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Pomodorino del Piennolo del Vesuvio - Proposta di riconoscimento - 2006

Pubblicato da disciplinare
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della  denominazione Pomodorino del Piennolo del Vesuvio come denominazione d'origine protetta ai sensi del  regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore per la registrazione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) del Pomodorino del Piennolo» del Vesuvio con sede a Napoli, via G. Pica, 62, esprime  parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»

(GU n.1 del 2-1-2006)
 
 

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la
domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione
«Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» come denominazione d'origine
protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal
Comitato promotore per la registrazione della denominazione di
origine protetta (D.O.P.) del Pomodorino del Piennolo» del Vesuvio
con sede a Napoli, via G. Pica, 62, esprime parere favorevole sulla
stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo
appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta,
adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti
interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di
sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari - Divisione QPA III -via XX settembre n. 20 - 00187
Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso
tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro
valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per
la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n.
2081/92, ai competenti Organi comunitari.

Proposta di Disciplinare di produzione della denominazione d'origine
protetta «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Pomodorino del
Piennolo del Vesuvio» e' riservata ai pomodori che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.

Art. 2.
Descrizione e caratteristiche al consumo

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pomodorino del
Piennolo del Vesuvio» designa il frutto degli ecotipi di pomodorini
della specie «Lycopersicon esculentum Mill.» riconducibili alle
seguenti denominazioni popolari «Fiaschella», «Lampadina»,
«Patanara», «Principe Borghese» e «Re Umberto» tradizionalmente
coltivati sulle pendici del Vesuvio, aventi i seguenti caratteri
distintivi: pianta ad accrescimento indeterminato; frutto di forma
ovale o leggermente pruniforme con apice appuntito e frequente
costolatura della parte peduncolare; buccia spessa. E' escluso
l'impiego di ibridi.
I frutti ammessi a tutela devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) allo stato fresco, entro quattro giorni dalla raccolta:
pezzatura: non superiore a 25 g;
parametri di forma: rapporto fra i diametri maggiore e
minore: compreso fra 1,2 e 1,3;
colore esterno (a maturazione): vermiglio;
colore della polpa: rosso;
consistenza: elevata;
sapore: vivace, intenso e dolce-acidulo;
residuo ottico (r.o.) min 6,5° Brix;
tenace attaccatura al peduncolo;
b) allo stato conservato al piennolo:
colore esterno: rosso scuro;
colore della polpa: rosso;
consistenza: buona;
sapore: vivace ed intenso;
turgore: ridotto a fine conservazione.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione e confezionamento della D.O.P «Pomodorino
del Piennolo del Vesuvio», di cui al presente disciplinare comprende:
l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di
Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma,
Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a
Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma
Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la
parte del territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente:
dalla strada provinciale Piazzola di Nola Rione Trieste (per il
tratto che va sotto il nome di «Costantinopoli»), dal «Lagno
Rosario», dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune
di Somma Vesuviana.

Art. 4.
Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione e dei nominativi di produttori e confezionatori, nonche'
attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita'
prodotte, viene garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita'
del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di elaborazione e di ottenimento

