Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Piadina Romagnola - Piada Romagnola Igp - Controlli da BioAgriCert Srl - Autorizzazione 2013

Piadina Romagnola - Piada Romagnola Igp - Controlli da BioAgriCert Srl - Autorizzazione 2013

Pubblicato da disciplinare
Piadina Romagnola igp

L'organismo denominato BioAgriCert S.r.l. e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione Piadina Romagnola, protetta  transitoriamente a livello nazionale con decreto 27 dicembre 2012.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 giugno 2013  

Autorizzazione all'organismo denominato «BioAgriCert srl», in
Casalecchio di Reno, ad effettuare i controlli per la denominazione
«Piadina Romagnola», protetta transitoriamente a livello nazionale
con decreto 27 dicembre 2012. (13A05857)

(GU n.159 del 9-7-2013)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto il decreto 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2013,
relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, alla denominazione «Piadina Romagnola» il cui utilizzo
viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare
di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione
come indicazione geografica protetta;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Considerato che l'art.7 del disciplinare di produzione della
«Piadina Romagnola» individua per il controllo sulla conformita' del
prodotto al disciplinare medesimo l'organismo denominato «BioAgriCert
S.r.l.» con sede in Casalecchio di Reno, via dei Macabraccia nn.
8/3-4-5;
Considerato che «BioAgriCert S.r.l.» ha predisposto il piano di
controllo per la denominazione «Piadina Romagnola» conformemente allo
schema tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «BioAgriCert S.r.l.» con sede in Casalecchio
di Reno, via dei Macabraccia nn. 8/3-4-5, e' autorizzato ad espletare
le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Piadina
Romagnola», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto
27 dicembre 2012.

Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «BioAgriCert
S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto
e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14
della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale
competente.

Art. 3

1. «BioAgriCert S.r.l.» non puo' modificare la denominazione e la
compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di
rappresentanza, il proprio sistema di qualita', le modalita' di
controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di
controllo per la denominazione «Piadina Romagnola», cosi' come
depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
2. «BioAgriCert S.r.l.» comunica e sottopone all'approvazione
ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo
indicato nella documentazione presentata, la composizione del
Comitato di certificazione o della struttura equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del
provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca della autorizzazione concessa.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sara' valida fino
all'approvazione del nuovo piano dei controlli da adeguare a seguito
della registrazione da parte dell'Organismo comunitario o decadra'
nel momento in cui gli Organi comunitari dovessero respingere
l'istanza di registrazione.
2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «BioAgriCert S.r.l.»
restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di
cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno
che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto
elenco.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione,
«BioAgriCert S.r.l.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga
necessario, decida di impartire.

Art. 5

1. «BioAgriCert S.r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con
termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di
conformita' all'utilizzo della denominazione «Piadina Romagnola»
anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate
e degli aventi diritto.
2. «BioAgriCert S.r.l.» immette nel sistema informatico del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli
elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale
dell'attivita' certificativa.
3. «BioAgriCert S.r.l.» trasmettera' i dati relativi al rilascio
delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione
«Piadina Romagnola» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto,
ai sensi dell'art.14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di
tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6

«BioAgriCert S.r.l.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla
Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge
21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 28 giugno 2013

Il direttore generale: La Torre

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Organismo di controllo o con i tag BioAgriCert Srl, Piadina Romagnola igp, Piadina Romagnola, autorizzazione, controlli



Nella stessa categoria