Reggiano Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 2024
Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Reggiano, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 marzo 2015 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2024.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 5 novembre 2024
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano». (24A06201)
(GU n.276 del 25-11-2024)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 223 del 4 settembre 1971, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato nel sito
ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e'
stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di
origine controllata dei vini «Reggiano»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio tutela
Lambrusco, con sede in Modena, Viale Virgilio n. 55, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano», nel
rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021;
Considerato che la predetta richiesta di modifica ordinaria che
comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del
regolamento (UE) n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della
procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Emilia-Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 luglio 2024,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Reggiano»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2024, al fine
di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Vista la nota del 16 ottobre 2024 del Consorzio tutela Lambrusco
concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di
cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione
dalla campagna vendemmiale 2024/2025, integrata con la nota del 5
novembre 2024 di riscontro alla richiesta di chiarimenti del
Ministero;
Vista la comunicazione presentata in data 17 ottobre 2024 dal
competente organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la quale il
medesimo dichiara di non riscontrare problemi operativi per la DOC
Reggiano nell'applicare nella sua attivita' di controllo e
certificazione le nuove regole produttive a partire dalla campagna
vendemmiale 2024/2025;
Vista la nota del 18 ottobre 2024 della Regione Emilia-Romagna, con
la quale la medesima dichiara di concordare con la richiesta del
consorzio di rendere applicabili le disposizioni di cui alle
modifiche inserite nel disciplinare di produzione della DOC Reggiano
dalla campagna vendemmiale 2024/2025;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Reggiano» ed il relativo documento
unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Reggiano»,
cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 marzo
2015 pubblicato nel sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, sezione Qualita' - Vini
DOP e IGP, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2024.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Reggiano»,
consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il
relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli
allegati A e B del presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n.
34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre
mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2024/2025, a condizione che le partite siano in
possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne
sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2024
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Reggiano»
Art. 1.
Denominazione e tipologie
La denominazione di origine controllata «Reggiano» e' riservata
ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante e spumante VSQ);
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Fogarina (anche frizzante e spumante VSQ);
«Reggiano» Fogarina novello (anche frizzante);
«Reggiano» Fogarina passito (categoria vino);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello (anche frizzante);
«Reggiano» Bianco spumante VSQ.
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da
una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
«Reggiano» Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante
VSQ e novello):
Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco,
Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, Lambrusco Barghi, Lambrusco
Benetti, Lambrusco del Pellegrino congiuntamente o disgiuntamente, in
misura non inferiore all'85%; per il complessivo rimanente possono
concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni
Ancellotta, Malbo gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche nella tipologia
frizzante):
Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%; per il
complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente,
le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani,
Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
«Reggiano» Fogarina (anche nelle tipologie frizzante, spumante
VSQ, novello e passito):
Fogarina in misura non inferiore all'85%; per il complessivo
rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
provenienti dai vitigni Ancellotta, Fortana, Lambrusco Marani,
Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri,
Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese,
Lambrusco Oliva, Lambrusco Barghi, Lambrusco a foglia frastagliata,
Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino, Malbo gentile.
«Reggiano» Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello):
Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente
possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai
vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara,
Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese,
Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco
Viadanese, Lambrusco a foglia frastagliata, Lambrusco Barghi,
Lambrusco Benetti, Lambrusco del Pellegrino, Lambrusco Montericco,
Fogarina.
«Reggiano» Bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino,
Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile
congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa
devono essere vinificate in bianco.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona
di produzione comprende l'intero territorio dei Comuni di: Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio,
Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande,
Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Rosso devono essere prodotte nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona
di produzione comprende l'intero territorio dei Comuni di: Reggio
Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola,
Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera,
Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Guastalla,
Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande, Albinea, Quattro Castella
e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere
prodotte nel territorio della Provincia di Reggio Emilia. In
particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei
Comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e
Novellara.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Fogarina devono essere prodotte nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona
di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni
di Boretto, Gualtieri e Guastalla.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Bianco spumante devono essere prodotte
nel territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare la
zona di produzione comprende l'intero territorio dei Comuni di:
Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio,
Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in
Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle
uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore
del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono
quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata. Per i sistemi a filare con parete produttiva
singola la densita' di piantagione, per i nuovi impianti, non potra'
essere inferiore a 1.600 viti per ettaro. Per i sistemi a filare con
parete produttiva sdoppiata la densita' di piantagione, per i nuovi
impianti, non potra' essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per la
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»
non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
«Reggiano» Lambrusco anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 18 t per ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino, anche frizzante: 18 t per ha;
«Reggiano» Fogarina anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 18 t per ha;
«Reggiano» Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante:
18 t per ha;
«Reggiano» Bianco spumante VSQ: 18 t per ha.
Nei vigneti in coltura promiscua, le produzioni massime di uva
per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente
coperte dalla vite.
La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra'
essere riportata a detti limiti, purche' la produzione globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa
di uva per ettaro superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera
produzione non potra' rivendicare la denominazione di origine
controllata.
Per la tipologia «Reggiano» Fogarina passito la produzione
massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 10 t/ha,
ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione dei vini
«Reggiano» Fogarina in possesso dei requisiti prescritti per le
diverse tipologie. Il rimanente quantitativo di uva per ettaro puo'
essere destinato alla produzione di tali tipologie «Reggiano»
Fogarina fino al massimo consentito, nel rispetto dei precedenti
commi 4 e 6.
Fatta eccezione per la tipologia Fogarina passito, la resa
massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del
presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70%
per tutti i vini.
Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la
parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
«Reggiano» Lambrusco, anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 9,50% vol;
«Reggiano» Lambrusco Salamino, anche frizzante: 9,50% vol;
«Reggiano» Fogarina anche frizzante, spumante VSQ, novello e
novello frizzante: 9,50% vol;
«Reggiano» Rosso, anche frizzante, novello e novello frizzante:
9,50% vol;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino «Reggiano» Fogarina
passito devono assicurare un titolo alcolometrico naturale di almeno
9,5% vol. La loro vinificazione puo' avvenire solo dopo che le stesse
siano state sottoposte ad appassimento naturale con l'ausilio di
impianti di condizionamento ambientale comunque operanti a
temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi
tradizionali di appassimento. Al termine dell'appassimento dette uve
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
13% vol e la loro resa massima in vino non deve essere superiore al
50%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Conformemente alla normativa unionale e nazionale vigente, le
operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini, di vinificazione,
ivi compresa la presa di spuma, di imbottigliamento, di affinamento
in bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, di
spumantizzazione e di appassimento delle uve, devono essere
effettuate nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio
Emilia per salvaguardare la qualita' e la reputazione, nonche'
garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste consentire che le suddette operazioni
siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle
Province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte
interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le
dette operazioni da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore
del presente disciplinare e producano tradizionalmente i vini in
questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di
produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate
secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso
nel territorio stesso. Restano valide le autorizzazioni in deroga a
vinificare, elaborare e imbottigliare Reggiano DOC nelle immediate
vicinanze dell'area di produzione fino ad oggi rilasciate dal
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, conformemente alle vigenti normative unionali e nazionali,
ivi comprese le autorizzazioni in deroga rilasciate per la precedente
denominazione «Lambrusco Reggiano DOC».
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti
da uve di vigneti iscritti allo schedario viticolo atte alla
produzione di vini a DOC «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate
dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato.
