Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Doc Teroldego Rotaliano - 1986
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Doc Teroldego Rotaliano riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1971, n. 139, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano».
(086A3954)
(GU n.120 del 26-5-1986)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata «Teroldego Rotaliano»
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 18
febbraio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1971,
n. 139, propone la modifica di alcuni articoli del disciplinare di
produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Teroldego Rotaliano»
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 4 con il testo che segue:
«Art. 4. - I vigneti destinati alla produzione del vino "Teroldego
Rotaliano" devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a
quelle tradizionali della zona e comunque devono esser atti a
conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche
caratteristiche.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Teroldego Rotaliano", non deve essere superiore ai q.li 170 per
ettaro di vigneto a coltura specializzata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve a detto limite,
purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La provincia autonoma di Trento, con proprio provvedimento, sentite
le organizzazioni di categorie interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione o
utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
L'eventuale eccedenza deve essere utilizzata come vino da tavola o
altro».
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 5 con il testo
che segue:
«Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero
territorio della provincia di Trento.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Teroldego Rotaliano" una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di 10,5°.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali
e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento a termini di legge con un incremento
in volume massimo del 6,5% anche con mosti provenienti da altre zone.
Il vino "Teroldego Rotaliano" avente un tenore zuccherino residuo
fino a 4 g/l come massimo, o fino a 9 g/l come massimo quando il
tenore di acidita' totale, espresso in g/l di acido tartarico, non e'
inferiore di piu' di 2 g/l al tenore di zucchero residuo, puo' essere
qualificato con la locuzione "secco"».
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 6 con il testo
che segue:
«Art. 6. - Il vino "Teroldego Rotaliano" all'atto della immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosato, tendente al granato (nel tipo rosato e kretzer);
rosso rubino piuttosto intenso, talora con orli violacei (nel
tipo rosso);
odore: caratteristico, gradevolmente di fruttato, particolarmente
intenso nel tipo rosso;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, con lieve gusto
di mandorla;
un po' piu' di corpo e leggermente tannico (nel tipo "rosso");
gradazione: alcoolica minima complessiva: 11,5 gradi;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo (rosato): 19 per mille;
estratto secco netto minimo (rosso): 21 per mille.
Il vino rosso puo' portare in etichetta la specificazione "Rubino",
mentre il vino rosato deve portare in etichetta la specificazione
"rosato" o "kretzer"».
Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 7 con il testo
che segue:
«Art. 7. - Il vino "Teroldego Rotaliano" che abbia una gradazione
alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 11,5 puo'
fregiarsi della qualificazione "superiore" e qualora sia stato
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni
puo' portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "riserva".
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve e deve avvenire entro la zona di vinificazione
di cui all'art. 5.
Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle qualificazioni di cui al primo
comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di
capacita' nominale non superiore a 750 cc. con tappo di sughero e
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al rosso
mattone;
odore: gradevole, etereo caratteristico e persistente;
sapore: asciutto, sapido, pieno con piacevole retrogusto
amarognolo, un po' tannico, armonico;
gradazione: alcoolica minima complessiva: 12;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille».
Nardò Doc - Parere del comitato nazionale sulla domanda di riconoscimento - 1986 »