Pomodoro di Pachino Igp - Proposta di modifica del disciplinare 2016
Modifica presentata dal Consorzio di Tutela dell'IGP Pomodoro di Pachino - Via Nuova sn - 96018 Marzamemi (SR) (unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino». (16A01209)
(GU n.40 del 18-2-2016)
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica protetta "Pomodoro di
Pachino" registrata con Reg. (CE) n. 617/2003 del 4 aprile 2013.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di
Tutela dell'IGP Pomodoro di Pachino - Via Nuova sn - 96018 Marzamemi
(SR), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a
presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.
Considerato altresi' che l'art. 53 del Regolamento (UE) n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di
chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle
denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana circa la
richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione
del disciplinare di produzione della I.G.P. "Pomodoro di Pachino"
cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca - Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 -
00187 ROMA - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta,
dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna
valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione
della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino"
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» e'
riservata ai frutti di pomodoro che rispondono alle condizioni e ai
requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e indicati nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Tipologie di frutto
L'Indicazione geografica protetta I.G.P. Pomodoro di Pachino
designa pomodori allo stato fresco prodotti nella zona delimitata al
successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione, riferibili
alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.
L'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e' rappresentato dalle seguenti
tipologie di frutto:
- tondo liscio;
- costoluto;
- cherry (o ciliegino);
- plum e miniplum.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino», di cui
al presente disciplinare, comprende l'intero territorio comunale di
Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di
Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la
delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M.
1:25000 ricadenti sui fogli:
Torre Vendicari 277 III N. E., Pachino 277 III S.E., Pantano
Longarini 277 III S.O., Pozzallo 276 II S.E.
Tale zona e' cosi' delimitata:
dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N. E., l'area
interessata alla coltivazione del pomodoro di Pachino inizia dalla
foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale fino alla
intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale
strada in direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino,
carta I.G.M. Pachino 277 III S.E.
Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la
strada Barracchino fino alla intersezione con la strada provinciale
Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada, in direzione
Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale
Agliastro-Buonivini. Da qui, si prosegue fino ad imboccare la strada
vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad intersecare la strada
provinciale n. 22 Pachino-Ispica.
La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica
Lavinaro Passo Corrado. L'area interessata costeggia tale canale fino
alla intersezione con la strada Fondo Panze Saline che si percorre
fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.
La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la
strada provinciale della Marza n. 67 e prosegue lungo la strada
provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276 II S.E.,
la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al Km
VII/6, all'incrocio con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo
canale di Bonifica.
Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in
prossimita' della foce Vecchio al Km 5,50 della strada provinciale
67.
Art. 4.
Modalita' di coltivazione
La coltivazione della Indicazione geografica protetta I.G.P.
«Pomodoro di Pachino» deve essere effettuata in ambiente protetto
(serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o altro materiale
di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo
estivo la coltura puo' essere protetta da idonee strutture ricoperte
con rete anti insetto. La tecnica di coltivazione, tradizionalmente
attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di qualita',
seguendo le seguenti fasi:
- il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la
tipologia cherry e plum e miniplum che si possono effettuare tutto
l'anno;
la densita' di impianto e' di n. da 1,5-6 piante per mq;
le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed
autorizzati dall'Osservatorio per le malattie delle piante. E'
consentito l'uso di piantine innestate;
- la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o
piu' branche;
- durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente
nell'asportazione delle foglie senescenti e germogli ascellari;
- e' ammessa l'operazione colturale di cimatura;
- l'irrigazione e' effettuata con acque di falda prelevate da
pozzi ricadenti nel comprensorio delimitato.
La qualita' dell'acqua e' caratterizzata da una salinita' che
varia da 1.500 a 10.000 µs/cm;
- l'impollinazione puo' essere agevolata per via fisica,
chimica o entomofila; e' vietato l'uso di qualsiasi sostanza ormonale
che abbia azione diversa da quella allegante;
- la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a
seconda delle condizioni climatiche.
Il «Pomodoro di Pachino» I.G.P. puo' essere condizionato
direttamente in azienda o presso idonee strutture di condizionamento
lo stesso giorno della raccolta.
Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere
effettuate presso strutture ubicate nei territori dei comuni, anche
parzialmente compresi nella zona di produzione, individuati all'art.
3 del presente disciplinare. Il condizionamento in zona e' necessario
al fine di evitare perdite nella fase di commercializzazione, dovute
a lesioni della superficie del pomodoro che possono poi dare origine
a fenomeni di ammuffimento e determinare la non commercializzazione
del prodotto.