L'arricchimento, quando consentito, puo' essere effettuato con
l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con
mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti idonei alla
produzione dei vini a DOC «Reggiano», o a mezzo concentrazione a
freddo o altre tecnologie consentite.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla produzione dei vini a DOC «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento
e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di
vino DOC «Reggiano».
La presa di spuma per la produzione dei vini frizzanti, nell'arco
dell'intera annata, deve effettuarsi mediante fermentazione in
autoclave o in bottiglia utilizzando mosti di uve, mosti d'uva
concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti
da uve idonee alla produzione dei vini a DOC «Reggiano» o con mosto
concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
La denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco,
«Reggiano» Fogarina e «Reggiano» Bianco spumante puo' essere
utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo
di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle
vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno il 50%
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
In considerazione delle tradizionali tecniche produttive
consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa
nazionale di settore, per la preparazione dei mosti parzialmente
fermentati con sovrappressione inferiore o uguale a 1 bar, dei vini
passiti e dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
e' consentito effettuare in data successiva al 31 dicembre di ogni
anno la pigiatura e fermentazione delle uve destinate alla produzione
dei vini passiti, nonche' la parziale o totale fermentazione o
rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, dei
vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche di annate
precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni devono terminare
entro il 30 giugno dell'anno seguente e devono essere comunicate
all'ICQRF competente per territorio, nei seguenti termini:
entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in atto e che
proseguono oltre tale data;
entro il secondo giorno precedente all'inizio della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno.
E' vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in
commercio, vini e prodotti a monte del vino, sia allo stato sfuso che
confezionati, con la denominazione di origine controllata «Reggiano»,
limitatamente alle tipologie a nome di vitigno Lambrusco e Lambrusco
Salamino, che presentano una intensita' colorante superiore ai
seguenti limiti massimi (secondo il metodo OIV-MA-AS2-07B):
prodotti a monte del vino sfuso all'ingrosso: 25;
vino sfuso all'ingrosso: 20;
vino frizzante, vino spumante e mosto parzialmente fermentato
confezionati, nonche' vini sfusi per il consumo diretto
commercializzati in recipienti di capacita' da 10 litri a 60 litri:
17.
Le partite di prodotti oggetto di commercializzazione che fanno
registrare il superamento dei rispettivi limiti sopraindicati,
perdono in ogni caso il riferimento alle varieta' Lambrusco e devono
essere riclassificate a IGT «Emilia» o «dell'Emilia» o a prodotti
senza DOP/IGP.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Reggiano» Lambrusco:
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: floreale, intenso, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, fresco, morbido,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Fogarina:
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa matura;
sapore: da secco a dolce, fresco di buona acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Fogarina frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa matura;
sapore: da secco a dolce, sapido, di buona acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Reggiano» Fogarina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato e floreale;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Reggiano» Fogarina novello:
colore: da rosato a rosso anche intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, sapido, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Fogarina novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: da rosato a rosso anche intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, sapido, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Fogarina passito:
colore: da rosato a rosso anche intenso, a volte con riflessi
aranciati;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa e floreale,
talvolta leggermente speziato;
sapore: dolce, pieno, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Rosso novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Reggiano» Bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido, da brut
nature a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidita' totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Per le tipologie eventualmente affinate in botti di legno, puo'
rilevarsi sentore di legno.
Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie
Lambrusco frizzante, Lambrusco Salamino frizzante, Fogarina frizzante
e Rosso frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto
«mosto di uva parzialmente fermentato», fatto salvo che per tale
categoria il sapore e' limitato al «dolce» e il titolo alcolometrico
effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del
titolo alcolometrico volumico totale.
I vini «Reggiano», nelle versioni vino frizzante, possono
presentare una velatura dovuta a residui della fermentazione.
Art. 7.
Etichettatura e presentazione
Alla denominazione di origine controllata «Reggiano» e' vietata
l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore,
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le
indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Nella designazione e presentazione dei vini «Reggiano» Fogarina
e' consentito il riferimento all'unita' geografica aggiuntiva
«Gualtieri» descritta nell'allegato A del presente disciplinare.
Nella designazione e presentazione dei vini Reggiano Fogarina
l'indicazione dell'unita' geografica aggiuntiva deve seguire
l'indicazione del vitigno Fogarina e qualora figuri nello stesso
campo visivo della denominazione di origine «Reggiano» deve figurare
dopo la denominazione di origine e la menzione tradizionale
«denominazione di origine controllata».
Per i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»
nelle versioni «rosato» e' ammessa, in alternativa, l'indicazione
«rose'».
Nell'etichettatura delle tipologie frizzanti prodotte
tradizionalmente con rifermentazione in bottiglia, puo' essere
utilizzata la dicitura «rifermentazione in bottiglia».
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con l'esclusione delle tipologie spumante, frizzante e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano»,
previsti dal presente disciplinare, devono essere immessi al consumo
in bottiglie di vetro, esclusa la dama, aventi capacita' non
superiore a litri 9 e munite di uno dei seguenti dispositivi di
chiusura:
a) per i vini nella versione tranquilla:
tappo raso bocca in sughero o in altro materiale consentito;
tappo a vite a vestizione lunga per le bottiglie di capacita'
fino a 0,75 litri compresa;
b) per i vini nella versione frizzante, comprese le tipologie
appartenenti alla categoria «mosto parzialmente fermentato»:
tappo a fungo ancorato, tradizionalmente usato nella zona,
con eventuale lamina di copertura di altezza non superiore a 7 cm;
tappo a vite per le bottiglie di capacita' fino a 1,5 litri
compresa;
tappo raso bocca, eventualmente trattenuto da legatura a
spago;
tappo a corona per le bottiglie:
i) aventi capacita' fino a litri 0,75 compresa;
ii) per le produzioni con fermentazione naturale in
bottiglia;
c) per i vini nella versione spumante:
chiusura e abbigliamento nel rispetto delle vigenti
disposizioni unionali e nazionali. Devono essere posti in commercio
esclusivamente con il tappo a fungo ancorato a gabbietta, coperto
eventualmente da capsula e/o da lamina. Per le bottiglie con
contenuto nominale non superiore a cl 20 e' ammesso qualsiasi
dispositivo di chiusura idoneo.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
1) fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica corrispondente alla denominazione d'origine
controllata «Reggiano» ricade nella parte centro occidentale della
Regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Reggio Emilia, e si
estende su un ampio territorio di pianura ed un piu' limitato
territorio collinare, che si interrompe con l'inizio della zona
montana. Procedendo verso sud si sale di quota, incontrando diversi
paesaggi:
un'aperta pianura tipica della Pianura padana, di origine
alluvionale, formata da sedimenti naturali risalenti all'Olocene, a
tessitura variabile, in prevalenza media e fine, con elevate frazioni
di minerali alterabili e carbonati, provenienti dai fiumi e dai
torrenti appenninici, tranne quelli riferibili all'ambiente di
pianura a meandri del Po, in una ristretta fascia a nord, per lo piu'
esclusa dalla zona delimitata;
una pianura di transizione ai rilievi collinari,
morfologicamente mossa, formata da antichi sedimenti alluvionali a
varia tessitura, risalenti al Pleistocene. Su queste superfici sub
pianeggianti si rinvengono suoli molto profondi, evoluti e
decarbonatati, a tessitura moderatamente fine o fine con locali
affioramenti ghiaiosi, a buona o moderata disponibilita' di ossigeno;
i rilievi collinari, dolci o moderatamente ripidi, orientati
prevalentemente in direzione nordsud, i cui suoli derivano in
prevalenza da rocce pelitiche o da rocce stratificate ad importante
componente pelitica, a tessitura fine o moderatamente fine, calcarei,
con profondita' variabile, localmente soggetti a fenomeni di dissesto
idrogeologico.
