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Radicchio Rosso di Treviso Igp - modifica disciplinare

Pubblicato da disciplinare
Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione Radicchio Rosso di Treviso registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del  1° luglio 1996. (21A02205)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 7 aprile 2021  

(GU n.90 del 15-4-2021)
 
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante  «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed,  in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre  2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento reg. CE n. 1263 del 1º luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro  delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»; 
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una  modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; 
Considerato che, con regolamento UE) 2021/550 della Commissione del 26 marzo 2021, e' stata  accolta la modifica di cui al precedente capoverso; 
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il  disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso», affinche' le disposizioni contenute nel predetto  documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta  «Radicchio Rosso di Treviso», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento  UE) 2021/550 della Commissione del 26 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione europea - Serie L 111 del 31 marzo 2021.
I produttori che intendono porre in commercio l'Indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso  di Treviso», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni  previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 7 aprile 2021

Il direttore generale: Gerini

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» -
di seguito indicata con la sigla I.G.P. - e' riservata al Radicchio
Rosso del tipo tardivo e precoce che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le colture destinate alla produzione della I.G.P. «Radicchio
Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia
delle composite - specie Cichorium intybus L. - varieta' silvestre,
che comprende i tipi tardivo o precoce.
Caratteristiche del prodotto
All'atto dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto
dall'I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve presentare le
caratteristiche di seguito indicate.
1. «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo:
a) aspetto: germogli regolari, uniformi e dotati di buona
compattezza; foglie serrate, avvolgenti che tendono a chiudere il
cespo nella parte apicale; cespo corredato di una porzione di radice
fittonante perfettamente toilettata e di lunghezza proporzionale alla
dimensione del cespo, comunque non superiore a 6 cm;
b) colore: lembo fogliare rosso vinoso intenso con nervature
secondarie appena accennate; costola dorsale (nervatura principale)
bianca;
c) sapore: costola dorsale di sapore gradevolmente amarognolo e
croccante nella consistenza;
d) calibro: (dei cespi) peso minimo 100 g, diametro minimo al
colletto 3 cm, lunghezza (senza fittone) 10-25 cm.
I cespi di calibro inferiore del «Radicchio Rosso di Treviso»
tardivo possono essere destinati esclusivamente alla trasformazione.
Il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo
e' cosi' definito:
perfetto grado di maturazione;
spiccata colorazione rosso-brillante del lembo fogliare;
nervatura principale di color bianco;
buona consistenza del cespo;
pezzatura medio-grande;
uniformita' nel calibro e nella lunghezza dei cespi;
toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;
fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 6 cm.
2. «Radicchio Rosso di Treviso» precoce:
a) aspetto: cespo voluminoso, allungato, ben chiuso, corredato
da modesta porzione di radice;
b) colore: foglie caratterizzate da una nervatura principale
molto accentuata, di color bianco che si dirama in molte piccole
penninervie nel rosso intenso del lembo fogliare notevolmente
sviluppato;
c) sapore: foglie dal sapore leggermente amarognolo e di
consistenza mediamente croccante;
d) calibro: (dei cespi) peso minimo 150 g, lunghezza del cespo
(senza radice) 15-25 cm.
Il profilo merceologico del «Radicchio Rosso di Treviso» precoce
e' cosi' definito:
perfetto grado di maturazione;
colorazione rosso-brillante del lembo fogliare interrotta da
fini nervature bianche;
buona consistenza del cespo;
pezzatura medio-grande;
uniformita' nel calibro dei cespi;
toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;
fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 4 cm.

Art. 3.

Zona geografica delimitata

Hanno titolo di venir qualificate con l'I.G.P. in questione le
produzioni di radicchio rosso esclusivamente e totalmente realizzate
entro i territori delle Provincie di Treviso, Padova e Venezia di
seguito specificate, da conduttori di adatti terreni annualmente
investiti in tale coltivazione.
1. La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio Rosso
di Treviso» del tipo tardivo comprende, nell'ambito delle Province di
Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei
comuni di seguito elencati.
Provincia di Treviso: Carbonera, Casale sul Sile, Casier,
Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol,
Quinto di Treviso, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago,
Villorba, Zero Branco.
Provincia di Padova: Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano,
Scorze'.
2. La zona di produzione e confezionamento del «Radicchio Rosso
di Treviso» del tipo precoce comprende, nell'ambito delle Province di
Treviso, Padova e Venezia, l'intero territorio amministrativo dei
comuni di seguito elencati.
Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile,
Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Istrana, Loria,
Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier, Morgano, Paese,
Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X,
Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Trevignano,
Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco.
Provincia di Padova: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia,
Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe.
Provincia di Venezia: Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa
Maria di Sala, Scorze', Spinea.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, degli appezzamenti, dei produttori e dei confezionatori,
la tenuta dei registri di produzione e confezionamento nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva, a fine campagna, alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte
della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

La produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» precoce e tardivo,
inizia, indifferentemente, con la semina o il trapianto.
Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate
entro il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio di ciascun
anno.
In caso di trapianto, questo dovra' essere effettuato entro il 10
settembre di ciascun anno.
Per il «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo e precoce la densita'
di impianto, al termine delle operazioni di semina o trapianto e
successivo diradamento delle piantine, non deve superare le 8 piante
per mq.
Le operazioni di raccolta per il «Radicchio Rosso di Treviso»
tardivo si effettuano a partire dal 20 ottobre.
Le operazioni di raccolta per il «Radicchio Rosso di Treviso»
precoce si effettuano a partire dal 1° settembre. Le operazioni di
coltivazione, imbianchimento, forzatura e l'acquisizione delle
caratteristiche previste per l'immissione al consumo dei radicchi
destinati alla utilizzazione della I.G.P. «Radicchio Rosso di
Treviso», compreso il confezionamento, devono essere effettuate
esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni indicati
all'art. 3.
I radicchi commercializzati prima dell'acquisizione delle
caratteristiche previste nel precedente art. 2 fuori dalla zona di
produzione perdono in via definitiva il diritto di fregiarsi della
I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.
Il processo di imbianchimento, forzatura e preparazione dei cespi
al confezionamento avviene attraverso fasi successive di lavorazione
per ognuno dei due tipi di radicchio indicati all'art. 1.
1) «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo.
Il tradizionale processo di lavorazione post-raccolta del
prodotto si articola nelle fasi di seguito descritte.
Fase di preforzatura.
Per questa prima fase le piante raccolte con parte dell'apparato
radicale, vengono pulite dalle foglie piu' esterne e dalla terra
eventualmente rimasta aderente alla radice.
Quindi i cespi vengono raccolti in mazzi oppure collocati in
gabbie retinate o traforate.
In entrambi i casi il colletto delle singole piante deve
risultare alla medesima altezza.
I mazzi o le gabbie riempite dei cespi, allineati sul terreno,
sono protetti con tunnel in modo da impedire maggiori bagnature degli
stessi in caso di precipitazioni atmosferiche o di scioglimento di
brinate notturne. I tunnel devono garantire la massima ventilazione
dei cespi.
Questa ultima fase potra' essere svolta anche ponendo detti mazzi
o gabbie in locali condizionati.
Fase di forzatura - imbianchimento.
La forzatura-imbianchimento e' l'operazione fondamentale e
insostituibile che consente di esaltare i pregi organolettici,
merceologici ed estetici del «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo. Si
realizza ponendo i cespi in condizioni di formare nuove foglie che,
in assenza di luce, sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani,
mettono in evidenza la colorazione rosso intensa della lamina
fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un
sapore gradevolmente amarognolo.
La forzatura del «Radicchio Rosso di Treviso» tardivo avviene
mediante utilizzazione di acqua risorgiva dalla temperatura di circa
11 gradi C.
I cespi vengono collocati verticalmente in ampie vasche protette
ed immersi fino in prossimita' del colletto per il tempo necessario
al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato
dalle caratteristiche indicate al precedente art. 2.
Fase di toilettatura.
Seguono le operazioni di toilettatura con le quali si liberano i
cespi dai legacci o dalle gabbie, si asportano le foglie deteriorate
o prive dei requisiti minimi fino ad ottenere un germoglio con le sue
caratteristiche previste, si taglia e si scorteccia il fittone in
misura proporzionale alle dimensioni del cespo.
L'operazione di toilettatura deve essere eseguita immediatamente
prima dell'immissione nella filiera distributiva del prodotto.
Terminata la toilettatura il radicchio si colloca in capaci
recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.
2) «Radicchio Rosso di Treviso» precoce.
Fase di legatura.
In questa fase i cespi, in pieno campo, vengono legati al fine di
inibire il normale processo di fotosintesi, per il tempo necessario
al raggiungimento del giusto grado di maturazione contrassegnato
dalle caratteristiche indicate al precedente art. 2.
Fase di toilettatura.
Nella prima fase, successiva alla raccolta, i cespi liberati
dalla legatura vengono mondati dalle foglie esterne non rispondenti
ai requisiti minimi e quindi si effettua la toilettatura del colletto
e del fittone. Di seguito il radicchio si colloca in capaci
recipienti colmi di acqua corrente per essere lavato. Si eliminano le
eventuali foglie prive dei requisiti di qualita' e si avvia al
confezionamento.
Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio
Rosso di Treviso» le produzioni massime per ettaro di superficie
coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti
limiti:
1) tardivo kg 12.000/Ha;
2) precoce kg 15.000/Ha.
Il peso massimo unitario dei cespi che compongono il prodotto
finito non puo' superare (esclusa ogni tolleranza) i seguenti limiti:
1) tardivo kg 0,400;
2) precoce kg 0,500.

