Piacentinu Ennese Dop - Protezione transitoria
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piacentinu Ennese», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 ottobre 2007
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Piacentinu Ennese», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.
(GU n.239 del 13-10-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 5. comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento:
Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela del formaggio
«Piacentinu Ennese», con sede in Enna, via Scifitello n. 54, intesa
ad ottenere la registrazione della denominazione «Piacentinu Ennese»
ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 16579 del 25 settembre 2007, con la
quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario
competente la predetta domanda di registrazione. unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il consorzio di tutela del formaggio
«Piacentinu Ennese», ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento
(CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da
qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente
all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Piacentinu
Ennese», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio di tutela
del formaggio «Piacentinu Ennese», assicuri la protezione a titolo
transitorio e a livello nazionale della denominazione «Piacentinu
Ennese» secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota
protocollo n. 16579 del 25 settembre 2007, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Piacentinu Ennese».
Art. 2.
La denominazione «Piacentinu Ennese» e' riservata al prodotto
ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, trasmesso con
nota n. 16579 del 25 settembre 2007 all'organismo comunitario
competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.it
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Piacentinu
Ennese» come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti
che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui
all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa
da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2007
Il direttore generale: La Torre
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