Le quote, limitatamente al vigneto, sono generalmente comprese
tra i 20 ed i 450 m s.l.m., ma non mancano vigneti anche a maggiore
altitudine.
Il clima e' di tipo subcontinentale, piu' accentuato nell'area di
pianura, con inverni particolarmente rigidi (freddo-umidi) ed estati
molto calde, umide e afose. La zona e' soggetta ad elevate escursioni
termiche giornaliere, maggiori in pianura, minori in collina. Il
regime pluviometrico e' di tipo sublitoraneo con piovosita' massime
in autunno, sia per regime che distribuzione e piovosita' minime in
estate, soprattutto nella prima decade di luglio. Le precipitazioni e
i giorni di pioggia aumentano salendo di altitudine, dai 650 mm della
bassa pianura agli 850 mm della zona collinare, con un valore medio
di 719 mm e di settantotto giorni piovosi.
La zona geografica per la tipologia Lambrusco corrisponde
all'intero territorio della denominazione, mentre le zone relative
alle altre tre tipologie: Rosso, Bianco spumante e Lambrusco
Salamino, sono piu' ristrette, e interessano in prevalenza l'area di
pianura, soprattutto la parte orientale, caratterizzata da suoli a
buona fertilita' fisica e chimica e clima piu' caldo d'estate e in
primavera. Per la tipologia Fogarina la zona di produzione delle uve
riguarda solo il territorio dei Comuni di Boretto Gualtieri e
Guastalla e al suo interno e' stata definita l'unita' geografica
aggiuntiva «Gualtieri».
2) fattori umani rilevanti per il legame
Il vigneto reggiano risale all'epoca romana (mosaici del I secolo
a.c. conservati presso i Musei Civici di Reggio Emilia). Notizie
della diffusione della coltura della vite nell'area delimitata
giungono dai numerosi contratti d'enfiteusi del medioevo, IX-X sec.
d.c., ribadite dagli Statuti del 1265. Il legame con vitigni
autoctoni denominati «uve lambrusche» e' sancito gia' nel 1303 dal
Pier De Crescenzi.
La migliore conferma dell'importanza del vino nel reggiano resta
in ogni caso l'enorme diffusione della vite sul territorio
provinciale, testimoniata nel 1597 da Andrea Bacci, nel 1661 da
Vincenzo Tanara e nel XIX secolo da Filippo Re, Claudio della Fossa e
Claudio Roncaglia, che evidenziano i tratti tipici del vino prodotto:
brusco e frizzante, piu' o meno corposo.
Nel 1847 si producono in Provincia di Reggio Emilia un milione di
quintali di uva (Bellocchi), che salgono a 1,7 milioni di quintali
nel decennio 1908-1918, realizzati su di 107.000 Ha di vigna a
coltura promiscua, con filari di viti maritate a tutori vivi, che si
estende ininterrotta dalla dolce collina alle rive del fiume Po. La
produzione principale e' di mosti e vini rossi, in particolare
lambruschi, prevalentemente frizzanti, in buona parte esportati in
Veneto o all'estero, come indicano documenti ferroviari dei primi del
'900.
In questo periodo che nascono le prime strutture cooperative per
la lavorazione e la commercializzazione di mosti e vini, che si
diffonderanno rapidamente su tutta l'area delimitata e si sviluppa
l'enologia della zona. Del 1906 e' la prima cantina sociale, sorta a
San Martino in Rio.
La legge del 10 luglio 1930 riconosce il lambrusco tra i vini
tipici italiani.
Nel corso del '800 nella bassa pianura reggiana, con particolare
riferimento al Comune di Gualtieri, e' notevolmente diffusa anche la
coltivazione della varieta' di uva Fogarina (Rava' 1896, Bellini,
1924).
Nei decenni a cavallo tra l'800 e il '900 l'uva Fogarina vede il
periodo di maggiore sviluppo, tanto che nel 1924 solo nel Comune di
Gualtieri se ne producono circa 50 mila quintali (Dolcini et al.,
1967) e la produzione totale di vino pare sia di 60 mila ettolitri.
Successivamente, la coltivazione della Fogarina e' stata via via
abbandonata dopo gli anni '30 del Novecento, risultando non piu'
remunerativa e cosi', lentamente, il vitigno e' stato escluso dalle
legislazioni locali e poi, successivamente, anche da quelle nazionali
quando sono nate le denominazioni di origine.
Con l'evoluzione dell'enologia reggiana, cambia anche il
paesaggio vitato: dagli anni '60 del XX sec., la superficie vitata a
cultura promiscua si riduce sensibilmente, lasciando il posto a
vigneti specializzati, presupposto per una maggiore qualificazione
della viticoltura della zona.
Il 18 dicembre 1962 nasce il «Consorzio volontario per la difesa
del vino tipico lambrusco reggiano», che successivamente avra'
l'incarico di tutelare e promuovere i vini reggiani in Italia e nel
mondo.
Nel 1972, con decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio, viene riconosciuta la denominazione d'origine controllata
«Lambrusco Reggiano», che interessa un'ampia zona di pianura,
soprattutto a nord-est di Reggio Emilia, e verso sud, compresa una
prima zona di collina, e i seguenti vitigni: Lambrusco Marani,
Lambrusco Salamino, Lambrusco di Montericco, Lambrusco Maestri e
Ancellotta. Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto devono
essere quelle tradizionali, e comunque atte a conferire al vino
derivato le specifiche caratteristiche, mentre e' vietata ogni
pratica di forzatura.
Il 26 novembe 1996, la denominazione d'origine cambia nome in
«Reggiano», differenziando le tipologie ottenibili.
Nei primi anni 2000 le amministrazioni locali hanno commissionato
una sperimentazione per verificare la presenza del vitigno Fogarina,
impostare vigneti sperimentali e valutarne la produzione enologica,
al fine del recupero e rilancio di questa varieta' che era stata
cosi' importante nel secolo precedente.
In seguito a questa sperimentazione e valutati gli ottimi
risultati ottenuti con le moderne tecniche di coltivazione e
vinificazione, nel 2013 le tipologie di vino a nome di vitigno
Fogarina sono state dapprima inserite nel disciplinare dei vini
«Emilia o dell'Emilia IGT» e poi nel presente disciplinare, trovando
cosi' il loro giusto riconoscimento nella viticoltura reggiana.
Il fattore umano si rivela essenziale per la denominazione, in
riferimento:
ai vitigni tradizionalmente coltivati, prevalentemente
autoctoni del territorio specifico o dell'area emiliana;
alle tecniche agronomiche adottate, tradizionali della zona,
volte a contenere le rese e ottenere le qualita' previste dal
disciplinare;
ai metodi di vinificazione, tradizionalmente consolidate in
zona per la produzione di vini frizzanti e spumanti, nonche' per la
produzione di vini fermi rossi e novelli della zona.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La denominazione di origine «Reggiano» e' riferita a diverse
tipologie, che devono le loro caratteristiche analitiche ed
organolettiche descritte all'art. 6 del disciplinare, alla base
ampelografica, alle pratiche enologiche adottate e alle zone di
produzione.
