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Pescabivona Igp - Proposta di riconoscimento - 2013

Pubblicato da disciplinare
pescabivona

La zona di produzione dell'IGP "Pescabivona" ricade all'interno del bacino idrografico del fiume  Magazzolo a sud-ovest dei Monti Sicani e comprende porzioni del comune di Bivona (AG) e di altri limitrofi quali Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina (AG), S. Biagio Platani (AG) e Palazzo Adriano (PA).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta
«Pescabivona» (13A04570)

(GU n.125 del 30-5-2013)
 
 



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della
denominazione «Pescabivona» come indicazione geografica protetta ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dalla Societa' Consortile
Pescabivona S.r.l. - via Piazza n. 51 - 92010 Bivona (AG), e
acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere
favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di
produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' e della pesca - Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III -
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero,
prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento
alla Commissione Europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3
del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

Art. 1.


Denominazione

L'indicazione geografica protetta "Pescabivona" e' riservata ai
frutti di pesco (Prunus persica L. Batsch) a polpa bianca che
soddisfano le condizioni e i requisiti definiti nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.


Caratteristiche del prodotto

La denominazione "Pescabivona" indica i frutti di quattro ecotipi
di pesco originati ed evoluti nella zona geografica descritta al
successivo art. 3 ed indicati e suddivisi per epoca di maturazione in
tabella 1.

Ecotipo Epoca di maturazione
_ _
Murtiddara o Primizia Bianca Dal 15 giugno al 15 luglio
Bianca Dal 16 luglio al 15 agosto
Agostina Dal 16 agosto al 15 settembre
Settembrina Dal 16 settembre al 20 ottobre



Tabella 1. Ecotipi IGP "Pescabivona" e relativa epoca di
maturazione
All'atto dell'immissione al consumo i frutti IGP "Pescabivona"
devono rispettare le cogenti norme di commercializzazione e
presentare le seguenti caratteristiche qualitative:
Pesche duracine a polpa bianca non fondente di forma sferoidale
con colore di fondo della buccia bianco-giallo-verde e sovracolore di
tonalita' rosso (l'ecotipo Settembrina presenta frutti con una
striscia rossa lungo la linea di sutura).
Caratteristica peculiare e' la limitata estensione del
sovracolore rosso dell'epidermide che deve essere inferiore al 50%.
L'elevata dolcezza dell'IGP "Pescabivona" accompagna una notevole
consistenza della polpa. I valori minimi dei parametri chimico-fisici
d'interesse devono essere quelli indicati in tabella 2 per ciascun
ecotipo.

Ecotipo Solidi Rapporto solidi solubili/ Consistenza
solubili acidita' titolabile della polpa
_ _ _ _
Murtiddara
o Primizia > 10 > 1,20 > 3
Bianca

Bianca > 10 > 1,20 > 3

Agostina > 10 > 1,20 > 3

Settembrina > 10 > 1,20 > 3,5



Tabella 2. Valori minimi di parametri relativi ai frutti di ogni
ecotipo. Solidi solubili espressi in °Bx; Rapporto solidi
solubili/acidita' titolabile espresso in °Bx/meq in 100 ml;
Consistenza della polpa misurata con puntale da 8 mm ed espressa in
Kg/0,5cm².
possono essere commercializzate, con riferimento alla normativa
cogente applicabile alla commercializzazione di pesche e nettarine
Reg. (CE ) n. 1221/08, parte 5.

Art. 3.


