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Radicchio di Verona Igp - Controlli da CSQA Certificazioni Srl - Autorizzazione 2024

Pubblicato da disciplinare
Radicchio di Verona

CSQA Certificazioni Srl è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Radicchio di Verona, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI


DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “CSQA Certificazioni Srl” ad effettuare i controlli per
la indicazione geografica protetta “Radicchio di Verona”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Radicchio di Verona”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,  comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 321, con il quale al dr. Emilio Gatto è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione  Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 332167 del 20 luglio 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “CSQA Certificazioni Srl” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Radicchio di Verona”, registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 luglio 2021, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 6 luglio 2024, con la quale il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Radicchio di Verona IGP ha confermato “CSQA Certificazioni Srl”, quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Radicchio di Verona”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “CSQA Certificazioni Srl” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Radicchio di Verona”;

D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“CSQA Certificazioni Srl” con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Radicchio di Verona”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 98 della Commissione del 2 febbraio 2009.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “CSQA Certificazioni Srl” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CSQA Certificazioni Srl” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “CSQA Certificazioni Srl” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “CSQA Certificazioni Srl” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 20 luglio 2024.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “CSQA Certificazioni Srl” o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “CSQA Certificazioni Srl” resterà iscritto nell’elenco
degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“CSQA Certificazioni Srl” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “CSQA Certificazioni Srl” comunica in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per  territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CSQA Certificazioni Srl” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CSQA Certificazioni Srl” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CSQA Certificazioni Srl”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Emilio Gatto (Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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