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Radicchio di Verona Igp - Proposta di modifica del disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Radicchio di Verona Igp

La IGP Radicchio di Verona e' attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla  famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, varieta' «Rossa di Verona precoce e tardiva». Il «Radicchio di Verona» si distingue in «tipo precoce» e «tipo tardivo»

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO 

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta  «Radicchio di Verona». (21A02359)

(GU n.97 del 23-4-2021)
 
 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura  prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21  novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della  indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona» registrata regolamento (CE) n. 98/2009  della Commissione, del 2 febbraio 2009.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del  Radicchio di Verona I.G.P. con sede in via Sommacampagna n. 63h, 37137 Verona (VR) - e che il  predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del  disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
Considerato altresi' che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilita' da  parte degli stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Regione  Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare  di produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno  essere presentate, al Ministero delle politiche agricole e alimentari - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la  promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187  Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di  opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi  dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.


Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta Radicchio di Verona

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta (IGP) «Radicchio di Verona» e' riservata alla produzione  orticola che risponde alle condizioni ed ai requisiti di qualita' stabiliti nel presente disciplinare di 
produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La IGP «Radicchio di Verona» e' attribuita alla produzione ottenuta da piante appartenenti alla  famiglia delle Compositae, genere Cichorium, specie inthybus, varieta' «Rossa di Verona precoce e tardiva».
Il «Radicchio di Verona» si distingue in «tipo precoce» e «tipo tardivo» e si distingue per i  seguenti caratteri:
foglie sessili, intere, con margine privo di frastagliature e piegate a doccia verso l'alto. Favorite  dalle basse temperature invernali esse assumono la tipica colorazione rosso scuro intensa e, addossandosi le une alle altre, danno al cespo la forma di tipico grumolo compatto. La nervatura  principale delle foglie, molto sviluppata, e' di colore bianco;
per il «tipo tardivo», dopo l'intervento di forzatura ed imbianchimento, le foglie acquisiscono la  tipicita' di croccantezza e di gusto leggermente amarognolo;
il cespo (grumolo) ha un peso di 150-350 grammi per il «tipo precoce» e di 50-300 grammi per il  «tipo tardivo»; il «tipo tardivo» puo' essere commercializzato con una piccola parte  apprezzabile della radice (fittone) di lunghezza non superiore a 4 cm e di diametro proporzionale  alle dimensioni del cespo stesso.
Al momento della immissione al consumo, il «Radicchio di Verona» IGP, oltre a rispettare le  suddette caratteristiche di tipicita', dovra' presentare: toilettatura precisa e curata con cespo ed eventuale fittone puliti e lavati, uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi, nonche' nelle  dimensioni della piccola parte del fittone che puo' rimanere attaccato al cespo.
Inoltre, l'aspetto del germoglio dovra' apparire compatto, serrato nella parte apicale; di forma  leggermente ellittica, con nervature della lamina fogliare ben evidenti ed aperte; colore del lembo  fogliare rosso brillante senza variegature; colore della nervatura principale  completamente bianca stretta alla base. I cespi devono essere interi, sani, escludendo quindi i  prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, di  aspetto fresco, privi di parassiti e di danni provocati da parassiti, privi di umidita' esterna  anomala e privi di odore e/o sapore estranei.
Il «Radicchio di Verona» puo' essere presentato tagliato nelle confezioni di IV gamma.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione del «Radicchio di Verona» IGP comprende i
comuni di seguito elencati, tutti ubicati nella Regione Veneto.
In Provincia di Verona, il territorio dei Comuni di: Trevenzuolo,
Salizzole, Nogara, Concamarise, Sanguinetto, Cerea, Casaleone,
Legnago, Minerbe, Roveredo di Gua', Cologna Veneta, Veronella,
Arcole, Zimella, Isola della Scala, Bovolone, Bevilacqua, S. Pietro
di Morubio, Roverchiara, Gazzo Veronese, Sorga', Erbe', Oppeano,
Isola Rizza, Albaredo d'Adige, Pressana, Villa Bartolomea,