Art. 6.

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali degli
appezzamenti destinati alla produzione della I.G.P. «Radicchio Rosso
di Treviso» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque
atte a conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.
Per la produzione del «Radicchio Rosso di Treviso» del tipo
tardivo e precoce sono da considerarsi idonei i terreni freschi,
profondi, ben drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi
nutritivi, in specie azoto, ed a reazione non alcalina. In particolar
modo sono indicate le zone di coltivazione con terreni
argillosi-sabbiosi di antica alluvione in stato di decalcificazione e
con una situazione climatica caratterizzata da estati
sufficientemente piovose e con temperature massime contenute, autunni
asciutti, inverni che volgono precocemente al freddo e con
temperature minime fino a meno 10 gradi C.
I requisiti del «Radicchio Rosso di Treviso» dipendono dalle
condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani della zona di
produzione. La storia, l'evoluzione, la piu' che secolare tradizione
delle aziende e degli orticoltori della zona, le caratteristiche dei
terreni, l'andamento climatico, la temperatura dell'acqua della falda
freatica, comprovano ampiamente il legame della coltura del
«Radicchio Rosso di Treviso» con l'ambiente dove attualmente e'
coltivato.

Art. 7.

Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' CSQA Certificazioni s.r.l. con sede a Thiene (VI) -I-
via San Gaetano n. 74 - tel. (39) 0445 313011, fax (39) 0445 313070,
e-mail: csqa@csqa.it - pec: csqa@legalmail.it

Art. 8.

Etichettatura

Per l'immissione al consumo il radicchio che si fregia della
I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» deve essere confezionato in
appositi contenitori idonei a contenere prodotti alimentari, purche'
non eccedenti il peso complessivo di kg 10. E' ammesso il
confezionamento dei cespi in forma singola anche attraverso
l'utilizzo di idonei sacchetti «monocespo» in materiale per alimenti.
Nel caso di prodotto destinato alla trasformazione questo potra'
essere commercializzato all'interno di appositi contenitori (bins),
purche' non eccedenti il peso netto di 250 kg.
Su ciascun contenitore deve essere apposta una copertura
sigillante quale elemento di garanzia per il consumatore finale. Nel
caso di vendita al dettaglio in confezioni superiori ad 1 kg di peso
netto, il prodotto potra' venire estratto dalle cassette, con
conseguente rottura del sigillo, e ceduto in cespi singoli al
consumatore finale.
Sui contenitori stessi, anche attraverso apposite etichette,
devono essere indicati in caratteri di stampa ben visibili le
diciture «Radicchio Rosso di Treviso» I.G.P. accompagnato dalla
specificazione «tardivo» o «precoce». Sui medesimi contenitori
potranno essere altresi' riportate anche eventuali indicazioni
complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non
idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le
caratteristiche del prodotto.
Su ciascun contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre,
dovra' essere sempre apposto il logo identificativo dell'I.G.P.,
allegato al presente disciplinare, del quale ne costituisce parte
integrante, utilizzando le forme, i colori e le dimensioni o i
rapporti indicati; specificando altresi' la tipologia «precoce» o
«tardivo» conformemente al modello allegato.
Il logo, di colore rosso, su fondo bianco, e' costituito da una
composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia
la scritta «Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.», il tutto riquadrato
da una bordatura rossa.
Tipo di carattere: Rockwell condensed.
Colore logo: rosso = magenta 100% - yellow 80% - cyan 30%.
L'indicazione «precoce» o «tardivo» e' apposta in caratteri
bianchi su una campitura rossa accanto alla riproduzione fotografica
del corrispondente «Radicchio Rosso di Treviso».
Il logo, inoltre, potra' essere inserito - a cura del soggetto
preposto - anche nell'apposito sigillo.
Qualunque altra indicazione diversa dal «Radicchio Rosso di
Treviso I.G.P.» o «Radicchio di Treviso I.G.P.» dovra' avere
dimensioni, significativamente inferiori alle stesse, ad eccezione
del marchio/ragione sociale dell'azienda produttrice e/o
confezionatrice.
Nel caso di contenitori contenenti la tipologia precoce ed in cui
il prodotto non sia visibile ad occhio nudo, la dicitura «precoce»
dovra' accompagnare il nome della denominazione anche sul contenitore
ed avere caratteri dalle medesime dimensioni.

Radicchio Rosso di Treviso I.G.P.

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