I vini Lambrusco, tradizionalmente dotati di bollicine (nelle
versioni frizzante e spumante), importanti per l'equilibrio
gustativo, sono ottenuti da tagli di vitigni lambrusco e da ambienti
che ne esaltano l'acidita' e la freschezza, da bersi giovani, con
profumi fruttati e floreali tipici delle cultivar di base, rossi o
rosati.
Il vino Lambrusco Salamino, rosso o rosato, tipicamente
frizzante, di buona acidita', anche malica e notevole freschezza
derivata dalla zona di produzione, ha profumi e sapori tipici della
varieta' prevalente. Il vino Fogarina, da rosato fino al rosso molto
intenso, fermo, anche nella tipologia «passito», frizzante e
spumante, presenta un'eccellente struttura, acidita' sostenuta,
sapore elegante con buona persistenza e intensi profumi fruttati di
frutta rossa matura caratteristici della varieta' di uva da cui
deriva.
Il vino Rosso, frizzante o fermo, risente fortemente del vitigno
Ancellotta, dotato di maggiore colore e morbidezza, e minore acidita'
rispetto ai lambruschi.
Il vino Bianco spumante, e' un vino bianco ottenuto da Lambrusco
Marani, a bacca rossa ma dal minor contenuto antocianico rispetto
altri lambruschi, ha importanti caratteristiche di sapidita' e
freschezza legate alle condizioni piu' estreme del territorio di
produzione e al vitigno.
I vini rossi sono generalmente piu' corposi e piu' dotati in
aromi fruttati di bacche e drupe rispetto ai vini rosati e al Bianco
spumante dove sono piu' evidenti le acidita' ed i profumi floreali. I
vini nelle versioni «novello» risentono della macerazione carbonica,
con aromi vinosi, fruttati e sapidita' elevata.
Tipici e importanti sono i mosti di uve parzialmente fermentati
ottenuti dalle tipologie Lambrusco, Lambrusco Salamino e Rosso per il
loro ricco contenuto antocianico, in profumi e zuccheri.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi della
lettera A) e quelli della lettera B)
La zona geografica delimitata e' caratterizzata da condizioni
d'illuminazione e sommatorie termiche elevate, mediamente di 2.032
gradi giorno (indice di Winkler), che permettono il raggiungimento di
un'adeguata maturazione delle uve. Nelle zone interne di collina,
piu' limitanti, dove vi sono minori sommatorie termiche, ma raramente
sotto i 1.700 gradi giorno, i migliori risultati si ottengono
scegliendo le varieta' tradizionali piu' idonee a tali ambienti, le
esposizioni migliori e privilegiando prodotti meno colorati.
La zona a denominazione si interrompe a sud in corrispondenza di
colli piu' elevati e con versanti piu' ripidi, generalmente con quote
superiori ai 600 metri, dove il clima si modifica e perde il
carattere continentale, e prevalgono suoli provenienti da rocce
stratificate, tendenzialmente acidi: condizioni che non permettono
l'ottenimento dei caratteri enologici richiesti dalla denominazione.
La buona disponibilita' idrica dei suoli della zona d'origine,
legata all'entita' delle precipitazioni, alla natura dei suoli, in
prevalenza alluvionali e profondi, e a locali disponibilita' di acqua
di falda, permette l'ottenimento di prodotti con un buon contenuto di
acidita', anche in acido malico, necessari per la produzione dei
tipici vini frizzanti e spumanti della zona, nonche' degli altri vini
freschi prodotti tradizionalmente.
Dove la fertilita' e' minore, specialmente in aree depresse, con
suoli a tessitura fine, caratterizzati da fenomeni di crepacciamento
estivo, che inducono uno stress vegetativo a cui consegue una minor
resa produttiva, i vitigni realizzano gradazioni piu' consistenti e
minore acidita', ma maggiori polifenoli; zone queste piu' idonee alla
produzione di vini «novello».
Le elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di
maturazione delle uve su tutta l'area delimitata, abbinate a terreni
da moderatamente a molto calcarei, sub alcalini o alcalini, a
tessitura fine o moderatamente fine, determinano l'ottenimento di
vini profumati e dall'elevato contenuto in antociani e polifenoli,
legati strettamente alle caratteristiche organolettiche descritte
nell'art. 6.
La diffusione della viticoltura in quest'area, documentata
dall'epoca romana al medioevo ai giorni nostri, inscindibile dai
particolari vitigni autoctoni presenti e' prova di una stretta
connessione tra i fattori ambientali, umani e i vini ottenuti in
queste terre.
L'evoluzione dell'enologia del territorio segue e si accompagna a
quella dei vitigni tradizionali della zona, in particolare ai
lambruschi, presenti fin dall'antichita', come attestano i natali
selvatici di tali uve. Su tutto il territorio delimitato e' da sempre
presente la vite, dalla pianura alla collina. Nel 1597 Andrea Bacci
descrive l'importanza della viticoltura di queste zone, i cui vigneti
si stendono a perdita d'occhio, con viti maritate ad tutori vivi, i
cui grappoli si allontanano dal suolo per salire verso l'aria e il
sole, la produzione di pregevoli vini, in prevalenza rossi, leggeri o
piu' tipicamente corposi, spesso aspri e acerbi, ma salutari, e di
vini «frizzanti con bollicine». Vincenzo Tanara nel XVII sec., elogia
i vini frizzanti e di buona acidita' ottenuti dall'uva Lambrusca che
«fa' vino brusco, maturo, piccante, raro».
Dal 1800, Filippo Re, Claudio della Fossa e Claudio Roncaglia,
elencano le numerose zone di coltivazione della vite all'interno
dell'area delimitata, dal Comune di Reggiolo, poco piu' di 20 m
s.l.m., fino a comuni di alta montagna, ed i numerosi vitigni ivi
diffusi.
Il Galloni, nel 1847, getta le basi della vitivinicoltura
reggiana e del commercio dei vini della zona, indicando la necessita'
di ridurre i vitigni coltivati al fine di ottenere vini piu' costanti
nelle annate e piu' identificabili, e di utilizzare le uve lambrusche
per i vini rossi, soprattutto se destinati all'esportazione, in
quanto: «i vini tirati dalle lambrusche nostre e che percio' avevano
da queste sole il loro sapore caratteristico erano tra i vini rossi i
piu' piaciuti» e hanno ottimi risultati qualitativi su tutto il
territorio reggiano: «ne' piani bassi, medj e ne' colli com'e'
provato». Gia' nel 1487, l'esportazione di vini ed altri prodotti
enologici della zona e' importante, con una produzione sul territorio
reggiano circa un milione di quintali di uva.
Nel 1859 viene emesso il primo certificato d'origine controllata,
per permettere il commercio di vino nostrano prodotto a Olmo di
Gattatico, sotto il Dominj estensi, verso i territori austriaci
(Bellocchi).
Nel 1876, Antonio Zanelli consiglia di puntare su «vini serbevoli
da pasto con le uve migliori di questo contado», ottenendo vini
graditi a tipo costante.
