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Piave Dop - Modifica temporanea del disciplinare di produzione 2023

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Piave dop

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP Piave e' temporanea e ha validita'  per tutto l'anno 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 febbraio 2023  

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Piave» registrata come  denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21 maggio 2010. (23A01360)

(GU n.56 del 7-3-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del
disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento (UE) n. 443/2010 della Commissione del 21
maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Comunita' europee L 126 del 22 maggio 2010, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Piave»;
Vista la richiesta, presentata il 3 febbraio 2023 dal Consorzio per
la tutela del formaggio Piave DOP, di modifica temporanea del
disciplinare di produzione dell'art. 5 relativamente
all'alimentazione ed in particolare alla percentuale di alimentazione
delle bovine proveniente dalla zona geografica delimitata;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione
di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»;
Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla
situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto anche nel
territorio della Regione Veneto, adottata con delibera del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2022;
Visto il parere della Regione Veneto n. 83840 del 13 febbraio 2023,
competente per territorio ad esprimere il proprio parere sulla
richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal
Consorzio per la tutela del Piave, con il quale e' stato accertato
che, a seguito dello stato di emergenza regionale ed in particolare
della Provincia di Belluno, la produzione di alimenti per il bestiame
nella zona geografica compresa in area montana, ha subito una forte
riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle
scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la
necessita' di approvare la modifica temporanea;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 5 prevede
che l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte per la
produzione del Piave prevede che minimo il 70% dei foraggi e il 50%
della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona
prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in
territorio e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un
grave danno economico ai produttori;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del «Piave» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Piave» ai sensi del citato art. 53,
par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del
regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Piave» pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 225 del 10 settembre 2020 e'  cosi' modificato:

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 Testo in vigore 

Art. 5
L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;

Testo modificato 


Art. 5 

L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti: minimo il 45% dei foraggi e il 32% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;


 
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Piave» e' temporanea e ha validita'  per tutto l'anno 2023. Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Piave», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita'  alimentare e delle foreste.
Roma, 27 febbraio 2023

Il dirigente: Cafiero

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