Puzzone di Moena Dop - Modifica temporanea del disciplinare di produzione - 2025

Il disciplinare di produzione della dop Puzzone di Moena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 12 dicembre 2013 e' modificato all'art. 5, punto 3, paragrafo 4
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 31 marzo 2025
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Puzzone di Moena» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 1162/2013 della Commissione del 7 novembre 2013. (25A02100)
(GU n.83 del 9-4-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante
gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione
per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025
al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con
n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari
degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza
con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro
29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4
marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio
dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini,
delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle
specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di
qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento
(UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5, del regolamento (UE)
2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica
temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a
seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie
obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del
30 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto in particolare l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n.
27/2025 recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di
un'indicazione geografica», che al comma 3 prevede che la modifica
temporanea si applichi per un periodo di tempo limitato stabilito
dall'autorita' che la approva;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2025 della
Commissione del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2013 della
Commissione del 7 novembre 2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 309 del 19 novembre 2013, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Puzzone di Moena»;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela
del formaggio Puzzone di Moena DOP in data 3 febbraio 2025, con la
quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare
della D.O.P. «Puzzone di Moena» che inserisce l'obbligo di
termizzazione del latte destinato alla produzione di «Puzzone di
Moena»;
Visto il parere e la relazione allegata dell'Azienda provinciale
per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento in cui si
certifica che dai dati raccolti a partire dall'anno 2022 sulla
presenza di Escherichia coli produttori di shiga tossina (STEC)
risulta che nei caseifici cinque forme su cento ospitano il patogeno,
e che il trattamento termico si presenta come la soluzione
indubbiamente migliore per la riduzione del rischio;
Visto il parere della Provincia autonoma di Trento
PAT/RFS174-11/03/2025-0200826 che esprime parere favorevole alla
modifica temporanea per la produzione del Puzzone di Moena,
prevedendo il riscaldamento del latte fino a 64° C per massimo 40
secondi;
Considerato che il disciplinare di produzione del Puzzone di Moena
DOP prevede all'art. 5, punto 3, paragrafo 4: «deve essere utilizzato
latte crudo;» e che la modifica temporanea che prevede la
termizzazione del latte fino a 64° C per massimo 40 secondi e'
necessaria per ridurre il rischio della presenza del patogeno STEC
all'interno del Puzzone di Moena DOP e di conseguenza prevenire
possibili intossicazioni con piu' o meno gravi conseguenze sul
consumatore;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del prodotto;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Puzzone di
Moena»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Puzzone di Moena» ai sensi del citato
art. 24, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143 e ai sensi dell'art.
7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025 recante «Modifiche
temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano
accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Decreta:
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Puzzone di Moena» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 12 dicembre 2013 e'
modificato all'art. 5, punto 3, paragrafo 4, come di seguito
riportato:
Art. 5.
Metodo di ottenimento
3. Trasformazione del latte:
«deve essere utilizzato latte termizzato con i seguenti
parametri: riscaldamento del latte fino a 64°C per massimo 40
secondi;».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino al 2
aprile 2026.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del
disciplinare di produzione della denominazione «Puzzone di Moena», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 31 marzo 2025
Il dirigente: Gasparri
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