecora;
pasta compatta con rare occhiature; in bocca si avverte una
consistenza scarsamente elastica e i granuli della struttura si
sciolgono dopo un'accurata masticazione. Si avverte la presenza di
grasso, ma non la sensazione di burrosita'. Per effetto della
masticazione e del calore corporeo si ha la medesima sensazione
aromatica percepita al momento del taglio, ma in forma piu' completa
e marcata, soprattutto durante la deglutizione. In questa fase
l'aroma tipico avvolge il palato con un sapore piacevole e
persistente;
segni evidenti del canestro sulla forma.
Legame con la zona geografica, la qualita' e le caratteristiche del
prodotto.
La peculiarita' del sistema di allevamento, semibrado, fa si' che
il bestiame sia alimentato in prevalenza con flora selvatica
dell'area di riferimento. Gli aromi caratteristici del pecorino
crotonese dipendono da determinati componenti, quali terpeni e
sesquiterpeni, presenti in quantita' apprezzabile solo in alcune
famiglie di piante, quali graminacee, crucifere, ombrellifere,
composite e altre assunte durante il pascolo dalle pecore. Nelle
colture foraggere, invece, tali composti sono presenti in bassa o
bassissima percentuale. La presenza di tali composti aromatici,
legati a queste famiglie di piante, identifica l'area in cui gli
animali hanno pascolato, quindi la microflora selvatica influisce
sulle caratteristiche organolettiche finali del Pecorino Crotonese.
Inoltre, la tradizionale pratica della monticazione tutela gli ovini
da stress ambientali e nutrizionali durante la calura estiva,
preservando le caratteristiche nutrizionali e aromatiche del latte.
Il clima del territorio e' determinante sulla stagionatura e
contribuisce a conferire la struttura tipica al Pecorino Crotonese.
Il grado di umidita' caratteristico dell'area ha contribuito nei
secoli a definire le tecniche di stagionatura e costituisce
un'importante risorsa ambientale per la stagionatura del formaggio.
Una corretta stagionatura del prodotto richiede un livello di
umidita' ne' troppo elevato, che rischierebbe di non asciugare
completamente il formaggio, ne' eccessivamente variabile, per
garantire l'omogeneita' delle condizioni durante tutto l'arco del
periodo di stagionatura. I livelli di umidita' generalmente costanti
fanno si' che la stagionatura del Pecorino Crotonese proceda
gradualmente, conferendo in tal modo la struttura fisica
caratteristica del prodotto, come ad esempio la compattezza e
l'assenza di occhiature nella pasta.
Il legame indissolubile con le risorse umane del territorio
determinato dalla tecnica di caseificazione, derivante dalla
tradizione secolare locale dei mastri caporali/casari, ha consentito
di mantenere inalterata la rinomanza crotonese nella trasformazione
del latte. Il fatto che la mano d'opera impiegata sia di provenienza
quasi esclusivamente familiare, oltre a garantire la continuita'
nella tradizione, testimonia l'alta specializzazione e artigianalita'
del sistema produttivo, che rimane inevitabilmente legato a risorse
umane non reperibili in altri contesti locali. Le competenze
specialistiche risultano particolarmente importanti laddove si puo'
riscontrare l'intervento della manualita': dalla cagliatura, alle
operazioni di formatura, fino alle operazioni di cura e controllo del
formaggio durante la stagionatura.
L'impiego di siero-innesti e latto innesti naturali provenienti
ed esistenti nella zona di produzione, crea un importante legame
microbiologico con l'area di produzione. Il siero innesto che deriva
dal latte locale garantisce l'apporto di batteri lattici tipici della
zona di origine e, quindi, contribuisce a definire le specificita'
del prodotto.
Il Pecorino Crotonese e' un formaggio che rappresenta un elemento
costitutivo dello spazio rurale identificato con l'area di
produzione: le sue testimonianze sono molto antiche, gia' antecedenti
il medioevo, e documenti comprovanti l'esportazione risalgono gia' al
XVI secolo. Durante il Viceregno Austriaco (1707-1734) si assiste ad
una massiccia esportazione di formaggio e all'inizio del gennaio 1712
a Napoli il reverendo Giacinto Tassone di Cutro, vende al mercante
napoletano Aniello Montagna «200 cantara di formaggio Cotrone della
presente stagione del corrente anno, non gonfio, ne tarlato, ne
sboccato o serchiato». Anche nei recenti ultimi 25 anni il nome e'
utilizzato con continuita' nelle etichette commerciali e da
un'organizzazione di allevatori locali, si registrano inoltre
numerosi tentativi di imitazione da parte di produttori di areali
extraregionali.