Negli stessi anni (1873) il prof. Spallanzani analizza mosti e
vini ottenuti dalla varieta' di uva Fogarina la cui coltivazione si
stava affermando in quel periodo. Spallanzani giudica il vino «assai
profumato e talvolta assai gradito al palato», ma per questi profumi
di ribes e lampone all'epoca non lo facevano considerare «un vino
corrente da pasto». Come riferisce Rava' nel 1896 la varieta'
Fogarina «e' un vitigno rustico assai e che alligna benissimo anche
nei luoghi bassi e umidi. Tanto e' vero che nella Provincia di Reggio
il centro di coltivazione e' il territorio ... di Gualtieri presso
Guastalla a circa 20 metri sul livello del mare».
Dall'inizio del XX sec. la produzione di uva e vino tende a
salire. Lo sviluppo dell'enologia va di pari passo con lo sviluppo di
cantine sociali, caratterizzati da impianti moderni di
trasformazione, che danno impulso e professionalita' alla tecnica
enologica e alla qualita' del prodotto, che si incaricano di
controllare che i vini genuini prodotti, trasferiti nelle mani dei
commercianti, non siano oggetto di «tagli e intrugli» tali da rendere
il vino irriconoscibile, e che puntano ad ottimizzare la qualita'
della produzione in campo con una adeguata assistenza tecnica.
Nel 1922, Adelio Franceschini e Vittorio Premuda descrivono le
tecniche di vinificazione, puntando l'attenzione anche
sull'importante produzione di mosti parzialmente fermentati o
filtrati dolci, ed evidenziando il pericolo di una sleale concorrenza
tra i vini artificialmente gazati e gli spumanti naturali come il
lambrusco; enumerano poi le caratteristiche dei numerosi vitigni
locali coltivati, piu' di sessanta. Il lambrusco e' infatti un vino
tradizionalmente ottenuto da l'unione di diversi vitigni, come rileva
la denominazione «Lambrusco Reggiano» ufficializzata il 22 luglio
1971; un vino dal sapore caratteristico, dalla alta acidita',
frizzante e profumato, e con un buon contenuto di alcool ed estratti.
Nei primi decenni del '900 anche la varieta' Fogarina e'
intensamente coltivata nella pianura reggiana in particolare nel
Comune di Gualtieri. Tuttavia, dato il suo alto contenuto in acidita'
fissa in quel tempo il vino Fogarina era «usato da taglio per dare
vivezza di colore e serbevolezza. Nei Comuni di Gualtieri, Boretto,
Brescello, questo vitigno raggiunge l'80 per cento, ed e', come
l'Ancellotta, sparso un po' in tutta la provincia e nelle province
limitrofe» (Toni, 1927).
Nel 1976 il Lambrusco prodotto nel reggiano, grazie alle Cantine
cooperative riunite, e' il vino italiano varietale piu' esportato
negli Stati Uniti, e tra i primi nel mondo.
Dal secondo dopoguerra, invece, il vitigno Fogarina vede il suo
declino e lentamente viene abbandonato a seguito dell'evoluzione
dell'enologia e dei cambiamenti dei gusti del consumatore, fino ad
essere escluso dalle normative nazionali relative alle varieta' di
uva da vino e alle denominazioni di origine.
Nel corso degli anni, successive modifiche portano alla
denominazione in «Reggiano», approvata nel 1996, nella quale vengono
specificate le zone di produzione insieme alle tipologie
realizzabili, in modo da legare i prodotti ottenibili alle zone piu'
vocate, non solo per le caratteristiche naturali ma anche per storia
e tradizione.
In particolare, la zona geografica di produzione del «Reggiano»
Rosso e' un'area prevalentemente di pianura, sita ad oriente del
torrente Crostolo, particolarmente vocata per la produzione di
prodotti colorati, soprattutto per l'elevato contenuto di calcare
delle terre delle aree rilevate e per l'escursione termica del mese
che precede la vendemmia, in cui trova la massima espressione il
vitigno Ancellotta. Tale vitigno, rinomato fin dal 1800 (Claudio
della Fossa), il cui sinonimo «Ancellotta di Massenzatico» si deve al
nome dell'omonima localita' in Comune di Reggio Emilia, si diffonde e
delinea storicamente l'area interessata dalla denominazione dove
raggiunge contenuti antocianici, polifenolici e aromi particolarmente
elevati.
L'area delimitata delle tipologie Lambrusco Salamino e Bianco
spumante, privilegiano terreni alluvionali, pianeggianti, con
altitudini inferiori ai 129 metri s.l.m., tali da garantire al
contempo sommatorie termiche mediamente superiori a 2100 gradi
giorno, con temperature estive elevate e deficit idrici importanti in
primavera ed estate, solo parzialmente mitigati dalla presenza di
acqua di falda. Dalle aree morfologicamente rilevate piu' calcaree,
soggette a minore stress idrico, si ottengono prodotti piu' acidi,
leggeri, profumati e colorati. Piu' strutturati e meno colorati i
prodotti ottenuti dalle aree depresse. Storicamente la zona del
vitigno Lambrusco Salamino si localizza piu' a est, verso il confine
modenese, dove e' piu' diffuso (A. Greco, 1968), mentre il Lambrusco
Marani privilegia i comuni piu' a Nord, e ad ovest, nella pianura
pedecollinare.
Da allora, si assiste ad un'evoluzione positiva della
denominazione che punta alla produzione di vini di sempre maggior
pregio e qualita', come attesta la rinomanza acquisita dai vini DOC
«Reggiano».
Ne e' l'esempio, il recupero del vitigno Fogarina attuato
nell'ultimo ventennio attraverso una sperimentazione con il quale
sono state eseguite microvinificazioni per definire le tecniche
enologiche piu' adatte a valorizzare le potenzialita' del vitigno,
cio' ha portato alla riscoperta della varieta' fino all'inserimento
delle tipologie di vino a nome Fogarina nel disciplinare di
produzione della denominazione «Reggiano».
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. Via XX
Settembre n. 98/G - 00187 Roma - telefono 0039 06 45437975
Mail info@valoritalia.it - website www.valoritalia.it
La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato
dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua
la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso,
lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera
filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
---
Allegato A
Elenco unita' geografiche aggiuntive.
«Gualtieri», con la seguente delimitazione:
in Provincia di Reggio Emilia, in particolare la zona di
produzione comprende il territorio del Comune di Boretto che si trova
a sud della SS.62, l'intero territorio del Comune di Gualtieri e la
parte del Comune di Guastalla compresa a sud-est dalla Variante SS62
e a nord-ovest dall'argine golenale Malaspina - Boschetto - Canova -
Bedi e Cinta Bacchi.