Le condizioni ed i sistemi di coltivazione, conservazione e
trasformazione dei pomodori destinati alla produzione della D.O.P.
«Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», devono essere quelli della
zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le
specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
Non e' ammessa la coltivazione in ambiente protetto (serre o
tunnel) o fuori suolo.
Per quanto riguarda gli impianti produttivi e la tecnica
colturale da adottare, devono essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
materiale di propagazione: devono essere utilizzate piantine
autoprodotte o piantine sane e certificate ai sensi della normativa
fitosanitaria vigente, provenienti da vivai iscritti al Registro
ufficiale dei produttori regionale;
impianto: va eseguito tra il 15 marzo e il 1 5 maggio con messa
a dimora di piantine radicate in semenzai allestiti sul suolo oppure
in contenitori alveolati.
Sistemi e distanze di piantagione: i sesti d'impianto devono
essere compresi fra 15 e 30 cm sulla fila e fra 80 e 120 cm fra le
file. Le piantine vanno trapiantate in file parallele fra loro in
modo che le distanze sulla fila fra le piante e fra le file siano
regolari. La densita' d'impianto non deve essere superiore a 45.000
piante per ettaro; e' consentita la coltura in consociazione, in
questo caso le prescrizioni di densita' devono applicarsi alle
porzioni di suolo effettivamente investite a pomodoro;
forma di allevamento: il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio va
coltivato esclusivamente in pieno campo; le piante, allevate in
verticale, con sviluppo in altezza fino a cm 80, sono sostenute con
legature di fili tesi fra paletti di sostegno o da cannucce infisse
al suolo, in gruppi di tre, a mo' di capannina. In questa maniera le
bacche non toccano il suolo ed i frutti, ricevendo i raggi del sole
in maniera uniforme, acquistano la colorazione rosso ardente che li
contraddistingue;
la concimazione e' eseguita con fertilizzanti organici, che si
prestano particolarmente ad ammendare ed integrare le dotazioni dei
suoli lavici, poco humificati; e' consentito anche il ricorso a
concimi minerali;
irrigazione: sono ammessi solo i metodi di irrigazione
localizzata o di microdistribuzione dell'acqua ed e' vietata
l'irrigazione a pioggia con grandi volumi e l'irrigazione a
scorrimento, cio' allo scopo di salvaguardare le condizioni
pedoclimatiche. Infatti la coltivazione su suolo asciutto e lavico,
caratterizzato da elevate escursioni termiche fra giorno e notte,
favorisce la lunga e naturale conservazione conferendo maggiore
consistenza alla buccia ed elevata sapidita' alle bacche;
difesa antiparassitaria: e' consentita nel rispetto della
normativa vigente;
e' vietata la distribuzione in campo di prodotti ormonali e
disseccanti che interferiscono con il naturale ciclo della pianta;
la raccolta dei pomodorini deve essere effettuata a mano, nel
periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 agosto;
la produzione unitaria massima e' fissata in 16 tonnellate,
rapportata ad ettaro di coltura specializzata;
le bacche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi
parassitari tali da pregiudicarne la buona conservazione;
il prodotto puo' essere venduto:
fresco, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa
in idonei contenitori;
conservato, allo stato di bacche o di grappoli posti alla
rinfusa in idonei contenitori, o in piennoli.
Per quanto riguarda la conservazione dei pomodorini «al piennolo»
devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
i grappoli o schiocche», una volta raccolti, vengono sistemati
su un filo di fibra vegetale, legato a cerchio, cosi da comporre un
unico grande grappolo, o «piennolo», del peso, a termine
conservazione, compreso fra kg 1 e 5. I piennoli, cosi ottenuti,
vanno tenuti sospesi da terra mediante ganci o su idonei supporti, in
luogo asciutto e ventilato;
durante le fasi di conservazione, sia per il prodotto al
piennolo che per quello in imballaggi, non deve essere effettuato
alcun trattamento chimico. Possono essere usati unicamente sistemi
fisici per la miglior protezione del prodotto e che non siano in
grado di alterarne le caratteristiche, quali: retine contro gli
insetti ed apparecchi ad ultrasuoni;
la conservabilita' dei piennoli non ha una durata definita ed
e' ancorata al permanere delle buone caratteristiche di aspetto ed
organolettiche del prodotto.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

