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Radicchio di Chioggia Igp - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Radicchio di Chioggia

CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Radicchio di Chioggia, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. n. 1025 della Commissione del 17 ottobre 2008.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

 
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI 

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per
la indicazione geografica protetta “Radicchio di Chioggia”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 1025 della Commissione del 17 ottobre 2008 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Radicchio di Chioggia”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 06 marzo 2024 al n. 321, con il
quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 263551 dell’8 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad  effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Radicchio di Chioggia”, registrato in ambito  Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall’8 giugno 2021, come  disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 26 aprile 2024, con la quale il Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia ha confermato  “CSQA Certificazioni Srl” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Radicchio di  Chioggia”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “CSQA Certificazioni Srl” ed approvati dalla  Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del  consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Radicchio di Chioggia”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Radicchio di Chioggia”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. n. 1025 della Commissione del 17 ottobre 2008.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore,
nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo
assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dall’8 giugno 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente,  l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli  iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da  designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco degli  organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno  che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto  certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in  assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CSQA  Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi (CAD)

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