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Prosciutto di Norcia Igp - Controlli di 3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc cons a rl - 2024

Pubblicato da disciplinare
Prosciutto di Norcia Igp

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l. è designato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la  IGP Prosciutto di Norcia, registrata in ambito Unione europea Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA  REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 


DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione di “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” ad
effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Prosciutto di Norcia”, registrata in
ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Prosciutto di Norcia”;
Visto il Regolamento (CE) n.1082 della Commissione dell’11 novembre 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in  particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle  denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 321, con il quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione  Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 332159 del 20 luglio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è stato designato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Prosciutto di Norcia”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 20 luglio 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota dell’8 luglio 2024, con la quale il “Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP” ha confermato “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” quale struttura  di controllo della indicazione geografica protetta “Prosciutto di Norcia”; 
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” ed approvati dalla Direzione Generale per il  riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la indicazione geografica protetta “Prosciutto di Norcia”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” con sede in Frazione Pantalla Todi (PG), è designato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 2024/1143, per la indicazione geografica protetta “Prosciutto di Norcia”, registrata in ambito Unione europea Regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Soc. cons. a r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 20 luglio 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc.  cons. a r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art.  14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare. 


Articolo 4
(Vigilanza)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi  dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e  delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno  con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela,  ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con  cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”,  delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca  dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il  presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Emilio Gatto (Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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