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Prosciutto di Sauris IGP - Modifica disciplinare di produzione - 2025

Pubblicato da disciplinare
Prosciutto di Sauris igp

Il disciplinare di produzione della Igp Prosciutto di Sauris pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010, e' modificato come di  seguito riportato: Art. 5. «- Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve  corrispondere a kg. 160, piu' 15% o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra  kg. 144 e kg. 184

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 febbraio 2025  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Prosciutto di Sauris» registrata in qualita' di indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 320/2010 della
Commissione del 19 aprile 2010. (25A01360)

(GU n.55 del 7-3-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto l'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, che
prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una
DOP o di una IGP;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 del 30 ottobre 2024, che
integra il regolamento (UE) 2024/1143 e che abroga il regolamento
delegato (UE) n. 664/2014, in particolare, l'art. 7, che stabilisce
le relative procedure della modifica temporanea di un disciplinare di
un'indicazione geografica;
Visto il regolamento (UE) n. 320/2010 della Commissione del 19
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
- Serie L 98 - del 20 aprile 2010, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette la indicazione geografica protetta «Prosciutto
di Sauris»;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una
malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate
conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento
delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una
zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della
malattia;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117,
che individua le autorita' competenti designate ad effettuare i
controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori
elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al
settore della sanita' animale di cui al comma 1, lettere c) ed e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55) del regolamento (UE) 2016/429, e' l'autorita' centrale
responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi
operanti presso il Ministero della salute, tra cui il centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023, che
stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste
suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina
africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e
successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 4 del
dicembre 2023;
Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione
della peste suina africana a seguito della conferma della presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;
Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto, fermo restando che
detta zona e' suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione
della situazione epidemiologica;
Visto il dispositivo dirigenziale n. 0001195 del 18 gennaio 2022
del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale
e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione
della diffusione della peste suina africana, e, in particolare,
l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40
del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la
diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge
di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16
aprile 2022;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per
allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano
suini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;
Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita' previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei
sopra citati requisiti di biosicurezza;
Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina
africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle
misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate
dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di peste
suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare
le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla
malattia;
Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22
aprile 2023;
Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26
maggio 2023;
Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 14
luglio 2023;
Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della
peste suina africana» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023;
Vista l'ordinanza 19 febbraio 2024 del Commissario straordinario
alla peste suina africana n. 1/2024, di proroga delle misure di cui
all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21
febbraio 2024;
Vista l'ordinanza 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 2/2024, recante misure speciali di
applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e
smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni
strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone
di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed
eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15
maggio 2024;
Vista l'ordinanza 29 agosto 2024 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 3/2024, recante peste suina africana: misure
urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni
Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 30
agosto 2024;
Vista l'ordinanza 23 settembre 2024 del Commissario straordinario
alla peste suina africana n. 4/2024, di proroga, con modifiche,
all'ordinanza n. 3/2024, recante: «Peste suina africana: misure
urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni
Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 26
settembre 2024;
Vista l'ordinanza 2 ottobre 2024 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5/2024, recante misure di eradicazione e
sorveglianza della peste suina africana, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 4
ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 della Commissione
del 4 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo
per la peste suina africana;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 della Commissione
del 29 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo
per la peste suina africana;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione
del 12 novembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo
per la peste suina africana;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione
del 20 novembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo
per la peste suina africana;
Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C 1504 - del 18
dicembre 2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione
(«Orientamenti sulla PSA»);
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero della salute quale autorita' centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55), del regolamento (UE)
2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione e il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei
servizi veterinari delle AA.SS.LL.;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Considerato che la peste suina africana e' una malattia infettiva
virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9, del regolamento (UE)
2016/429 «Normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, e'
categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si
manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Tenuto conto che la peste suina africana puo' avere gravi
ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditivita' del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette
che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi
e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle
esportazioni;
Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei suini
iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris»,
con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere
contaminato con il virus agente della peste suina africana, che
potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;
Considerato che la presenza della peste suina africana e' stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei
suini iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di
Sauris» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando
l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto
nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorita'
nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di
contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione
della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel
rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute,
autorita' nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;
Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;
Vista la richiesta, inviata dai produttori di «Prosciutto di
Sauris» IGP, iscritti al sistema di controllo, acquisita con
protocollo n. 0062543 dell'11 febbraio 2025, di modifica temporanea,
per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 «Metodi di ottenimento del
Prosciutto di Sauris» del disciplinare di produzione, con la quale si
chiede un aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso
vivo) di chilogrammi 160 piu' 25%, dei suini inviati alla
macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di criticita' che
coinvolge la filiera suinicola della IGP «Prosciutto di Sauris»;
Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane, al fine di
bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate;
Considerata, altresi', la rallentata movimentazione dei suini,
iscritti al sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Sauris»,
connessa alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della
IGP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie;
Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla
produzione di «Prosciutto di Sauris» IGP, rispetto a quanto stabilito
dal citato disciplinare di produzione della IGP;
Considerato che gli stessi produttori iscritti al sistema di
controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», 1° febbraio 2024, avevano
presentato una domanda di modifica temporanea del disciplinare della
IGP «Prosciutto di Sauris», sempre relativa alle conseguenze della
peste suina africana sugli allevamenti suini, con la richiesta di
aumentare il valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di
chilogrammi 160 piu' 15%;
Considerato che detta richiesta di modifica temporanea e' stata
approvata con decreto n. 0074535 del 15 febbraio 2024, per dodici
mesi dalla data di pubblicazione nel sito del Ministero;
Considerato, altresi', che le sopra citate condizioni, determinate
dalla peste suina africana, allo stato, non appaiono sostanzialmente
mutate rispetto al quadro gia' presente;
Vista la dichiarazione, resa in data 6 febbraio 2025 da IFCQ
Certificazioni s.r.l., organismo di controllo della IGP «Prosciutto
di Sauris», attestante che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, le
partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 200,00
kg sono state 20.989 su un totale di partite avviate alla
macellazione di 59.180, pari quindi a 35,47% del totale e che dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2024, gli allevamenti che hanno consegnato
suini con peso vivo medio in partita tra 176,01 kg e 200,00 kg sono
stati 2.079 su un totale di 2.354 allevamenti che hanno avviato
animali alla macellazione ai fini IGP nel periodo considerato, pari
quindi a 88,32% del totale;
Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a
causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della
peste suina africana;
Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare, per almeno dodici
mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere
esclusi dalla filiera del «Prosciutto di Sauris» IGP a causa del loro
peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il
rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei
soggetti iscritti, nel limite massimo del 15% del valore massimo del
peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 come gia'
approvato con il decreto n. 0074535 del 15 febbraio 2024 sopra
richiamato, e fermo restando il valore minimo pari a meno 10%, con
riferimento al peso medio della partita (peso vivo);
Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP possano essere coinvolti
in futuro;
Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della IGP «Prosciutto di Sauris», e sara' intimamente connessa alle
future decisioni delle autorita' sanitarie nazionali, volte a
contrastare la sua diffusione;
Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta
avanzata dai proponenti la domanda di modifica temporanea,
relativamente all'aumento del valore massimo del peso medio per
partita (peso vivo), nei limiti sopra indicati;
Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi acquisiti, sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in
debita considerazione le future decisioni delle autorita' sanitarie
nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina
africana;
Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia, acquisita al protocollo n. 0086543 del 25 gennaio 2025, che
conferma quanto comunicato dai proponenti la domanda sopra citata e
dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere
favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris», ai sensi
del citato art. 24, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1143;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata
al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Prosciutto di Sauris» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010, e'
modificato come di seguito riportato:
Art. 5.
«- Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla
macellazione deve corrispondere a kg. 160, piu' 15% o meno 10% e,
quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e
kg. 184».
Il presente decreto, recante il rinnovo della modifica temporanea
del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Prosciutto di Sauris», sara' in vigore dalla data di pubblicazione
dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, per dodici mesi e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2025

Il dirigente: Gasparri

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