Prosciutto Toscano Dop - Modifica disciplinare 2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Prosciutto Toscano registrata in qualita' di DOP in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Prosciutto Toscano» registrata in qualita' di Denominazione di
origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della
Commissione del 1º luglio 1996. (13A09850)
(GU n.290 del 11-12-2013)
IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la
denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;
Considerato che e' stata richiesta, ai sensi dell'art. 53 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che con Regolamento (UE) n. 1135/2013 della Commissione
del 7 novembre 2013 e' stata accolta la modifica di cui al precedente
capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica
richiesta, della D.O.P. «Prosciutto Toscano», affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», nella stesura
risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n.
1135/2013 della Commissione del 7 novembre 2013.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di
origine protetta «Prosciutto Toscano», sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 18 novembre 2013
Il capo dipartimento: Esposito
Allegato
Disciplinare di produzione all'esame dell'UE della denominazione di
origine protetta «Prosciutto Toscano»
Art. 1.
Denominazione
La Denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» e'
riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del
Prosciutto Toscano debbono essere situati nel territorio delle
regioni Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Toscana.
I suini nati, allevati e macellati nelle suddette regioni sono
conformi alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la
materia prima dei prosciutti a denominazione di origine di Parma e
San Daniele.
Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni
per quanto concerne le razze, l'alimentazione e la metodologia di
allevamento.
I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, piu' o
meno 10%, di eta' non inferiore ai nove mesi, aventi le
caratteristiche proprie del suino pesante italiano definite ai sensi
del Reg. CEE n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale
delle carcasse suine.
Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di origine dei tagli. Il certificato del macello, che accompagna
ciascuna partita di materia prima e ne attesta la provenienza e la
tipologia, deve essere conservato dal produttore. I relativi
controlli vengono effettuati direttamente dalla struttura di
controllo indicata nel successivo art. 7.
Il Prosciutto Toscano viene elaborato, affettato e confezionato
nella tradizionale zona di produzione che comprende l'intero
territorio della Regione Toscana.
Art. 3.
Materie prime
Il Prosciutto Toscano e' derivato dalle cosce fresche dei suini
pesanti corrispondenti alle caratteristiche dell'art. 2. I suini
devono appartenere a razze in purezza o derivate dalle razze
tradizionali di base, Large White e Landrace. Sono ammesse altre
razze ma che non abbiano incompatibilita' con le finalita' del libro
genealogico.
Nel procedimento di salatura si impiega una miscela di sale, pepe
e aromi naturali derivanti da bacche ed essenze vegetali tipiche del
territorio di elaborazione.
Art. 4.
Metodo di elaborazione
Subito dopo la macellazione le cosce isolate dalla carcassa sono
sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore ad una temperatura
compresa fra -2 e +2°C.
Successivamente si procede alla rifilatura, con un taglio ad arco
che lasci una cornice carnosa che, a stagionatura ultimata, non
sporga piu' di 8 cm oltre la testa del femore, all'asportazione del
piedino, della cotenna e del grasso sottocutaneo interno alla coscia
(corona) con taglio a V con vertice all'inizio del gambo.
Il peso della coscia fresca rifilata non deve essere inferiore a
11,8 kg.
Prima dell'inizio della lavorazione, il produttore, verificata la
corrispondenza delle cosce ai requisiti previsti dall'art. 3 e dai
commi precedenti del presente articolo, appone ad ogni coscia un
sigillo metallico costituito da una piastrina circolare in acciaio
inox, di diametro pari 14 mm, con foro centrale di diametro pari a 5
mm, sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio
lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l'anno
(indicato con le due ultime cifre in numeri arabi). Il sigillo e'
conformato in modo tale che, applicato con idonea sigillatrice,
risulta inamovibile.
La lavorazione delle cosce inizia con la salatura che deve avere
luogo entro 120 ore dalla macellazione.
Per le operazioni di salatura la temperatura interna delle cosce
deve essere compresa tra 0 e 3 °C mediante conservazione in cella
frigorifera per almeno 24 ore dalla macellazione.
La salatura avviene con il metodo «a secco» con l'impiego di
sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale. Non e' ammesso
l'utilizzo di additivi e conservanti.
Dopo la salatura le cosce sono poste a riposo per un periodo
sufficiente da garantire una buona ed uniforme disidratazione prima
del lavaggio che deve essere effettuato mediante acqua tiepida priva
di sostanze disinfettanti.
Successivamente le cosce sono asciugate in appositi locali e
devono essere sottoposte a temperatura ed umidita' controllata.
Nell'ultima fase della lavorazione si procede alla sugnatura che
consiste nel rivestimento superficiale della parte scoperta della
polpa, con impasto costituito esclusivamente da sugna, farina di
grano o riso, sale e pepe ed aromi naturali di origine vegetale.
Art. 5.
