Prosciutto di Carpegna Dop - Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2024
Approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione della Dop Prosciutto di Carpegna, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2024.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 2 ottobre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta (DOP) «Prosciutto di Carpegna». (24A05646)
(GU n.253 del 28-10-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12
giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee - Serie L 148 - del 21 giugno 1996, con il quale e' stata
registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di
Carpegna»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto
di Carpegna DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13,
comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Prosciutto di Carpegna»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Marche,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2024, con
il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna» ai fini della presentazione di opposizioni e
che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono
pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui
trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) n. 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare
le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», di
cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 30 luglio 2024.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di
origine protetta «Prosciutto di Carpegna», ed il relativo documento
unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del
presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 2 ottobre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI CARPEGNA»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» e'
riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nelpresente disciplinare.
Art. 2.
Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del
«Prosciutto di Carpegna» debbono essere situati nel territorio delle
Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.
I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette
regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.
I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette
regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.
Caratteristiche genetiche:
La materia prima da utilizzare e' costituita da cosce fresche
che devono provenire da suini figli di:
a) verri delle razze tradizionali Large white italiana,
Landrace italiana e Duroc italiana cosi' come migliorate dal Libro
genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe
delle razze tradizionali Large white italiana e Landrace italiana, in
purezza o tra loro incrociate;
b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da
schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e
Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
c) verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white,
Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
d) verri degli altri tipi geneticidi cui alla lettera c) e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra
espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non
consentite:
Parte di provvedimento in formato grafico
V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d)
sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW = Large white; LWI
= Large white italiana; L = Landrace; LI = Landrace italiana; D =
Duroc; DI = Duroc italiana.
La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente
aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti
da:
verri e scrofe;
suini portatori di caratteri antitetici, con particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS - Porcine stress
sindrome).
Allevamento e alimentazione:
Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti,
le loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate a ottenere
un suino pesante.
Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:
allattamento;
svezzamento;
magronaggio;
ingrasso.
Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto
fino ad almeno ventotto giorni di eta', fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa
fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale
sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente.
Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in
allattamento e' altresi' possibile iniziare a somministrare le
materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in
materia di alimentazione animale. E' ammessa l'integrazione
vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione el'impiego di
additivi nel rispetto della normativa vigente.
In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita,
l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su
entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a
inchiostro, con le seguenti indicazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con
caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo
precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello
specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia
dove e' ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui
i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di
identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la
lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della
lettera «H».
La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere
identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con
iltatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:
Parte di provvedimento in formato grafico
In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di
origine sara' consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo
identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e
garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del «Prosciutto
di Carpegna».
Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei suini in mesi e'
data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la
determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e' accertata sulla
base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di
cui sopra.
Svezzamento: e' la fase successiva all'allattamento, che puo'
prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in questo
stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e,
allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti
possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa
vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento puo' essere
presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua
e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. E'
ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica
dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della
normativa vigente.
Magronaggio: e' la fase successiva allo svezzamento, che puo'
prolungarsi fino a cinque mesi di eta' dell'animale. Il suino
raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono
consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate
nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve tener
conto delle seguenti specifiche:
sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con
vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa
vigente;
l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida
(broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di
latticello, che in forma secca;
e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al
2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;
la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere
inferiore al 45% di quella totale.
Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini,
su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui
all'art. 2, primo capoverso.
Ingrasso: e' l'ultima fase dell'allevamento, interviene a
magronaggio completato e prosegue fino all'eta' della macellazione
che deve essere di almeno dieci mesi. In questa fase sono consentiti
gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella tabella
delle materie prime ammesse nelle quantita' indicate, a esclusione
della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di
pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre
tener conto di tutte le specifiche gia' previste per la fase di
magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca
da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.
Alla fine della fase di ingrasso dovra' essere ottenuto un suino
pesante che avra' raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa
indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento dei
suini».
