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Prosciutto di Sauris IGP - Controlli da IFCQ Certificazioni Srl - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Prosciutto di Sauris igp

IFCQ Certificazioni Srl con sede a San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano, 71 , è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Prosciutto di Sauris” registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 320  del 19 aprile 2010.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “IFCQ Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta “Prosciutto di Sauris”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (UE) n. 320 della Commissione del 19 aprile 2010 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Prosciutto di Sauris”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai
controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità
competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”; 
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non  generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.  288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 673970 del 22 dicembre 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “IFCQ Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Prosciutto di Sauris”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2022, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota prot. n. 730212 del 21 novembre 2024 con la quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha
confermato “IFCQ Certificazioni Srl”, quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta
“Prosciutto di Sauris”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “IFCQ Certificazioni Srl” ed approvati dalla
Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione  geografica protetta “Prosciutto di Sauris”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“IFCQ Certificazioni Srl” con sede a San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano, 71 , è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione  geografica protetta “Prosciutto di Sauris”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 320  del 19 aprile 2010.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad  adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga  necessario, decida di impartire.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso
dell’Amministrazione.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il
sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di
sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di
confermare “IFCQ Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di
cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “IFCQ Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli
organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“IFCQ Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “IFCQ Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto  certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “IFCQ Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta,
ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di
tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “IFCQ Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “IFCQ Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la
sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge
526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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