Castagnaro, Terrazzo, Boschi S. Anna, Angiari, Bonavigo.
In Provincia di Vicenza e' compreso il territorio dei Comuni di:
Asigliano Veneto, Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Campiglia dei
Berici, Agugliaro, Sossano, Villaga, Albettone, Orgiano, Alonte,
Lonigo, Barbarano Vicentino, San Germano dei Berici.
In Provincia di Padova e' compreso il territorio dei Comuni di:
Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino S. Fidenzio,
Megliadino S. Vitale, Merlara, Montagnana, Ospedaletto Euganeo,
Saletto, S. Margherita d'Adige, Lozzo Atestino, Urbana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso
la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'impianto della coltura del «Radicchio di Verona» IGP si
effettua ricorrendo alla semina diretta in campo, o al trapianto di
piantine allevate in vivaio; per il «tipo precoce» la semina va
effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio e, per il
«tipo tardivo», tra il 21 luglio e il 31 agosto. Nel caso si utilizzi
la tecnica del trapianto la messa a dimora delle piantine potra'
avvenire al massimo con venti giorni di ritardo rispetto al periodo
sopra indicato per la semina.
E' necessario l'impiego di seme sano. Nel caso di produzione
aziendale e' necessario partire da piante sane evitando che queste,
in fase di maturazione, siano attaccate da marciumi dell'apparato
aereo e radicale, procedendo alla raccolta delle piante portaseme che
vengono essiccate e poi sottoposte a trebbiatura.
Le tecniche colturali nella produzione del «Radicchio di Verona»
dovranno orientarsi ad accentuare la qualita' della produzione tipica
e il grado di eco-compatibilita' della coltivazione. A tal fine, il
«Radicchio di Verona» dovra' inserirsi in rotazioni colturali almeno
biennali che gli consentano, quale coltura intercalare
estivo-invernale di notevole rusticita', di utilizzare la fertilita'
residua del suolo; cio' per limitare l'apporto di fertilizzanti
necessario a conservare le normali condizioni di fertilita' dei
terreni evitando, cosi', i fenomeni di sensibilita' della coltura
agli attacchi dei parassiti favoriti da eccessi di azoto.
Le dosi sono variabili anche a seconda del tipo di terreno;
l'azoto va distribuito in presemina e/o in copertura, mentre il
fosforo e potassio vanno distribuiti interamente in presemina.
L'impiego dell'irrigazione andra' effettuato con particolare
razionalita' dopo la semina o il trapianto per assicurare una
tempestiva e regolare emergenza delle piante, fattore determinante
per un costante livello qualitativo della produzione. Cio' avviene
mantenendo il terreno costantemente umido tramite irrigazioni
frequenti con volumi d'acqua modesti (circa 10 mm) fino all'emergenza
della coltura, dilazionando successivamente gli interventi e
aumentando i volumi d'irrigazione (es. 20-30 mm).
La raccolta del «Radicchio di Verona» puo' prevedere per il «tipo
tardivo» il mantenimento di parte della radice fittonante; essa puo'
iniziare dal 15 settembre per il «tipo precoce» e dal 15 dicembre per
il «tipo tardivo».
La produzione per ettaro di prodotto finito non potra' superare
le 13 tonnellate per il «tipo precoce» e le 11 tonnellate per il
«tipo tardivo».
Per il «Radicchio di Verona» «tipo tardivo» deve essere
effettuata una successiva trasformazione che prevede una fase di
forzatura-imbianchimento da attuarsi raggruppando le piante
direttamente sul campo o sotto tunnel di plastica o nei magazzini. In
tal modo si vengono a determinare condizioni di temperatura, luce ed
umidita' che favoriscono la ripresa dell'attivita' vegetativa con
mobilitazione delle sostanze di riserva accumulate nel fittone e
conseguente mutamento di quelle contenute nelle foglie finche' queste
acquisiscono le caratteristiche di croccantezza, colorazione rosso
scuro intenso e gusto leggermente amarognolo tipiche del «Radicchio
di Verona».
Nella fase di toilettatura si asportano dalle piante le foglie
piu' esterne che non presentano i requisiti minimi per ottenere un
cespo con le caratteristiche previste, si recide l'eventuale radice a
non piu' di 4 centimetri dalla base del cespo e la si scorteccia in
modo da proporzionarla alle dimensioni del cespo stesso. La fase di
toilettatura va effettuata immediatamente prima di immettere il
prodotto sul mercato al consumo; ad essa seguono le operazioni di
lavaggio e confezionamento.
Il confezionamento del «Radicchio di Verona» deve essere
effettuato nella zona di origine individuata all'art. 3 del presente
disciplinare, poiche' il trasporto e le eccessive manipolazioni
potrebbero causare la diminuzione della compattezza del grumolo e
causare la senescenza del cespo.
Successivamente alle operazioni di confezionamento sopra
descritte, il «Radicchio di Verona» IGP puo' essere sottoposto a
lavorazioni di IV gamma. Per questa operazione non sono previste
limitazioni all'area di produzione.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