Macellazione e sezionamento dei suini:
L'eta' minima del suino alla macellazione e' di dieci mesi;
viene accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto
dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino,
e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.
Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla differenza tra il
mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.
Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da
carcasse classificate H Heavy, con peso della carcassa compreso fra
un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 168,0 chilogrammi e
appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione
europea per la classificazione delle carcasse suine. Il peso e la
classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della
macellazione.
Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono
essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al
sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito
l'abbattimento degli animali.
Il peso delle cosce fresche rifilate (taglio corto) non deve
essere inferiore a 12 kg.
Il macello deve apporre sulle cosce fresche idonee da
utilizzare ai fini della DOP, munite del tatuaggio di origine e/o del
dispositivo identificativo sopra indicati, in modo visibile ed
inamovibile il seguente timbro identificativo:
Timbro identificativo del macello
Parte di provvedimento in formato grafico
Il timbro identificativo del macello e' costituito da una sigla
di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto
al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due
numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui puo' essere
anteposta la sigla «PP».
In sostituzione o in associazione al presente timbro
identificativo del macello sara' consentito l'utilizzo anche di altro
dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che
assicuri e garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del
«Prosciutto di Carpegna».
L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella
zona tradizionalmente vocata del Comune di Carpegna (Provincia di
Pesaro-Urbino, Regione Marche).
Il regime climatico dell'area di elaborazione del «Prosciutto
di Carpegna» e' determinante nella dinamica del ciclo produttivo che
e' strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico
ed alle particolari condizioni ambientali.
Art. 3.
Materie prime
Il «Prosciutto di Carpegna» e' derivato dalle cosce dei suini
pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. Nel
procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino macinato
a secco.
Art. 4.
Metodo di elaborazione
Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono
sottoposte a refrigerazione per almeno ventiquattro ore fino al
raggiungimento di una temperatura interna fra 0 e 1°C,
successivamente si procede alla rifilatura con «Taglio corto
classico».
Le cosce cosi' preparate, provenienti dal macello o dal
laboratorio di sezionamento, devono essere lavorate presso lo
stabilimento di elaborazione non oltre centoventi ore dalla
macellazione, assicurando che, qualora non sia effettuata
immediatamente la salagione, le cosce siano riposte in un ambiente a
temperatura compresa tra -1° C e +4° C.
Le stesse vengono sottoposte ad apposito massaggio con spremitura
dei grandi vasi sanguigni e quindi al successivo primo procedimento
di salagione con impiego di cloruro di sodio marino macinato a secco.
Le cosce cosi' preparate sono tenute fino a sette giorni in
locali con condizioni di temperatura non inferiore a 0° C e di
umidita' elevata. Dopo di che si procede alla rimozione del sale
residuo in superficie ed all'ulteriore massaggio con spremitura dei
vasi sanguigni.
Successivamente si passa alla seconda salagione, effettuata in
locali ad atmosfera controllata, che si protrae per non oltre undici
giorni.
Dopo l'eliminazione del sale in eccesso mediante battitura e
spazzolatura segue una fase di maturazione in ambienti con
temperatura eumidita' controllate, per circa due mesi.
Prima della fine di questa fase si esegue la «toelettatura»,
cioe' la rifinitura della superficie del lato interno della coscia
dagli effetti del sopravvenuto calo peso.
Successivamente si ha una fase di prelavaggio, lavaggio ed
asciugatura. Infine si effettua la pre-stagionatura sempre in
condizioni ambientali controllate tali da favorire una lenta
riduzione del tenore di umidita' delle cosce. Caratteristica di
questa fase e' la tradizionale legatura, mediante corda passata «a
strozzo» nella parte superiore del gambo ovvero attraverso la
foratura della cotenna in corrispondenza dell'osso dello stinco. In
seguito i prosciutti sono battuti, toelettati e stuccati utilizzando
esclusivamente metodi tradizionali e manuali.
In tutte le fasi di lavorazione e' vietato l'utilizzo di additivi
chimici.
Art. 5.