Stagionatura e apposizione del contrassegno
La fase di stagionatura avviene in locali appositamente
attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell'aria ad una
temperatura compresa tra i 12 ed i 25 °C. Tali locali possono essere
corredati di apparecchiature idonee a mantenere un giusto equilibrio
nelle caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente. Durante tale
periodo e' consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed
all'umidita' naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti
nella zona di produzione.
Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla
commercializzazione, non deve essere inferiore a 10 mesi per i
prosciutti di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg, e a 12 mesi per
i prosciutti di peso superiore ad 8,5 kg. Al termine della
stagionatura, il produttore, in presenza dell'incaricato
dell'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, appone, sui
prosciutti conformi alle caratteristiche prescritte nel presente
disciplinare, un contrassegno a fuoco, come da riproduzione di
seguito riportata, in cui compare la scritta «PROSCIUTTO TOSCANO
DOP», sistemata su tre righe e sovrapposta all'immagine stilizzata
dei confini della Regione Toscana, e quattro stelle posizionate ad
arco in alto a destra rispetto al predetto segno grafico. Il
contrassegno, nella parte sovrastante l'immagine, e' completato dalla
presenza di due cifre che rappresentano il numero di identificazione
del produttore e, a seguire, da un carattere alfabetico maiuscolo
indicante il mese di inizio stagionatura. Ai fini della
tracciabilita' delle varie fasi di produzione, il contrassegno puo'
essere completato dalla presenza di altre due cifre, disposte
verticalmente a destra del suddetto codice alfa-numerico, volte ad
individuare ulteriori operatori eventualmente coinvolti nella filiera
produttiva.
Parte di provvedimento in formato grafico
5.1 Confezionamento e affettamento.
Il Prosciutto Toscano da destinare all'affettamento deve aver
maturato, rispetto a quanto precedentemente indicato, ulteriori due
mesi di stagionatura, e cioe' almeno 12 mesi, se di peso compreso fra
7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.
In ogni prosciutto da destinare all'affettamento deve essere
mantenuta integra e perfettamente aderente la porzione di cotenna
riportante il contrassegno a fuoco impresso al termine della fase di
stagionatura.
L'affettamento del Prosciutto Toscano e il relativo
confezionamento devono avvenire sotto la vigilanza dell'organismo di
controllo, di cui all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione
indicata nell'art. 2.
Art. 6.
Caratteristiche
All'atto dell'immissione al consumo il Prosciutto Toscano
presenta le seguenti caratteristiche fisiche, organolettiche,
chimiche e chimico-fisiche:
Caratteristiche fisiche.
Forma: tondeggiante ad arco sulla sommita' per la presenza di una
cornice carnosa che non sporga per piu' di 8 cm oltre la testa del
femore.
Peso: normalmente intorno agli 8-9 kg e comunque mai inferiore ai
7,5 kg.
Aspetto al taglio: colore della polpa dal rosso vivo al rosso
chiaro con scarsa presenza di grasso inframuscolare; grasso
sottocutaneo di colore bianco puro con leggere venature rosate,
compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente
alla sottostante superficie muscolare.
Caratteristiche organolettiche.
Sapore: delicato con una giusta sapidita'.
Aroma: fragrante e caratteristico dovuto ai tradizionali metodi
di elaborazione e stagionatura.
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:
Sale (espresso in NaCl) % max. 8,3;
Umidita' muscolo % max. 61,0;
Indice Proteolisi % max. 30,0.
Art. 7.
Controllo
Il controllo sulla conformita' del prodotto al presente
disciplinare di produzione e' svolto, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006, dalla
struttura di controllo denominata «INEQ - Istituto nord est
qualita'», con sede in San Daniele del Friuli (Udine), tel.
0432/940349, fax 0432/943357, e-mail: info@ineq.it.
Art. 8.
Designazione e presentazione
La designazione della denominazione di origine protetta
«Prosciutto Toscano» deve essere fatta in caratteri chiari e
indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che
compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
«Denominazione di origine protetta» o dalla sigla «D.O.P.».
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui
allevamenti il prodotto deriva, purche' la materia prima provenga
interamente dai suddetti allevamenti.
Il Prosciutto Toscano puo' essere immesso al consumo entro un
periodo massimo di 30 mesi dall'inizio della lavorazione delle cosce
fresche.
Il Prosciutto Toscano puo' anche essere immesso al consumo
disossato, porzionato cioe' suddiviso in tranci di forma e peso
variabile, o affettato. Tutte le predette tipologie di prodotto
dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei
contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati.
Nella preparazione del prosciutto intero disossato, il
contrassegno a fuoco, di cui all'art. 5, deve rimanere visibile.
Se si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni
pezzo deve essere presente e visibile il suddetto contrassegno a
fuoco. Questi, nel caso in cui non sia stato impresso, al termine
della fase di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui
si ricaveranno i tranci, dovra' essere apposto dal produttore, prima
dell'inizio del porzionamento, in presenza dell'incaricato
dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.
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