Zona di produzione

La zona di produzione dell'IGP "Pescabivona" ricade all'interno
del bacino idrografico del fiume Magazzolo a sud-ovest dei Monti
Sicani e comprende porzioni del comune di Bivona (AG) e di altri
limitrofi quali Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina
(AG), S. Biagio Platani (AG) e Palazzo Adriano (PA).
Partendo dal centro abitato del comune di S. Stefano Quisquina,
la linea di delimitazione e' rappresentata dalla S.S. 118 fino ad
arrivare in c/da S. Pietro, dove si incrocia la omonima strada
vicinale che congiunge la S.S. 118 con l'ex strada ferrata Lercara
Bassa-Magazzolo, che diventa il nuovo confine dell'areale di
produzione. In c/da Canfuto, all'incrocio con la strada che conduce
alle sorgenti S. Rosalia, il limite diventa detta strada per un primo
tratto; successivamente, seguendo il confine con la zona forestata,
il confine punta verso ovest fino ad incrociare il vallone S.
Margherita in c/da Cava. Proseguendo verso Sud-Ovest il confine corre
lungo le pendici del Pizzo Scavarrante, fino a raggiungere il vallone
di Gebbia, per poi proseguire lungo detto vallone fino alla
confluenza con il fiume Magazzolo. Si risale il Fiume Magazzolo in
direzione Nord-Est fino a superare la fascia forestata di c/da
Mailla. Da questo punto, volgendo verso est in direzione Pizzo
Ferraria, si va ad incrociare la S.S. 118; il confine segue questa
strada fino all'incrocio con la strada provinciale Alessandria della
Rocca-S. Biagio Platani e segue questa ultima fino ad arrivare al
Vallone Fratta, in c/da Pietranera. Inglobando tutta l'isola Mulino
Nuovo, si sale lungo il Fiume Turboli fino all'incrocio con
l'acquedotto del Voltano e la strada vicinale Molinazzo. Proseguendo
verso Nord lungo quest'ultima strada si arriva alle sorgenti Gragotta
da dove, proseguendo lungo le pendici delle Liste Sibettine in
direzione Nord-Ovest, si arriva alla strada vicinale Misita-Voltano.
All'incrocio con la Regia trazzera Noro, si prosegue lungo
quest'ultima fino alla strada vicinale S. Vito. Da questo punto,
passando lungo il confine del centro abitato di S. Stefano Quisquina
si va ad allacciare alla S.S. 118 nonche' l'inizio del percorso
descritto.

Art. 4.


Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e
attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura
di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori, e dei condizionatori, nonche'
attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei
quantitativi prodotti e' garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura
di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione
e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.


Metodo di ottenimento

Gli operatori, che ben conoscono l'habitat di produzione, hanno
definito nel tempo il metodo di ottenimento della "Pescabivona". Il
sistema di produzione deve essere praticato secondo le norme di buona
prassi agricola, attraverso le tradizionali tecniche colturali
seguite dalle fasi di raccolta e post-raccolta.
Tecniche colturali
Gli impianti hanno una densita' che varia da 400 a 1250 piante
per ettaro. I portainnesti da impiegare sono il Franco, il GF 677,
l'MRS 2/5 e il Cadaman. Le forme d'allevamento da adottare devono
essere il vaso, il vaso ritardato ed il fusetto.
La concimazione organica e/o minerale puo' essere effettuata sia
durante la stagione invernale sia durante la fase vegetativa anche
attraverso la tecnica della fertirrigazione e della concimazione
fogliare.
I trattamenti fitosanitari possono essere effettuati con
finalita' preventive e curative sempre secondo le norme di buona
prassi agricola.
Al fine di ottenere produzioni di qualita' puo' essere praticata
l'irrigazione.
La produzione massima consentita dell'IGP "Pescabivona" non deve
superare 350 ql/ha.
Raccolta e post-raccolta
La raccolta deve essere effettuata manualmente con piu' passaggi
in campo per ogni ecotipo. Il momento della raccolta deve essere
scelta in considerazione della necessita' di mantenere frutti con
caratteristiche qualitative tipiche, di cui all'art. 2, fino al
consumo allo stato fresco.
Puo' essere effettuata la tecnica della frigoconservazione per un
periodo non superiore a 20 giorni.

Art. 6.