Stagionatura
Dopo le stuccature il prodotto viene trasferito in appositi
ambienti di stagionatura caratterizzati da temperature comprese tra
15°C e 22°C ed umidita' relativa del 40-70%.
Durante la stagionatura e' consentita la ventilazione,
l'esposizione alla luce ed all'umidita' naturale, tenuto conto dei
fattori climatici presenti nel Comune di Carpegna. Il periodo di
stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione, non dura meno
di quattordici mesi.
Art. 6.
Caratteristiche
All'atto della immissione al consumo il «Prosciutto di Carpegna»
presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche,
chimiche e chimico-fisiche:
Caratteristiche fisiche:
forma: tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con
sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca;
peso: non inferiore a 8 kg;
aspetto al taglio: colore tendenzialmente rosa salmonato, con
adeguata quantita' di grasso solido, di colore bianco rosato
all'esterno.
Caratteristiche organolettiche:
profumo: delicato e penetrante di carne stagionata;
gusto: delicato e fragrante;
consistenza: tenera ed elastica delle carni.
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
umidita' percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%;
rapporto sale/umidita' (quoziente del rapporto tra la
composizione percentuale in cloruro di sodio e la percentuale di
umidita'): compreso tra 7,8 ed 11,2;
rapporto umidita'/proteine (quoziente del rapporto tra la
percentuale di umidita' e la percentuale di proteine totali):
compreso nell'intervallo tra 1,9 e 2,5;
indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni
azotate solubili in acido tricoloroacetico - TCA - riferite al
contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e non superiore a 31.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Il «Prosciutto di Carpegna» e' immesso al consumo provvisto di
apposito contrassegno che identifica il prodotto.
Il contrassegno e' costituito dal simbolo che segue nella figura
1, recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna» apposto con
marchiatura a fuoco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Figura 1
Il prodotto viene commercializzato anche come «disossato
pressato» o «disossato all'addobbo» previa asportazione totale dello
stucco e dei grassi esterni superflui.
E' consentito il confezionamento del prodotto, anche affettato,
sottovuoto o in atmosfera modificata, utilizzando prosciutti
stagionati di almeno quindici mesi.
La designazione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
«denominazione di origine protetta».
Tali indicazioni sono abbinate allogo della denominazione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista. E' tuttavia consentito l'utilizzo di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o tali da
trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende
suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.
Art. 8.
Legame con l'ambiente
La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» e' ubicata
nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di
Pesaro-Urbino, dove il Comune di Carpegna risponde alle seguenti
coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:
coordinate: 43°47' N 12°20' E;
superficie: 28,3 chilometri quadrati;
altezza slm: 748 metri;
altezza massima: 1415 metri;
escursione altimetrica: 1015 metri;
abitanti (21.12.2007): 1657.
Situato al confine settentrionale della porzione centrale della
penisola, il territorio di Carpegna e' compreso nel perimetro del
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale
occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal
Mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso
nel verde dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua
collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la
protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i
connotati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla
relativa vicinanza del mare, dall'altitudine, dalla ventilazione
moderata, dall'assenza di umidita' stagnante in aree
geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente
particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed
asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata
stazione climatica.
Oltre ai requisiti di conformita' della materia prima, del
processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto
stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di
menzione:
l'uso di cosce ottenute da suini di eta' non inferiore a dieci
mesi, che implica l'utilizzo di carni mature e piu' inclini alle
lunghe stagionature;
l'impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e
stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura;
il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in
qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro di sodio
per la salatura all'inizio della lavorazione);
l'impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino)
macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche;
l'uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di
pezzatura adeguata all'eta' minima del suino;
l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio di cosce non
oltre centoventi ore dalla macellazione;
la durata del processo complessivo, che prevede il
completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi
quattordici mesi dall'inizio della lavorazione;
la limitata presenza di sale nel prosciutto - sancita dai
rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da
accertare alla fine della stagionatura - che lo distingue in modo
originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in
centro Italia.