Allegato B
Documento unico
1. Denominazione/denominazioni
Reggiano
2. Tipo di indicazione geografica:
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
5. Vino spumante di qualita'
8. Vino frizzante
11. Mosto di uve parzialmente fermentato
3.1 Codice della nomenclatura combinata
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini:
1. «Reggiano» Lambrusco
Breve descrizione testuale
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
2. «Reggiano» Lambrusco frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
3. «Reggiano» Lambrusco novello
Breve descrizione testuale
colore: rosso;
odore: floreale, intenso, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
4. «Reggiano» Lambrusco novello frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente; colore: rosso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 5,5
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. «Reggiano» Lambrusco spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, fresco, morbido,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
6. «Reggiano» Lambrusco Salamino
Breve descrizione testuale
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
7. «Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al
floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
8. «Reggiano» Fogarina
Breve descrizione testuale
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa matura;
sapore: da secco a dolce, fresco di buona acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
9. «Reggiano» Fogarina frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa matura;
sapore: da secco a dolce, sapido, di buona acidita';
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
10. «Reggiano» Fogarina spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente;
colore: da rosato a rosso anche molto intenso;
odore: caratteristico, fruttato e floreale;
sapore: da brut nature a dolce, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
11. «Reggiano» Fogarina novello
Breve descrizione testuale
colore: da rosato a rosso anche intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, sapido, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
12. «Reggiano» Fogarina novello frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: da rosato a rosso anche intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, sapido, acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
1. titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
2. titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
3. acidita' totale minima: 6,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
4. acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
5. tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi
per litro): -
13. «Reggiano» Fogarina passito
Breve descrizione testuale
colore: da rosato a rosso anche intenso, a volte con riflessi
aranciati;
odore: caratteristico, fruttato di frutta rossa e floreale,
talvolta leggermente speziato;
sapore: dolce, pieno, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
14. «Reggiano» Rosso
Breve descrizione testuale
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
15. «Reggiano» Rosso frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
16. «Reggiano» Rosso novello
Breve descrizione testuale
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
17. «Reggiano» Rosso novello frizzante
Breve descrizione testuale
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Puo' presentare una velatura dovuta a residui della
fermentazione.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 5,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
18. «Reggiano» Bianco spumante
Breve descrizione testuale
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido, da brut
nature a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Se affinato in botte, puo' presentare lieve sentore di legno.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante
griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e
dell'UE.
Caratteristiche analitiche generali
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -
acidita' totale minima: 6,0 in grammi per litro espresso in
acido tartarico
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche
1. Elaborazione dei vini frizzanti e mosti parzialmente
fermentati
Pratica enologica specifica
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono quelle
tradizionalmente consolidate, leali e costanti, e fanno riferimento
esclusivamente alla pratica della rifermentazione naturale in
bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave,
indispensabili per conferire ai vini DOC «Reggiano» le loro peculiari
caratteristiche. Le operazioni di presa di spuma e dolcificazione
sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dalla normativa nazionale e unionale.
2. Produzione della tipologia Fogarina passito
Pratica enologica specifica
La produzione massima di uva per ettaro per la produzione del
vino «Reggiano» Fogarina passito non deve essere superiore a 10 t/ha,
ottenute dalla cernita delle uve destinate alla produzione dei vini
«Reggiano» Fogarina in possesso dei requisiti prescritti per le
diverse tipologie. La vinificazione di tali uve puo' avvenire solo
dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale
avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a
temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al termine
dell'appassimento le uve devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 13% vol., senza alcun arricchimento, e la
loro resa massima in vino non deve essere superiore al 50%.
5.2 Rese massime:
1. «Reggiano» Lambrusco (anche frizzante, spumante VSQ, novello
e novello frizzante)
18000 chilogrammi di uve per ettaro
2. «Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante)
18000 chilogrammi di uve per ettaro
3. «Reggiano» Fogarina (anche frizzante, spumante VSQ, novello
e novello frizzante)
18000 chilogrammi di uve per ettaro
4. «Reggiano» rosso (anche frizzante, novello e novello
frizzante)
18000 chilogrammi di uve per ettaro
5. «Reggiano» bianco spumante VSQ
18000 chilogrammi di uve per ettaro
6. «Reggiano» Fogarina passito
10000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel
territorio della Provincia di Reggio-Emilia. In particolare la zona
di produzione comprende l'intero territorio dei Comuni di: Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio,
Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto,
Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia,
Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande,
Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Rosso devono essere prodotte nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona
di produzione comprende l'intero territorio dei Comuni di: Reggio
Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola,
Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera,
Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Guastalla,
Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e
Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere
prodotte nel territorio della Provincia di Reggio Emilia. In
particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei
Comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e
Novellara.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Fogarina devono essere prodotte nel
territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare la zona
di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni
di Boretto, Gualtieri e Guastalla.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» Bianco spumante devono essere prodotte
nel territorio della Provincia di Reggio Emilia. In particolare la
zona di produzione comprende l'intero territorio dei Comuni di:
Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio,
Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in
Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
7. Varieta' di uve da vino
Ancellotta N. - Lancellotta
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Fogarina N.
Fortana N.
Lambrusco Barghi N. - Lambrusco
Lambrusco Benetti N. - Lambrusco
Lambrusco Grasparossa N. - Groppello Grasparossa
Lambrusco Maestri N. - Groppello Maestri
Lambrusco Marani N. - Lambrusco
Lambrusco Montericco N. - Lambrusco
Lambrusco Oliva N. - Lambrusco
Lambrusco Salamino N. - Lambrusco
Lambrusco Viadanese N. - Lambrusco
Lambrusco a foglia frastagliata N. - Enantio N.
Lambrusco di Sorbara N. - Lambrusco
Malbo gentile N.
Marzemino N. - Berzemino Merlot N.
Sangiovese N. - Sangioveto
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1 A) informazioni sulla zona geografica
1) fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica corrispondente alla denominazione d'origine
controllata «Reggiano» ricade nella parte centro occidentale della
Regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Reggio Emilia, e si
estende su un ampio territorio di pianura ed un piu' limitato
territorio collinare, che si interrompe con l'inizio della zona
montana. Procedendo verso sud si sale di quota, incontrando diversi
paesaggi:
un'aperta pianura tipica della Pianura padana, di origine
alluvionale, formata da sedimenti naturali risalenti all'Olocene, a
tessitura variabile, in prevalenza media e fine, con elevate frazioni
di minerali alterabili e carbonati, provenienti dai fiumi e dai
torrenti appenninici, tranne quelli riferibili all'ambiente di
pianura a meandri del Po, in una ristretta fascia a nord, per lo piu'
esclusa dalla zona delimitata;
una pianura di transizione ai rilievi collinari,
morfologicamente mossa, formata da antichi sedimenti alluvionali a
varia tessitura, risalenti al Pleistocene. Su queste superfici sub
pianeggianti si rinvengono suoli molto profondi, evoluti e
decarbonatati, a tessitura moderatamente fine o fine con locali
affioramenti ghiaiosi, a buona o moderata disponibilita' di ossigeno;
i rilievi collinari, dolci o moderatamente ripidi, orientati
prevalentemente in direzione nordsud, i cui suoli derivano in
prevalenza da rocce pelitiche o da rocce stratificate ad importante
componente pelitica, a tessitura fine o moderatamente fine, calcarei,
con profondita' variabile, localmente soggetti a fenomeni di dissesto
idrogeologico.
Le quote, limitatamente al vigneto, sono generalmente comprese
tra i 20 ed i 450 m s.l.m., ma non mancano vigneti anche a maggiore
altitudine.
Il clima e' di tipo subcontinentale, piu' accentuato nell'area di
pianura, con inverni particolarmente rigidi (freddo-umidi) ed estati
molto calde, umide e afose. La zona e' soggetta ad elevate escursioni
termiche giornaliere, maggiori in pianura, minori in collina. Il
regime pluviometrico e' di tipo sublitoraneo con piovosita' massime
in autunno, sia per regime che distribuzione e piovosita' minime in
estate, soprattutto nella prima decade di luglio. Le precipitazioni e
i giorni di pioggia aumentano salendo di altitudine, dai 650 mm della
bassa pianura agli 850 mm della zona collinare, con un valore medio
di 719 mm e di settantotto giorni piovosi.