Art. 8.
Etichettatura
Per le forme di peso compreso fra kg 1 e kg 15, il Pecorino
Crotonese e' commercializzato intero e porzionato nel rispetto della
normativa vigente.
Per le forme di peso inferiore a kg 1 il Pecorino Crotonese e'
commercializzato intero.
L'etichetta posta sulle forme di formaggio «Pecorino Crotonese»
reca oltre alle informazioni di cui ai requisiti di legge le seguenti
ulteriori indicazioni:
il marchio del Pecorino Crotonese, seguito dalla menzione
Denominazione di origine protetta o dall'acronimo D.O.P.;
i simboli dell'Unione ed eventualmente l'indicazione del
regolamento comunitario;
la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice o
confezionatrice.
I caratteri con cui e' indicata la dicitura «Pecorino Crotonese
DOP» o le altre diciture previste dal presente disciplinare, devono
essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo
chiaro, leggibile ed indelebile e sufficientemente grandi da
risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotte, cosi' da poter
essere distinte nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o
disegni. Possono essere inseriti in etichetti i marchi aziendali dei
trasformatori e commercianti ma, con caratteri di dimensioni
inferiori rispetto al logotipo della DOP.
Possono altresi' figurare in etichetta altre indicazioni
facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere
nutrizionale oltre all'uso di ragioni sociali e marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente.
Per il prodotto destinato ai mercati internazionali puo' essere
utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» e il logo
comunitario nella lingua del paese di destinazione.
Art. 9.
Logotipo
Il logotipo e' ricavato dall'iniziale della parola
Crotone/Crotonese, appunto la «C» che rovesciata - con l'aggiunta di
un piccolo segno che rievoca l'occhio - rappresenta la testa di un
ovino, la quale e' circondata dal logotipo: «PECORINO CROTONESE DOP».
A sua volta questi elementi sono racchiusi all'interno di un cerchio
che rievoca la forma intera del pecorino. Un triangolo in basso a
destra interrompe la circonferenza a rappresentare una fetta di
formaggio pecorino appena tagliata. Il significato e' diretto e
immediato. Un logotipo che rappresenta un prodotto caseario e nello
specifico un formaggio fatto con il latte di pecora di grande
qualita'.
Il logotipo «PECORINO CROTONESE DOP» e' riportato una seconda
volta all'interno del logotipo, ed e' posizionato su due righe
sovrapposte alla destra o in basso rispetto al «bollino».
Il logotipo deve essere riportato sempre e comunque nella sua
interezza. E' permesso solo ed esclusivamente l'uso del logotipo
semplificato nella versione «bollino», cioe' assente del logotipo
esterno, ma non e' possibile la soluzione inversa, cioe'
rappresentare il logotipo solo con il lettering «Pecorino Crotonese».
Ricapitolando le versioni del logotipo ammesse sono tre: orizzontale,
verticale e bollino.
Sulla pezza di pecorino sara' utilizzata la versione «bollino»
del logotipo, impresso a fuoco o con timbri fustelle o timbri ad
inchiostro alimentare su una delle facce delle forme di formaggio. Il
codice identificativo alfanumerico del caseificio deve essere
obbligatoriamente presente. Esso puo' essere impresso direttamente
sul formaggio secondo le modalita' sopra descritte o riportato
nell'etichetta.
Sullo scalzo e' opzionale la marchiatura. Su questa parte della
forma di formaggio e' consentito riprodurre, nelle modalita' sopra
indicate, il logotipo solo nei seguenti modi:
1) versione «orizzontale» di grandi dimensioni o in alternativa
in piccole dimensioni in modalita' pattern tutto intorno allo scalzo;
2) versione «verticale» di grandi dimensioni, in alternativa in
piccole dimensioni in modalita' pattern tutto intorno allo scalzo;
3) «bollino» grande dimensioni o in alternativa in piccole
dimensioni in modalita' pattern tutto intorno allo scalzo;
4) logotipo «PECORINO CROTONESE» su due righe sovrapposte di
piccole dimensioni in modalita' pattern tutto intorno allo scalzo.
Il font utilizzato e' il Trajan Pro Bold I colori Pantone sono il
Pantone Solid Coated 465C e il Pantone Solid Coated 450C
Il logotipo puo' essere riprodotto in versione monocromatica. Nel
«Brand Manual Guidelines» qui allegato sono definite le campionature
di quadricromia, riproduzione in scala di grigio, inversione di
colore negativo/positivo e le modalita' di uso.
« Consorzio di tutela del Puzzone di Moena - Spretz Tzaori' - Conferma incarico