I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel
cuore del Montefeltro e del suo parco naturale, definiscono un
contesto irriproducibile di fattori micro-climatici favorevoli alla
stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati»
dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la
connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la
vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal
Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di
Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla
Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in
capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il
sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna
le brezze provenienti dall'Adriatico - intercettate in quota, ma dopo
la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici - diffonde
le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del
comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai
gigli, agli anemoni ed anumerose specie di orchidee, che il Parco
conserva ed alimenta da secoli.
Tali fattori hanno influito anche nella regolazione
dell'attivita' enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva
opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina,
attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle
condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette
connessioni con la consistenza e con le proprieta' organolettiche del
prosciutto.
Le esigenze di implementazione di una materia prima
conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza
eccessi nell'uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel
tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la
tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi - rispetto
ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale - alla
pianura padana, nell'ambito di flussi secolari stabilizzatisi da
ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.
Art. 9.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti
in uscita) deve essere monitorata e documentata. In questo modo,
attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri,
gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti allevatori,
macellatori, sezionatori, elaboratori, affettatori, nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo
delle quantita' lavorate, e' garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita(da monte a valle della filiera di produzione) del
prodotto.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
«Prosciutto di Carpegna»
n. UE: PDO-IT-1496
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione:
«Prosciutto di Carpegna».
2. Stato membro o Paese terzo:
Italia.
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati,
affumicati, ecc)
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione
di cui al punto 1
Il «Prosciutto di Carpegna» e' un prosciutto crudo stagionato,
ottenuto dalla lavorazione di cosce di suino pesante che si protrae
per un periodo non inferiore a quattordici mesi nell'ambito della
zona geografica delimitata.
Alla fine della lavorazione il «Prosciutto di Carpegna» si
presenta di forma tondeggiante, non globosa, tendente al piatto, con
sufficiente strato di grasso nella parte opposta all'anca e di peso
non inferiore a 8 kg.
L'aspetto al taglio e' di colore tendenzialmente rosa
salmonato, con adeguata quantita' di grasso solido, di colore bianco
e bianco-rosato. Il profumo e' delicato e penetrante, di carne
stagionata, il gusto e' delicato e fragrante, la consistenza delle
carni e' tenera ed elastica.
Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche sono: l'umidita'
percentuale compresa nell'intervallo tra 57 e 63%; il rapporto
sale/umidita' (quoziente del rapporto tra la composizione percentuale
in cloruro di sodio e la percentuale di umidita') compreso tra 7,8 e
11,2; il rapporto umidita'/proteine (quoziente del rapporto tra la
percentuale di umidita' e la percentuale di proteine totali) compreso
nell'intervallo tra 1,9 e 2,5 e l'indice di proteolisi (composizione
percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricoloroacetico
- TCA - riferite al contenuto in azoto totale) non inferiore a 24 e
non superiore a 31.
Il «Prosciutto di Carpegna» puo' essere immesso al consumo
intero, disossato - sia pressato che «all'addobbo», previa
asportazione totale dello stucco applicato durante la stagionatura e
delle porzioni grasse esterne superflue - porzionato previo
affettamento e confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata.
Per l'affettamento e confezionamento del «Prosciutto di Carpegna»
deve essere impiegato prosciutto stagionato per almeno quindici mesi.
3.3. Alimenti (solo per i prodotti di origine animale) e materie
prime (solo per i prodotti trasformati)
Gli alimenti per i suini provengono dalla zona geografica di
allevamento. Tuttavia, in certe annate puo' accadere che non sia
tecnicamente possibile ottenere il 100% degli alimenti per i suini a
livello locale per motivi climatici e commerciali. In questi casi, a
garanzia del legame con il territorio, e' assicurato che almeno il
50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale,
proviene dalla zona geografica di allevamento.
Le esigenze correlate con la specificita' del tipo genetico
impiegato e con la finalizzazione delle materie prime ottenute dalle
carcasse dei suini pesanti necessari all'elaborazione del «Prosciutto
di Carpegna» annoverano le modalita' di allevamento e di
alimentazione di animali appartenenti alla grande tradizione italica,
che ha originato la prassi finalizzata ad accrescimenti moderati e
protratti nel tempo, ancorche' mirati ad una pezzatura elevata; tali
requisiti sono ottenuti coordinando gli obiettivi della selezione
genetica, l'eta' minima ed il peso dei capi da macello con un
apposito protocollo alimentare.