Legame con la zona geografica

L'IGP "Pescabivona" identifica i frutti di varieta' autoctone di
pesco che appartengono al comprensorio di cui all'art. 3 e sono
l'espressione fenotipica dell'interazione tra genotipo, selezione
umana ed ambiente.
L'identita' della "Pescabivona" e' spiegata scientificamente,
attribuendo a possibili mutazioni genetiche la sua origine.
L'autenticita' genetica e la selezione operata dagli agricoltori
hanno determinato un adattamento del pesco all'habitat e la comparsa
di caratteri fenotipici peculiari. La "Pescabivona" si distingue per
la limitata estensione del sovracolore rosso dell'epidermide e per la
persistenza della consistenza della polpa a livelli elevati di
rapporto zuccheri/acidi. La limitata estensione del sovracolore rosso
dell'epidermide e' legata al genotipo e al relativo adattamento alla
zona geografica di provenienza. Le condizioni pedoclimatiche e le
risorse idriche, influenzando la fisiologia delle piante, determinano
risvolti positivi sulle caratteristiche indicate nell'art. 2.
L'areale di produzione della "Pescabivona" e' adatto alla coltura
del pesco, tanto da ottenere produzioni di ottima qualita' anche in
periodi dell'anno (fine settembre primi di ottobre) in cui, per
ragioni essenzialmente di ordine climatico, diminuisce l'offerta e la
qualita' dei frutti di pesco. Il clima e' mite con minime invernali
che assicurano il giusto fabbisogno in freddo ed i suoli sono porosi,
permeabili e provvisti di sostanza organica. La zona geografica e'
protetta dal massiccio dei Monti Sicani e ricade all'interno del
bacino idrografico del fiume Magazzolo. L'ambiente biologico del
corso d'acqua influenza notevolmente le caratteristiche
pedoclimatiche del territorio con risvolti sulla peschicoltura.
Oltre a queste considerazioni, molto importanti sono quelle di
natura storica. La coltivazione del pesco nella zona geografica
d'interesse risale ai primi anni '50 ed i primi pescheti
specializzati furono impiantati a Nord del paese di Bivona,
utilizzando come materiale di propagazione le migliori linee locali
nate da seme. Tra le diverse piante una si dimostro' particolarmente
pregiata e, data l'epoca di maturazione, venne chiamata Agostina. Nel
tempo, grazie alla vocazione della zona geografica alla coltura del
pesco, gli agricoltori hanno selezionato altri tre ecotipi:
Murtiddara e Bianca a maturazione intermedia e Settembrina a
maturazione tardiva.
Anche da un punto di vista culturale, possiamo trovare
riferimenti utili a comprendere il legame della "Pescabivona" con la
zona geografica. La storia, la tradizione e l'economia, dell'area
geografica d'interesse, risentono della reputazione della
"Pescabivona". Ne sono prova il riscontro positivo dei consumatori in
occasione della Sagra, i riconoscimenti presenti nella letteratura
scientifica e nell'editoria divulgativa, la pubblicizzazione del
prodotto anche attraverso il noto slogan "Pescabivona, si dice in
giro che e' la piu' buona", la realizzazione di strutture per la
gestione delle fasi post-raccolta, l'impegno economico pubblico per
la valorizzazione del prodotto, i tentativi di distribuzione
attraverso i sistemi della grande distribuzione. E' importante,
inoltre, ricordare che il panorama peschicolo siciliano comprende
numerose varieta' autoctone che, a differenza della "Pescabivona",
sono state abbandonate e progressivamente sostituite dalle moderne
cultivar di origine alloctona. D'altronde, i consumatori riconoscono
ed apprezzano la "Pescabivona", sicuri di gustare un prodotto
autentico e con una reputazione che il nome stesso evoca.

Art. 7.


Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. Tale struttura e'
l'Autorita' pubblica designata Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Sicilia "A. Mirri" via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - tel.
091 6565328, fax: 091 6565437 e-mail:
serviziocertificazioni@izssicilia.it

Art. 8.


Etichettatura

I criteri da rispettare sono quelli indicati dalla normativa
cogente in materia di commercializzazione di pesche. In etichetta
devono figurare, nello stesso campo visivo, la dicitura "indicazione
geografica protetta", il simbolo comunitario dell'IGP ed il logo che
identifica il prodotto costituito dalla dicitura "pescabivona" come
riportato in figura.

pescabivona


Logotipo IGP "Pescabivona". Le due parole sono scritte in modo
continuo ed in minuscolo. Dimensione: mm 60 × mm 147. Stile di
carattere: Catanio bt stilizzato a mano con bordino di colore nero.
Indici colorimetrici: riempimento sfumato, rappresentato da un colore
arancio (17% magenta e 27% giallo) nella parte inferiore che sfuma in
un colore giallo al 25% nella parte superiore. La lettera "o" e'
sostituita da una pesca stilizzata a mano in cui sono evidenti il
nocciolo ed il picciolo in nero, una fetta di pesca tagliata a
spicchio ed una foglia di colore verde. Il colore della foglia e'
costituito dal 10% di giallo con gradazione del colore ciano fino al
90%.
E' ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a
marchi privati, purche' questi siano di dimensioni ridotte rispetto
al marchio "pescabivona" e non abbiano significato laudativo o siano
tali da trarre in inganno il consumatore.

 

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