La produzione massima consentita di I.G.P. «Pomodoro di Pachino»
non deve superare i seguenti quantitativi per tipologia:
- pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha;
- pomodoro costoluto: ton 90/Ha;
- pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha;
- pomodoro plum e miniplum: ton 90/Ha;
- Non sono ammesse, per le produzioni IGP «Pomodoro di
Pachino», coltivazioni fuori suolo.
Art. 5.
Adempimenti
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di
idoneita' ed i relativi controlli, di cui all'art. 36 e 37 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, saranno curati dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" - via Gino
Marinuzzi, 3 - 90129 - Palermo -Tel.: 091 6565328 - Fax: 091 6565437.
I produttori dell'I.G.P. «Pomodoro di Pachino» devono iscriversi
in un apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo
di controllo con l'indicazione della superficie complessiva aziendale
e di quella adibita alla produzione della denominazione.
L'Organismo di controllo e' tenuto a verificare, attraverso
opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione
all'Elenco di cui sopra.
Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di
produzione entro il mese di settembre.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro
apposito elenco con le medesime modalita' e prescrizione sopra
indicate, comprese la denuncia annuale di prodotto lavorato.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. Pomodoro di
Pachino devono presentare le caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono
appartenere alle categorie merceologiche di extra e prima e devono
essere:
- interi;
- di aspetto fresco;
- sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che
presentino alterazione tali da renderli inadatti al consumo);
- puliti, privi di sostanze estranee visibili;
- privi di odori e/o sapori estranei.
Le principali caratteristiche del «Pomodoro di Pachino» sono le
seguenti:
- polpa soda;
- cavita' placentare piccola;
- elevato contenuto zuccherino, determinato da una quantita' di
solidi solubili maggiore di 4,5° brix.
Art. 7.
Designazione e presentazione
L'immissione al consumo dell'I.G.P. Pomodoro di Pachino deve
avvenire secondo le modalita' di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente
disciplinare ed immesso al consumo come I.G.P. Pomodoro di Pachino,
deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di
diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino
il peso di 10 Kg.
Sugli imballaggi deve essere apposta una copertura tale da
impedire l'estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la
sua rottura.
Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di
seguito descritto.
E' ammessa, altresi', l'immissione al consumo in confezioni
aperte purche' i singoli frutti siano identificati con l'apposizione
di etichette adesive che riportino il logo distintivo dell'I.G.P.
Pomodoro di Pachino in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi
sull'etichettatura da riportare sugli imballaggi, cosi' come di
seguito riportati.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e
contenere pomodori provenienti della stessa varieta', tipologia,
categoria e calibro ed i frutti devono essere omogenei per quanto
riguarda maturita' e colorazione.
Gli imballaggi devono essere identificati con la seguente
dicitura I.G.P., anche per esteso, Pomodoro di Pachino e, nel caso
che il contenuto non sia visibile dall'esterno e per la tipologia
cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto.
Sugli imballaggi deve essere altresi' riportato:
il logo distintivo, che costituisce parte integrante del presente
disciplinare;
- il nome dell'imballatore e/o speditore;
- le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso
del collo;
- la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;
- il simbolo comunitario ai sensi del regolamento (UE) n.
1151/2012 della Commissione del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012.
I caratteri con cui e' indicata la dicitura I.G.P. Pomodoro di
Pachino o le altre diciture previste dal presente disciplinare,
devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in
modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da
risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti cosi' da poter
essere distinti nettamente dal complesso delle altre indicazioni e/o
disegni.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista nel presente disciplinare di produzione e/o
eventuali indicazioni complementari aventi carattere laudativo o tali
da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche
del prodotto.
Logo distintivo dell'IGP «Pomodoro di Pachino»
Il logo ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore
verde scuro Pantone 356 CVC, contenente una sagoma circolare interna
di colore paglierino Pantone 607 CVC e dai contorni di colore verde
chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica e' tagliata sulla parte inferiore da una
scritta di colore bianco recante la dicitura «POMODORO DI PACHINO»
inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di
Sicilia di colore salmone Pantone 1595 CVC e contorno nero
contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone 123 CVC e dal
contorno nero sull'estrema punta in basso.
Il logo reca nella zona piu' bassa la scritta «IGP» di colore
paglierino Pantone 607 CVC.
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