In tale ambito, secondo le prescrizioni del disciplinare, gli
alimenti consentiti, le loro quantita' e le modalita' di
somministrazione sono differenziati sulla base della fase di
allevamento, in ragione dell'eta' e del peso degli animali.
Nella fase di svezzamento, l'alimentazione e' costituita dalle
materie prime ammesse dalla normativa dell'UE, concernente
l'alimentazione animale. E' ammessa l'integrazione vitaminica,
minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi
nel rispetto della normativa vigente.
Nella fase di magronaggio sono consentite le seguenti materie
prime: farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed, granturco,
sorgo, orzo, frumento, triticale, silomais, pastone integrale di
spiga di granturco, pastone di granella e/o pannocchia di granturco,
cereali minori, cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del
frumento, panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina
di semidi lino, mangimi di farina di semi di lino, polpe secche
esauste di bietola, residui della spremitura della frutta e residui
della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele, siero
di latte, latticello, trebbie e solubili di distilleria essiccati,
erba medica essiccata ad alta temperatura, melasso, prodotti ottenuti
per estrazione dai semi di soia, prodotti ottenuti per estrazione dai
semi di girasole, prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza,
farina di germe di granturco, pisello, altri semi di leguminose,
lieviti, lipidi con punto di fusione superiore a 36°C, farina di
pesce, soia integrale tostata e/o panello di soia.
L'alimentazione nella fase di magronaggio deve, inoltre, tener
conto delle seguenti specifiche: sono ammessi l'utilizzo di minerali,
l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto
della normativa vigente dell'Unione europea; la presenza di sostanza
secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.
Nella fase di ingrasso, devono essere rispettate tutte le
specifiche previste per la fase di magronaggio, con le seguenti
eccezioni: la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere
inferiore al 55% di quella totale; sono escluse le materie prime soia
integrale tostata e/o panello di soia e farina di pesce.
L'alimento, a base di cereali, puo' essere presentato sia in
forma liquida (broda o pastone e, per tradizione, con siero di latte
e/o latticello) che in forma secca. Ai fini di ottenere un grasso di
copertura di buona qualita', nell'alimento e' consentita una presenza
massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della
sostanza secca della somministrazione. Siero di latte e latticello,
rispettivamente sottoprodotti della lavorazione della cagliata e del
burro, non devono superare, assommati, i 15 litri capo/giorno. Se
associato a borlande di melasso il contenuto totale di Azoto deve
essere inferiore al 2%. Misure attuative delle prescrizioni del
disciplinare sono state nel tempo definite dal sistema ufficiale di
controllo.
Per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» sono utilizzate
esclusivamente cosce fresche ottenute da suini nati, allevati,
macellati e sezionati nel territorio delle Regioni Lombardia,
Emilia-Romagna e Marche con l'impiego di suini figli di:
verri delle razze tradizionali Large white italiana, Landrace
italiana e Duroc italiana cosi' come migliorate dal Libro genealogico
italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze
tradizionali Large white italiana e Landrace italiana, in purezza o
tra loro incrociate;
verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da
schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white, Landrace e
Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large white,
Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche
provenienti da:
verri e scrofe;
suini portatori di caratteri antitetici, con particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS - Porcine stress
sindrome).
Le caratteristiche proprie del suino pesante selezionato dal
Libro genealogico italiano trovano riscontro anche nelle prerogative
definite dalla normativa dell'Unione europea, concernente la
classificazione commerciale delle carcasse suine; peraltro,
nell'ambito dei medesimi criteri di classificazione, risultano
ammissibili solo le cosce ottenute da carcasse classificate nelle
classi «U», «R», «O».
