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Provolone del Monaco Dop - Controlli da Agroqualita' Spa - Proroga 2013

Pubblicato da disciplinare
Provolone del Monaco dop

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Agroqualita' Spa con  decreto 1° ottobre 2010 ad effettuare i controlli per la dop Provolone del Monaco, registrata  con il Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2013  

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato
«Agroqualita' SpA», in Roma, ad effettuare i controlli per la
denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco», registrata
in ambito Unione europea. (13A08319)

(GU n.243 del 16-10-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo
e certificazione e tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro «Registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visti il decreto 1° ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10
novembre 2010 e il decreto 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013, con il quale l'organismo
«Agroqualita' SpA» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, e'
stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di
origine protetta «Provolone del Monaco»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° ottobre 2010;
Considerato che il «Consorzio Tutela Provolone del Monaco DOP» non
ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da
autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza
dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone
del Monaco» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare
l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 1°
ottobre 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' SpA»
oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita'
SpA» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, con decreto 1°
ottobre 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di
origine protetta «Provolone del Monaco», registrata con il
Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010, e' prorogata fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra
struttura di controllo.

Art. 2

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui
all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° ottobre 2010.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 27 settembre 2013

Il direttore generale: La Torre

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