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Raschera Dop - Controlli da Istituto Nord Ovest Qualità Soc Coop - Proroga 2006

Pubblicato da disciplinare
Raschera Dop

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a  r.l. con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i  controlli sulla dop Raschera, registrata con il regolamento della Commissione  (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29  novembre 2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004, 29 novembre  2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2005.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 dicembre 2005  

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata
all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' -
Soc. coop a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Raschera».

(GU n.5 del 7-1-2006)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in
particolare l'art. 16 lettera d);
Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre
2002, 8 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004,
6 agosto 2004, 29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, con
i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest
qualita' - Soc. coop a r.l., con decreto del 2 giugno 1999, e' stata
prorogata fino al 22 dicembre 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione di origine protetta «Raschera» allo schema tipo di
controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002,
protocollo n. 62596;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta «Raschera»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga
dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle
medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con
decreto 2 giugno 1999;


Decreta:


Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo
I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l., con sede
in Moretta (Cuneo), Piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto
2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta «Raschera», registrata con il regolamento della
Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con
decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile
2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 6 agosto 2004,
29 novembre 2004, 25 marzo 2005 e 30 giugno 2005, e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 dicembre 2005.

Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui
all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al
rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto
2 giugno 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il direttore generale: La Torre

 

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