I suini adulti utilizzabili per la preparazione della materia
prima del «Prosciutto di Carpegna» sono avviati alla macellazione a
una eta' non inferiore ai dieci mesi. Possono essere utilizzate
carcasse con peso compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un
massimo di 168,0 chilogrammi, con adeguata prova della loro origine e
provenienza; sono quindi ottenute ed utilizzate cosce rifilate (con
taglio corto) di peso unitario non inferiore a 12 kg e con adeguato
spessore di grasso di copertura.
Non e' ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino
ricavate da suini macellati da oltre centoventi ore.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella
zona geografica delimitata
Le operazioni di lavorazione e di stagionatura del «Prosciutto
di Carpegna» DOP devono avvenire nel territorio del comune censuario
ed amministrativo di Carpegna, (Provincia di Pesaro-Urbino, Regione
Marche).
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,
confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione
registrata
Il «Prosciutto di Carpegna» viene commercializzato intero, con
osso, disossato, ovvero affettato e confezionato. Se disossato, puo'
essere tradizionalmente preparato «pressato» ovvero «all'addobbo»
previa asportazione dello stucco e dei grassi esterni superflui (la
distinzione e' dovuta alle modalita' di presentazione finale del
prosciutto comunque disossato, che puo' essere confezionato sotto
vuoto previa pressatura meccanica superficiale ovvero previa legatura
delle carni tendenzialmente riavvolte). Se viene pre-affettato, puo'
essere successivamente condizionato sia sottovuoto che in atmosfera
modificata: in questi casi, il prosciutto deve comunque avere
conseguito almeno una stagionatura di quindici mesi.
Le fasi di porzionamento, affettamento e confezionamento e le
relative operazioni all'attribuzione della DOP al prosciutto
stagionato possono avvenire ovunque, purche' dette operazioni non
incidano sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del
prodotto tutelato e siano idonee ad assicurare l'identificazione
certa dello stesso e la sua rintracciabilita'.
3.6. Norme specifiche relative all'etichettatura
Il «Prosciutto di Carpegna» e' immesso al consumo provvisto di
apposito contrassegno recante la dicitura «Prosciutto di Carpegna»
apposto con marchiatura a fuoco.
La designazione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto di Carpegna» deve essere fatta in caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
«denominazione di origine protetta».
Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione. E'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
L'elaborazione del «Prosciutto di Carpegna» deve avvenire nella
zona tradizionalmente vocata, delimitata dagli attuali confini del
comune censuario ed amministrativo di Carpegna, Provincia di
Pesaro-Urbino, Regione Marche, con l'impiego di materia prima
ottenuta da suini nati, allevati, macellati e sezionati nel
territorio delle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Lombardia.
5. Legame con la zona geografica
5.1 Specificita' della zona geografica
La zona di produzione del «Prosciutto di Carpegna» e' ubicata
nella Regione Marche, nel territorio della Provincia di
Pesaro-Urbino, dove il Comune di Carpegna risponde alle seguenti
coordinate cartografiche e connotazioni geografiche:
coordinate: 43°47' N 12°20' E;
superficie: 28,3 chilometri quadrati;
altezza slm: 748 metri;
altezza massima: 1415 metri;
escursione altimetrica: 1015 metri;
abitanti (21.12.2007): 1657.
Situato al confine settentrionale della porzione centrale della
penisola, il territorio di Carpegna e' compreso nel perimetro del
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, la montagna della quale
occupa il versante meridionale ad una cinquantina di chilometri dal
Mare Adriatico, non distante dal comprensorio di San Marino. Immerso
nel verde dei faggeti che caratterizzano la flora locale, la sua
collocazione rispetto ai primi rilievi appenninici assicura la
protezione dai venti freddi di Tramontana e di Bora, determinando i
connotati costanti del microclima locale, caratterizzato dalla
relativa vicinanza del mare, dall'altitudine, dalla ventilazione
moderata, dall'assenza di umidita' stagnante in aree
geomorfologicamente drenanti e, quindi, in un ambiente
particolarmente equilibrato e segnato da condizioni estive miti ed
asciutte, tali da aver dato vita da tempo anche ad una apprezzata
stazione climatica.