Il pomodorino, conservato al piennolo o in conserva, rappresenta
una delle produzioni piu' antiche e tipiche dell'area vesuviana. Le
prime testimonianze documentate, e tecnicamente dettagliate, sulla
presenza e sull'uso del pomodorino nel comprensorio Vesuviano
risalgono alle pubblicazioni dei proff. Palmieri, De Rosa e
Cozzolino, della Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici
(Napoli), rispettivamente del 1885, 1902 e 1916.
Nei secoli scorsi la coltivazione di questo tipo di pomodoro si
era affermata sia per le ridotte esigenze colturali che per
l'idoneita' alla lunga conservazione nei mesi invernali, in virtu'
della consistenza della buccia, della forza di attaccatura al
peduncolo e dell'alto contenuto in solidi solubili. L'antica
diffusione di questa tipologia di pomodoro conservato era infatti
legata alla necessita' di dover disporre nei mesi invernali di
pomodoro allo stato fresco per poter adeguatamente guarnire le
preparazioni domestiche da sempre molto diffuse nel napoletano, fra
cui pizze e primi piatti, che richiedevano intensita' di gusto e di
fragranze.
Come sempre accadeva per gli ortaggi d'uso familiare, i contadini
sceglievano i frutti che reputavano piu' adatti e ne prelevavano il
seme, che andava a costituire il materiale di riproduzione per l'anno
successivo. Cosi' nella prima meta' del '900 erano gia' conosciuti e
diffusi i pomodorini «Fiaschella», «Lampadina», «Principe Borghese»,
«Re Umberto» e «Patanara» da cui sono derivati gli attuali ecotipi.
Il fattore umano, esplicatosi nella messa a punto di un metodo di
coltivazione e di conservazione ben calibrato e tipico della zona,
unito al particolare quadro ambientale dell'area vesuviana, frutto
dell'ottimale insolazione, del clima asciutto e soprattutto della
straordinaria natura piroclastica dei suoli, hanno portato ad un
prodotto unico nel suo genere, per pregio organolettico e
serbevolezza, quale e' quello che ancora oggi si coltiva e si
conserva.
I suoli dei comuni dell'area geografica di cui all'art. 3 per la
maggior parte sono compresi nel territorio del Parco Nazionale del
Vesuvio, hanno origine vulcanica, e sono costituiti da materiale
piroclastico originato dagli eventi eruttivi del complesso vulcanico
Somma-Vesuvio; tale natura conferisce una peculiare ed elevata
fertilita' ai suoli utilizzati per la coltura.
La morfologia dei suoli, e' quella tipica che si riscontra lungo
le pendici del cono vesuviano, ed e' caratterizzata da tessitura
sabbiosa, che rende i terreni molto sciolti e drenati. I suoli hanno
mediamente una reazione neutra o sub-alcalina ed una buona dotazione
in macro- e micro-elementi assimilabili.
I suoli, collocati lungo le pendici acclivi del complesso
vulcanico, sono stati oggetto di terrazzamenti ed hanno una giacitura
pianeggiante o leggermente acclive.
Il clima, nel corso della stagione colturale, e' prevalentemente
asciutto, con discreta ventosita', elevate temperature massime, ampie
escursioni termiche fra notte e giorno ed elevati livelli di
insolazione. Cio' contribuisce ad un naturale controllo delle
malattie parassitarie, in particolare di quelle crittogamiche.
Grazie a tali fattori, il prodotto mostra un livello
particolarmente elevato di zuccheri, di acidi e di altre sostanze
nutritive solubili, responsabili del tipico, marcato profilo
organolettico, e delle proprieta' di serbevolezza, che lo fa
apprezzare sul mercato e lo differenzia nettamente dalle altre
tipologie di pomodoro coltivate in pieno campo. L'incidenza
ambientale e' tale che gli stessi ecotipi di pomodoro, se coltivati
fuori area tipica, forniscono frutti con qualita' sensibilmente
diversa rispetto a quelli oggetto di tutela.
Le famiglie vesuviane, infine, sono solite preparare la
tradizionale e secolare conserva tipica detta «a pacchetelle»,
caratterizzata da un processo di lavorazione manuale, fortemente
legato al territorio vesuviano, che si e' tramandato nel tempo e che
ancora oggi si svolge utilizzando il Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio non pelato, tagliato longitudinalmente in meta' o in spicchi
(o «filetti») e conservato in vaso di vetro.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla denominazione e' effettuato da una struttura
conforme all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 8.
Etichettatura e logo

