Pecorino Sardo - Controlli effettuati da IFCQ Certificazioni Srl - Autorizzazione 2024
IFCQ Certificazioni Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la dop Pecorino Sardo, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Autorizzazione all’organismo denominato “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per
la denominazione di origine protetta “Pecorino Sardo”, registrata in ambito Unione europea.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Pecorino Sardo”;
Visto il Regolamento (UE) n. 313 della Commissione del 26 marzo 2014, con il quale è stata
approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’art. 8, comma 3;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 108, concernente il conferimento al Dott. Felice Assenza dell’incarico di Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 137013 del 23 marzo 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “IFCQ Certificazioni Srl”, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Pecorino Sardo”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 23 marzo 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Vista la nota prot. n. 03/CTPS/24 del 4 marzo 2024 con la quale il “Consorzio per la tutela del
formaggio Pecorino Sardo” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione protetta “Pecorino Sardo”, “IFCQ Certificazioni Srl”;
Visto il decreto n.135866 del 21 marzo 2024, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a “IFCQ Certificazioni srl” è stata prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di rinnovo dell’autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 23 marzo 2024;
Considerato che in data 7 febbraio 2024 “IFCQ Certificazioni Srl” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo con allegata modulistica, e che in data 26 marzo 2024 ha trasmesso il tariffario, per la denominazione di origine protetta “Pecorino Sardo”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto
conforme alle “linee guida per la redazione dei piani dei controlli dei prodotti lattiero caseari a
Indicazione Geografica”, è stato trasmesso con nota n. 154809 del 4 aprile 2024 alla Regione
Sardegna, al fine di acquisire un parere di competenza;
Considerato che la Regione Sardegna sopra citata non ha trasmesso osservazioni in merito;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Pecorino Sardo”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“IFCQ Certificazioni Srl”, con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Pecorino Sardo”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla denominazione di origine protetta “Pecorino Sardo”,
presentati da “IFCQ Certificazioni Srl”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a
rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “IFCQ Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “IFCQ Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“IFCQ Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte “IFCQ Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può
comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005 (CAD)
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