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Prosciutto di Norcia Igp modifiche temporanee disciplinare del 26-11-2020

Pubblicato da disciplinare

I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente  organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:
- siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle cosce;
- sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
La modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi a decorrere dall'8 novembre 2020.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 10 novembre 2020  

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997. (20A06390)

(GU n.294 del 26-11-2020)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;  
Visto in particolare l'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 664/2014 che prevede la  modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito  dell'imposizione da  parte delle autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamita' naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Vista la nota n. 0227617 del 3 novembre 2016, con la quale la Regione Umbria a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'iter amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di elaborazione e stagionatura;
Visto il provvedimento del 7 novembre 2016, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 277 del 26 novembre 2016;
Vista la nota n. 0242592 del 16 novembre 2017, con la quale la Regione Umbria ha evidenziato che permane la necessita' di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e  stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP, al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
Visto il provvedimento del 20 novembre 2017, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2017;
Vista la nota n. 0255186 del 29 novembre 2018, con la quale la Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessita' di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e  stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
Visto il provvedimento del 5 dicembre 2018, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2017;
Vista la nota n. 0073395 del 21 ottobre 2019, con la quale la Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessita' di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
Visto il provvedimento del 23 ottobre 2019, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n.  151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2017;
Vista la nota n. 9294500 del 5 novembre 2020, con la quale la Regione Umbria ha dichiarato che permane la necessita' di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
Ritenuto necessario provvedere alla proroga di ulteriori dodici mesi della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia» IGP, ai sensi del citato art. 6, paragrafo 3
del regolamento (CE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta, in forza del regolamento (CE) n.
1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156 del 13 giugno 1997.  La presente modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi, a decorrere dall'8 novembre 2020.

Roma, 10 novembre 2020

Il direttore generale: Gerini

Allegato

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 664/2013.

L'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19
maggio 2016, e' integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito:

Art. 2.

Zona di produzione

2. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente  organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:
siano garantite l'identificazione e la tracciabilita' delle cosce;
sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
3. La presente modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» e' temporanea e la sua efficacia e' limitata a dodici mesi a decorrere dall'8
novembre 2020.

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