5.2 Specificita' del prodotto
Oltre ai requisiti di conformita' della materia prima, del
processo di lavorazione e di qualificazione terminale del prodotto
stagionato, sono caratteristiche specifiche del prodotto degne di
menzione:
l'uso di cosce ottenute da suini di eta' non inferiore a
dieci mesi, che implica l'utilizzo di carni mature e piu' inclini
alle lunghe stagionature;
l'impiego di tecniche manuali di battitura, toelettatura e
stuccatura dei prosciutti pronti per la fase di stagionatura;
il divieto di additivi chimici di qualsiasi tipo ed in
qualsiasi fase della preparazione (tolto l'uso del cloruro di sodio
per la salatura all'inizio della lavorazione);
l'impiego del solo cloruro di sodio marino (sale marino)
macinato a secco per le operazioni di salatura delle cosce fresche;
l'uso di cosce fresche refrigerate e non congelate, di
pezzatura adeguata all'eta' minima del suino;
l'avvio alla lavorazione presso il prosciuttificio di cosce
non oltre centoventi ore dalla macellazione;
la durata del processo complessivo, che prevede il
completamento della stagionatura non prima che siano trascorsi
quattordici mesi dall'inizio della lavorazione;
la limitata presenza di sale nel prosciutto - sancita dai
rapporti prescritti per il riscontro dei parametri chimici da
accertare alla fine della stagionatura - che lo distingue in modo
originale e specifico dagli altri prodotti analoghi elaborati in
centro Italia.
5.3 Legame causale fra la zona geografica e la qualita' o le
caratteristiche del prodotto
I requisiti geo-ambientali del comprensorio di Carpegna, nel
cuore del Montefeltro e del suo parco naturale, definiscono un
contesto irriproducibile di fattori micro-climatici favorevoli alla
stagionatura delle carni e come tali intuiti ed «utilizzati»
dall'uomo fin da epoche remote. Si consideri, in proposito, che la
connessione locale tra la lavorazione delle carni di suino e la
vocazione del territorio ha documentati riscontri fin dal
Rinascimento, quando a seguito della cessione da parte del Signore di
Cesena Malatesta Novello delle saline di Cervia (1468) alla
Repubblica Veneta, si fa esplicito riferimento al mantenimento in
capo alla contea di Carpegna del diritto di utilizzare liberamente il
sale. La ventilazione garbata ma persistente che filtra su Carpegna
le brezze provenienti dall'Adriatico - intercettate in quota, ma dopo
la barriera protettiva dei primi contrafforti appenninici - diffonde
le essenze della specifica microflora mediterraneo-montana del
comprensorio che unisce faggi, carpini, agrifogli ai fiordalisi, ai
gigli, agli anemoni ed a numerose specie di orchidee, che il parco
conserva ed alimenta da secoli.
Tali fattori hanno influito anche nella regolazione
dell'attivita' enzimatica dei tessuti delle carni, che si attiva
opportunamente pure in presenza di una scarsa componente salina,
attraverso la maturazione propiziata da una lunga esposizione alle
condizioni naturali del luogo (la stagionatura), che hanno dirette
connessioni con la consistenza e con le proprieta' organolettiche del
prosciutto.
Le esigenze di implementazione di una materia prima
conseguentemente adeguata a lunghe stagionature naturali senza
eccessi nell'uso del sale o delle sostanze aromatizzanti ha, nel
tempo, imposto di «inseguire» nella sua evoluzione territoriale la
tradizione del suino pesante italico, via via allargatasi - rispetto
ad una originale e prevalente area di sviluppo centrale - alla
pianura padana, nell'ambito di flussi secolari stabilizzatisi da
ultimo in epoca contemporanea, dopo le grandi epidemie aftose.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di
opposizione, pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di
produzione della DOP «Prosciutto di Carpegna» nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 30
luglio 2024.
« Fiera dei vini 2024 a Piacenza dal 16 al 18 novembre 2024
Pane Toscano Dop - Proposta di modifica del disciplinare 2024 »