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Radicchio di Verona Igp - Controlli da CSQA Certificazioni Srl Proroga 2013

Pubblicato da disciplinare
Radicchio di Verona

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene,  Via San Gaetano n. 74, con decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta Radicchio di Verona, registrata con il Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio  2009, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo  stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 gennaio 2013  

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA
Certificazioni Srl", in Thiene ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta "Radicchio di Verona" registrata in
ambito Unione europea. (13A00903)

(GU n.33 del 8-2-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che
abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro
di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006
sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette» di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre,
della indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e
la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 37 del 15
febbraio 2010, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con
sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad
effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta
«Radicchio di Verona»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 21 gennaio 2010;
Considerato che il «Consorzio del Radicchio Rosso di Verona» non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio
di Verona» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite
nella autorizzazione concessa con decreto 21 gennaio 2010, fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA
Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, con
decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione
geografica protetta «Radicchio di Verona», registrata con il
Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009, e' prorogata fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione
all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra
struttura di controllo.

Art. 2

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui
all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 gennaio 2010.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: La Torre

 

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