La zona geografica per la tipologia Lambrusco corrisponde
all'intero territorio della denominazione, mentre le zone relative
alle altre tre tipologie: Rosso, Bianco spumante e Lambrusco
salamino, sono piu' ristrette, e interessano in prevalenza l'area di
pianura, soprattutto la parte orientale, caratterizzata da suoli a
buona fertilita' fisica e chimica e clima piu' caldo d'estate e in
primavera. Per la tipologia Fogarina la zona di produzione delle uve
riguarda solo il territorio dei Comuni di Boretto Gualtieri e
Guastalla e al suo interno e' stata definita l'unita' geografica
aggiuntiva «Gualtieri».
8.2 A) informazioni sulla zona geografica
2) fattori umani rilevanti per il legame
Il vigneto reggiano risale all'epoca romana (mosaici del I secolo
a.c. conservati presso i Musei Civici di Reggio Emilia). Notizie
della diffusione della coltura della vite nell'area delimitata
giungono dai numerosi contratti d'enfiteusi del medioevo, IX-X sec.
d.c., ribadite dagli Statuti del 1265. Il legame con vitigni
autoctoni denominati «uve lambrusche» e' sancito gia' nel 1303 dal
Pier De Crescenzi.
La migliore conferma dell'importanza del vino nel reggiano resta
in ogni caso l'enorme diffusione della vite sul territorio
provinciale, testimoniata nel 1597 da Andrea Bacci, nel 1661 da
Vincenzo Tanara e nel XIX secolo da Filippo Re, Claudio della Fossa e
Claudio Roncaglia, che evidenziano i tratti tipici del vino prodotto:
brusco e frizzante, piu' o meno corposo.
Nel 1847 si producono in Provincia di Reggio Emilia un milione di
quintali di uva (Bellocchi), che salgono a 1,7 milioni di quintali
nel decennio 1908-1918, realizzati su di 107.000 Ha di vigna a
coltura promiscua, con filari di viti maritate a tutori vivi, che si
estende ininterrotta dalla dolce collina alle rive del fiume Po. La
produzione principale e' di mosti e vini rossi, in particolare
lambruschi, prevalentemente frizzanti, in buona parte esportati in
Veneto o all'estero, come indicano documenti ferroviari dei primi del
'900.
In questo periodo che nascono le prime strutture cooperative per
la lavorazione e la commercializzazione di mosti e vini, che si
diffonderanno rapidamente su tutta l'area delimitata e si sviluppa
l'enologia della zona. Del 1906 e' la prima cantina sociale, sorta a
San Martino in Rio.
La legge del 10 luglio 1930 riconosce il lambrusco tra i vini
tipici italiani.
Nel corso del '800 nella bassa pianura reggiana, con particolare
riferimento al Comune di Gualtieri, e' notevolmente diffusa anche la
coltivazione della varieta' di uva Fogarina (Rava' 1896, Bellini,
1924).
Nei decenni a cavallo tra l'800 e il '900 l'uva Fogarina vede il
periodo di maggiore sviluppo, tanto che nel 1924 solo nel Comune di
Gualtieri se ne producono circa 50 mila quintali (Dolcini et al.,
1967) e la produzione totale di vino pare sia di 60 mila ettolitri.
Successivamente, la coltivazione della Fogarina e' stata via via
abbandonata dopo gli anni '30 del Novecento, risultando non piu'
remunerativa e cosi', lentamente, il vitigno e' stato escluso dalle
legislazioni locali e poi, successivamente, anche da quelle nazionali
quando sono nate le denominazioni di origine.
Con l'evoluzione dell'enologia reggiana, cambia anche il
paesaggio vitato: dagli anni '60 del XX sec., la superficie vitata a
cultura promiscua si riduce sensibilmente, lasciando il posto a
vigneti specializzati, presupposto per una maggiore qualificazione
della viticoltura della zona.
Il 18 dicembre 1962 nasce il «Consorzio volontario per la difesa
del vino tipico lambrusco reggiano», che successivamente avra'
l'incarico di tutelare e promuovere i vini reggiani in Italia e nel
mondo.
Nel 1972, con decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio, viene riconosciuta la denominazione d'origine controllata
«Lambrusco Reggiano», che interessa un'ampia zona di pianura,
soprattutto a nord-est di Reggio Emilia, e verso sud, compresa una
prima zona di collina, e i seguenti vitigni: Lambrusco Marani,
Lambrusco Salamino, Lambrusco di Montericco, Lambrusco Maestri e
Ancellotta. Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto devono
essere quelle tradizionali, e comunque atte a conferire al vino
derivato le specifiche caratteristiche, mentre e' vietata ogni
pratica di forzatura.
Il 26 novembre 1996, la denominazione d'origine cambia nome in
«Reggiano», differenziando le tipologie ottenibili.
Nei primi anni 2000 le amministrazioni locali hanno commissionato
una sperimentazione per verificare la presenza del vitigno Fogarina,
impostare vigneti sperimentali e valutarne la produzione enologica,
al fine del recupero e rilancio di questa varieta' che era stata
cosi' importante nel secolo precedente.
In seguito a questa sperimentazione e valutati gli ottimi
risultati ottenuti con le moderne tecniche di coltivazione e
vinificazione, nel 2013 le tipologie di vino a nome di vitigno
Fogarina sono state dapprima inserite nel disciplinare dei vini
«Emilia o dell'Emilia IGT» e poi nel presente disciplinare, trovando
cosi' il loro giusto riconoscimento nella viticoltura reggiana.
Il fattore umano si rivela essenziale per la denominazione, in
riferimento:
ai vitigni tradizionalmente coltivati, prevalentemente
autoctoni del territorio specifico o dell'area emiliana;
alle tecniche agronomiche adottate, tradizionali della zona,
volte a contenere le rese e ottenere le qualita' previste dal
disciplinare;
ai metodi di vinificazione, tradizionalmente consolidate in
zona per la produzione di vini frizzanti e spumanti, nonche' per la
produzione di vini fermi rossi e novelli della zona.
8.3 B) informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
La denominazione di origine «Reggiano» e' riferita a diverse
tipologie, che devono le loro caratteristiche analitiche ed
organolettiche descritte all'art. 6 del disciplinare, alla base
ampelografica, alle pratiche enologiche adottate e alle zone di
produzione.
I vini Lambrusco, tradizionalmente dotati di bollicine (nelle
versioni frizzante e spumante), importanti per l'equilibrio
gustativo, sono ottenuti da tagli di vitigni lambrusco e da ambienti
che ne esaltano l'acidita' e la freschezza, da bersi giovani, con
profumi fruttati e floreali tipici delle cultivar di base, rossi o
rosati.
Il vino Lambrusco Salamino, rosso o rosato, tipicamente
frizzante, di buona acidita', anche malica e notevole freschezza
derivata dalla zona di produzione, ha profumi e sapori tipici della
varieta' prevalente.
Il vino Fogarina, da rosato fino al rosso molto intenso, fermo,
anche nella tipologia «passito», frizzante e spumante, presenta
un'eccellente struttura, acidita' sostenuta, sapore elegante con
buona persistenza e intensi profumi fruttati di frutta rossa matura
caratteristici della varieta' di uva da cui deriva.
Il vino Rosso, frizzante o fermo, risente fortemente del vitigno
Ancellotta, dotato di maggiore colore e morbidezza, e minore acidita'
rispetto ai lambruschi.
