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Pizza Napoletana Stg - Controlli effettuati da DQA - 2024

Pubblicato da disciplinare
Pizza Napoletana Stg

L’organismo denominato DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l. è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il  prodotto STG “Pizza Napoletana”, registrato in ambito Unione europea con Regolamento di  esecuzione (UE) 2313/2022.

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
EX UFFICIO VICO I

Autorizzazione all’organismo denominato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” ad effettuare i controlli per specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”,  registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 97 della Commissione del 4 febbraio 2010, con il quale la denominazione Pizza Napoletana è stata iscritta nel registro delle Specialità Tradizionali Garantite di cui all’art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2313/2022 della Commissione del 25 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite “Pizza Napoletana (STG), con il quale il nome “Pizza Napoletana” è registrato con riserva del nome;
Visto il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2010, relativo alla “Approvazione del piano di controllo relativo alla STG Pizza Napoletana”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1 999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’articolo 8, comma 3;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto prot. n. 64804 del 10 febbraio 2021 , pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”, registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 13 febbraio 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione prot. n. 13/24 del 16 gennaio 2024 (prot. ingresso n. 1 9979 del 16 gennaio 2024) con la quale “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l” ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Pizza  Napoletana”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l”, in conformità al 5 febbraio 2010 ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)  n.1151/2012, per la specialità tradizionale garantita “Pizza Napoletana”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
L’organismo denominato “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” con sede in Roma, Via Nazionale n. 89/A, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per il prodotto STG “Pizza Napoletana”, registrato in ambito Unione europea con Regolamento di esecuzione (UE) 2313/2022.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data 1 3 febbraio 2024.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su richiesta di “ DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 5
(Vigilanza)
“DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n.526.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “DQA - Dipartimento Qualità Agroalimentare s.r.l.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore dell’Ufficio Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0060248 del 07/02/2024

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