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Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene - Riduzione del titolo alcolometrico 1988

Pubblicato da disciplinare
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Per la produzione della campagna 1987-88, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.  "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene", compresa la sottodenominazione "Prosecco di Cartizze", e' fissato a  8% vol.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 20 gennaio 1988  

Riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo
naturale e del titolo alcolometrico volumico totale minimo
del V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene"
prodotto nella campagna 1987-88.

(GU n.41 del 19-2-1988)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene" ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985,
con il quale sono state apportate alcune modifiche al sopra citato
disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine
controllata "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene";
Visto il regolamento CEE n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualita'
prodotti in regioni determinate;
Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 2, del predetto
regolamento CEE n. 823/87, che consente agli Stati membri di
prevedere deroghe per quanto rigurda il livello minimo imposto per la
fissazione del titolo alcolometrico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.;
Visto, in particolare, l'art. 8, paragrafo 5, secondo comma, del
citato regolamento CEE n. 823/87 in base al quale le partite
destinate alla elaborazione di taluni vini spumanti di qualita'
prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.), la cui designazione
fa riferimento ad un vitigno, possono avere titolo alcolometrico
volumico totale inferiore a quello richiesto;
Visto il regolamento CEE n. 3836/87 della commissione del 21
dicembre 1987, col quale viene conferita all'Italia la facolta' di
ridurre sia il titolo alcolometrico volumico naturale del
V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene", ivi compresa la
sottodenominazione "Prosecco di Cartizze" sia il titolo alcolometrico
volumico totale minimo delle partite destinate alla sua elaborazione;


Decreta:


Articolo unico
Per la produzione della campagna 1987-88, il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di
Conegliano-Valdobbiadene", compresa la sottodenominazione "Prosecco
di Cartizze", e' fissato a 8% vol.
Il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite
destinate all'elaborazione del suddetto V.S.Q.P.R.D. e' fissato a 8%
vol.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, addi' 20 gennaio 1988
Il Ministro: PANDOLFI

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