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Pomodoro di Pachino Dop - Controlli da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Mirri - Designazione 2013

Pubblicato da disciplinare
Pomodoro di Pachino igp

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia A.Mirri  e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli  36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino»,  registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003. 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 aprile 2013  

Designazione dell'"Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sicilia A.Mirri", quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i
controlli per la indicazione geografica protetta "Pomodoro di
Pachino", registrata in ambito Unione europea. (13A04091)

(GU n.112 del 15-5-2013)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 22 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2010, con il
quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri»
e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli
per la denominazione protetta «Pomodoro di Pachino»;
Considerato che la predetta designazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° maggio 2010;
Considerato che il Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino ha
confermato l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
«A.Mirri» quale struttura di controllo e di certificazione della
indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», ai sensi dei
citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;
Visto il verbale della riunione del Comitato delle DOP ed IGP della
Commissione europea del 4 dicembre 2012 e la nota della Commissione
europea del 19 febbraio 2013 prot. n. 116273 che recita: «quando una
denominazione gia' registrata forma oggetto di modifica del
disciplinare e del documento unico su richiesta dello Stato membro,
la protezione nazionale transitoria non puo' essere autorizzata in
relazione a tale modifica»;
Considerato pertanto che il piano di controllo per la denominazione
protetta «Pomodoro di Pachino» non puo' essere che quello approvato
con decreto ministeriale 22 aprile 2010, relativo al disciplinare di
produzione registrato dalla Commissione europea con Reg. (CE) n. 617
del 4 aprile 2003;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» con
sede in Palermo, via Gino Marinuzzi, 3, e' designata quale autorita'
pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli
articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la
denominazione protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito
Unione europea con regolamento (CE) n. 617 del 4 aprile 2003.

Art. 2

La presente designazione comporta l'obbligo per l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri» del rispetto
delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere
sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n.
526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.

Art. 3

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri»
non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario
riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione
protetta «Pomodoro di Pachino», cosi' come depositati presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il
preventivo assenso di detta autorita'.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri»
comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione
concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione
presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della
struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche'
l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili
con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di
emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare l'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia «A.Mirri» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi
tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente
alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della
citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione,
l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri » e'
tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida
di impartire.

Art. 5

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri»
comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della denominazione «Pomodoro di Pachino» anche mediante immissione
nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi
diritto.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri»
immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
3. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri»
trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di
conformita' all'utilizzo della denominazione «Pomodoro di Pachino » a
richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14
della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con
cadenza annuale.

Art. 6

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A.Mirri » e'
sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi
dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 30 aprile 2013

Il direttore generale: La Torre

 

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