A Verona le prime vere coltivazioni di radicchio destinate al
mercato iniziano ai primi del Novecento, anche se erano presenti gia'
alla fine del Settecento nei «broli» (orti cittadini); l'inchiesta
agraria Jaccini (Vol. 5 tomo I, 1882) ne ricorda la presenza. Era
coltivato nell'alta pianura veronese negli interfilari delle piante
da frutto e della vite, si fa riferimento al «Radicchio di Verona»
gia' nella «Monografia della Provincia di Verona - Regio Prefetto
Conte Luigi Sormano Moretti» - Firenze 1911.
Nel libro «Cucina Veneta» (1980) di Giovanni Rorato, cosi' sono
presentati i radicchi: «Come fiori sulla tavola. Non c'e' dubbio
alcuno che il radicchio ha scelto come terra d'elezione il Veneto: e'
qui, infatti, che esiste da secoli il culto particolare per la
cicoria, anche se le colture specializzate e selettive datano al
finire del secolo scorso. Oggi, nel Veneto, la selezione ha prodotto
vari tipi di radicchio: radicchio rosso di Treviso....radicchio
variegato di Castelfranco,.... radicchio di Chioggia, radicchio di
Verona, anche questo rosso, e infine il variegato di Lusia, in
Polesine...».
Numerose ricette tradizionali della cucina veneta, tramandate
negli anni, vedono il «Radicchio di Verona» come loro ingrediente
principale (omelette al radicchio, cappelletti di castagne con salsa
di noci e radicchio, fagottini di radicchio, etc.).
Le caratteristiche peculiari che contraddistinguono il «Radicchio
di Verona» dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica,
sono la particolare croccantezza delle foglie, il colore rosso
intenso ed il sapore leggermente amarognolo.
Queste caratteristiche sono favorite dal clima di tipo
continentale con estati molto calde ed afose ed inverni rigidi e
nebbiosi. Sono soprattutto le basse temperature del periodo invernale
che influiscono maggiormente sulla croccantezza e sul colore rosso
intenso delle foglie oltre alle particolari caratteristiche dei
terreni, sabbiosi ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati,
freschi, dotati di buona fertilita' tipici dell'areale di produzione
delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.
Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla
tradizionale e secolare opera dell'uomo ivi insediato, grazie alle
sue capacita' culturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto
di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare
riguardo ad una continua opera di miglioramento genetico), hanno
contribuito a conferire al «Radicchio di Verona» caratteristiche
organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica
letteratura agricola e scientifica che dal punto di vista
commerciale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare di
produzione e' svolto da una struttura di controllo conformemente a
quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n.
1151/2012.
Tale struttura e' CSQA Certificazioni s.r.l - via San Gaetano n.
74 - 36016 Thiene (VI) - I -, tel. +39 0445 313011, fax +39 0445
313070, e-mail: csqa@csqa.it - pec: csqa@legalmail.it

Art. 8.

Etichettatura

Il «Radicchio di Verona» IGP viene immesso al consumo in
contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purche' non
eccedenti il peso complessivo di 10 kg.
Su ciascun contenitore dovra' essere apposto un sigillo tale da
impedire che il contenuto possa venire manomesso.
Nel caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ai 2 kg
di peso netto, il prodotto potra' venire estratto dai contenitori,
con conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi anche singoli
al consumatore finale.
Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potra'
essere commercializzato all'interno di adeguati contenitori, purche'
non eccedenti il peso netto di 250 kg.
La confezione deve recare obbligatoriamente sull'etichetta a
caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della
denominazione ed al simbolo grafico comunitario le seguenti diciture:
nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore, data e luogo di
confezionamento, nonche' tutte le altre indicazioni previste dalla
normativa nazionale o comunitaria.
Logo della IGP «Radicchio di Verona».
Il logo raffigura 3 grumoli di «Radicchio di Verona» con linee e
striscia azzurra che vogliono rappresentare l'Arena di Verona e il
fiume Adige come riferimento all'origine geografica. Il logo, di
seguito raffigurato con indicazione del pantone dei colori, deve
presentare le seguenti dimensioni minime: mm. 28x21.


Radicchio di Verona Igp

Colori usati:

pantone bianco pantone 235

pantone nero pantone 220

pantone 222 pantone 647

pantone Gr. ch. 1


Alla denominazione IGP «Radicchio di Verona» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista nel presente
disciplinare di produzione. E' ammesso l'uso di indicazioni che fanno
riferimento alla denominazione dell'azienda produttrice e alla
localita' della relativa sede. E' autorizzato l'uso del marchio
aziendale.
In ogni caso la dicitura «Radicchio di Verona» IGP dovra' avere
dimensioni significativamente superiori a quelle utilizzate per
qualsiasi altra dicitura.

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