L'immissione al consumo della D.O.P. «Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio», deve avvenire secondo le seguenti modalita':
allo stato fresco, il prodotto deve essere posto in vendita
allo stato di bacche o di grappoli, posti alla rinfusa in idonei
contenitori sigillati, con capienza fino ad un massimo di 10 kg;
conservato «al piennolo»; i piennoli devono avere un peso
massimo di 5 kg ed essere posti in vendita o singolarmente con il
logo identificativo della D.O.P. o in idonei contenitori sigillati;
conservato, allo stato di bacche o di grappoli, posti alla
rinfusa in idonei contenitori sigillati, con capienza fino ad un
massimo di 10 kg.
Sulle etichette apposte al prodotto o su quelle prestampate sui
contenitori o sulle confezioni, devono essere riportate, a caratteri
di stampa chiari e leggibili, le seguenti indicazioni:
«Pomodorino del Piennolo del Vesuvio» e «Denominazione
d'Origine Protetta» (e/o il suo acronimo D.O.P.), con dimensioni
maggiori di qualsiasi altra dicitura o elemento riportato;
il logo comunitario;
il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
confezionatrice o produttrice;
la quantita' di prodotto effettivamente contenuta nella
confezione, espressa in conformita' delle norme vigenti.
Dovra' figurare, inoltre, il logo di seguito descritto, da
utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione d'origine
protetta.
Alla denominazione d'origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi i termini:
tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e
consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente; tali indicazioni potranno essere riportate in
etichetta con caratteri di dimensioni inferiori per indicare la
Denominazione di origine protetta.
Il logo e' costituito da una silouhette del «Pomodorino del
Piennolo del Vesuvio» comprensiva di peduncolo, il cui prolungamento
richiama il profilo del Vesuvio con l'annesso golfo; sulla vetta del
Vesuvio risaltano, in nero, due nuvolette di fumo stilizzate. Nella
parte inferiore campeggia la scritta arcuata: «pomodorino del
piennolo del Vesuvio» realizzata con font «arial» e debitamente
«convertita in curve». Nella parte superiore, come a racchiudere il
«core» del logo, vi e' una linea curva rossa, che e' interrotta al
suo apice dalla scritta «D.O.P.», realizzata con font «arial black»
debitamente convertita in curve».
Dal punto di vista colorimetrico, il logo e' costituito dai
colori in positivo rosso (pantone 485 CVC), verde (pantone 368 CVC
2X) e nero (pantone process black). Il rosso caratterizza il
pomodorino e la linea curva che racchiude il logo; il verde
caratterizza il peduncolo e le foglie raffigurati dal Vesuvio con
relativo golfo nonche' la scritta «pomodorino - piennolo - Vesuvio;
il nero caratterizza il fumo del Vesuvio, la scritta D.O.P. e le
scritte «del» all'interno della scritta «Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio».
Il fondo e' di colore bianco. Sono pero' consentiti fondi di
colore diverso ad eccezione del nero, del rosso, del verde e relative
sfumature.
Sono inoltre ammesse tre versioni monocromatiche: una interamente
in rosso (pantone 485 CVC), una in verde (pantone 368 CVC 2X) ed
un'ultima in scala di grigio (black-black 70% - black 50% e bianco).
E' possibile stampare la versione monocromatica esclusivamente su
fondo contrastante ma non su fondo dello stesso colore.

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

Art. 9.
Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P.
«Pomodorino del Piennolo del Vesuvio», anche a seguito di processi di
elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a Denominazione d'origine protetta «Pomodorino del
Piennolo del Vesuvio», certificato come tale, costituisca il
componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'origine
protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta'
intellettuale, conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in
Consorzio, incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche
agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera'
anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto
uso della Denominazione d'origine protetta. In assenza di un
Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte
dal Mi.P.A.F. in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione
del regolamento CEE 2081/92.

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