Il vino Bianco spumante, e' un vino bianco ottenuto da Lambrusco
Marani, a bacca rossa ma dal minor contenuto antocianico rispetto
altri lambruschi, ha importanti caratteristiche di sapidita' e
freschezza legate alle condizioni piu' estreme del territorio di
produzione e al vitigno.
I vini rossi sono generalmente piu' corposi e piu' dotati in
aromi fruttati di bacche e drupe rispetto ai vini rosati e al Bianco
spumante dove sono piu' evidenti le acidita' ed i profumi floreali. I
vini nelle versioni «novello» risentono della macerazione carbonica,
con aromi vinosi, fruttati e sapidita' elevata.
Tipici e importanti sono i mosti di uve parzialmente fermentati
ottenuti dalle tipologie Lambrusco, Lambrusco salamino e Rosso per il
loro ricco contenuto antocianico, in profumi e zuccheri.
8.4 C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi
della lettera A) e quelli della lettera B)
La zona geografica delimitata e' caratterizzata da condizioni
d'illuminazione e sommatorie termiche elevate, mediamente di 2.032
gradi giorno (indice di Winkler), che permettono il raggiungimento di
un'adeguata maturazione delle uve. Nelle zone interne di collina,
piu' limitanti, dove vi sono minori sommatorie termiche, ma raramente
sotto i 1.700 gradi giorno, i migliori risultati si ottengono
scegliendo le varieta' tradizionali piu' idonee a tali ambienti, le
esposizioni migliori e privilegiando prodotti meno colorati.
La zona a denominazione si interrompe a sud in corrispondenza di
colli piu' elevati e con versanti piu' ripidi, generalmente con quote
superiori ai 600 metri, dove il clima si modifica e perde il
carattere continentale, e prevalgono suoli provenienti da rocce
stratificate, tendenzialmente acidi: condizioni che non permettono
l'ottenimento dei caratteri enologici richiesti dalla denominazione.
La buona disponibilita' idrica dei suoli della zona d'origine,
legata all'entita' delle precipitazioni, alla natura dei suoli, in
prevalenza alluvionali e profondi, e a locali disponibilita' di acqua
di falda, permette l'ottenimento di prodotti con un buon contenuto di
acidita', anche in acido malico, necessari per la produzione dei
tipici vini frizzanti e spumanti della zona, nonche' degli altri vini
freschi prodotti tradizionalmente.
Dove la fertilita' e' minore, specialmente in aree depresse, con
suoli a tessitura fine, caratterizzati da fenomeni di crepacciamento
estivo, che inducono uno stress vegetativo a cui consegue una minor
resa produttiva, i vitigni realizzano gradazioni piu' consistenti e
minore acidita', ma maggiori polifenoli; zone queste piu' idonee alla
produzione di vini «novello».
Le elevate escursioni termiche tra notte e giorno nel periodo di
maturazione delle uve su tutta l'area delimitata, abbinate a terreni
da moderatamente a molto calcarei, sub alcalini o alcalini, a
tessitura fine o moderatamente fine, determinano l'ottenimento di
vini profumati e dall'elevato contenuto in antociani e polifenoli,
legati strettamente alle caratteristiche organolettiche descritte
nell'art. 6.
La diffusione della viticoltura in quest'area, documentata
dall'epoca romana al medioevo ai giorni nostri, inscindibile dai
particolari vitigni autoctoni presenti e' prova di una stretta
connessione tra i fattori ambientali, umani e i vini ottenuti in
queste terre.
L'evoluzione dell'enologia del territorio segue e si accompagna a
quella dei vitigni tradizionali della zona, in particolare ai
lambruschi, presenti fin dall'antichita', come attestano i natali
selvatici di tali uve.
Su tutto il territorio delimitato e' da sempre presente la vite,
dalla pianura alla collina. Nel 1597 Andrea Bacci descrive
l'importanza della viticoltura di queste zone, i cui vigneti si
stendono a perdita d'occhio, con viti maritate ad tutori vivi, i cui
grappoli si allontanano dal suolo per salire verso l'aria e il sole,
la produzione di pregevoli vini, in prevalenza rossi, leggeri o piu'
tipicamente corposi, spesso aspri e acerbi, ma salutari, e di vini
«frizzanti con bollicine». Vincenzo Tanara nel XVII sec., elogia i
vini frizzanti e di buona acidita' ottenuti dall'uva Lambrusca che
«fa' vino brusco, maturo, piccante, raro».
Dal 1800, Filippo Re, Claudio della Fossa e Claudio Roncaglia,
elencano le numerose zone di coltivazione della vite all'interno
dell'area delimitata, dal Comune di Reggiolo, poco piu' di 20 m
s.l.m., fino a comuni di alta montagna, ed i numerosi vitigni ivi
diffusi.
Il Galloni, nel 1847, getta le basi della vitivinicoltura
reggiana e del commercio dei vini della zona, indicando la necessita'
di ridurre i vitigni coltivati al fine di ottenere vini piu' costanti
nelle annate e piu' identificabili, e di utilizzare le uve lambrusche
per i vini rossi, soprattutto se destinati all'esportazione, in
quanto: «i vini tirati dalle lambrusche nostre e che percio' avevano
da queste sole il loro sapore caratteristico erano tra i vini rossi i
piu' piaciuti» e hanno ottimi risultati qualitativi su tutto il
territorio reggiano: «ne' piani bassi, medj e ne' colli com'e'
provato». Gia' nel 1487, l'esportazione di vini ed altri prodotti
enologici della zona e' importante, con una produzione sul territorio
reggiano circa un milione di quintali di uva.
Nel 1859 viene emesso il primo certificato d'origine controllata,
per permettere il commercio di vino nostrano prodotto a Olmo di
Gattatico, sotto il Dominj estensi, verso i territori austriaci
(Bellocchi).
Nel 1876, Antonio Zanelli consiglia di puntare su «vini serbevoli
da pasto con le uve migliori di questo contado», ottenendo vini
graditi a tipo costante.
Negli stessi anni (1873) il Prof. Spallanzani analizza mosti e
vini ottenuti dalla varieta' di uva Fogarina la cui coltivazione si
stava affermando in quel periodo. Spallanzani giudica il vino «assai
profumato e talvolta assai gradito al palato», ma per questi profumi
di ribes e lampone all'epoca non lo facevano considerare «un vino
corrente da pasto». Come riferisce Rava' nel 1896 la varieta'
Fogarina «e' un vitigno rustico assai e che alligna benissimo anche
nei luoghi bassi e umidi. Tanto e' vero che nella Provincia di Reggio
il centro di coltivazione e' il territorio ... di Gualtieri presso
Guastalla a circa 20 metri sul livello del mare».
Dall'inizio del XX sec. la produzione di uva e vino tende a
salire. Lo sviluppo dell'enologia va di pari passo con lo sviluppo di
cantine sociali, caratterizzati da impianti moderni di
trasformazione, che danno impulso e professionalita' alla tecnica
enologica e alla qualita' del prodotto, che si incaricano di
controllare che i vini genuini prodotti, trasferiti nelle mani dei
commercianti, non siano oggetto di «tagli e intrugli» tali da rendere
il vino irriconoscibile, e che puntano ad ottimizzare la qualita'
della produzione in campo con una adeguata assistenza tecnica.
Nel 1922, Adelio Franceschini e Vittorio Premuda descrivono le
tecniche di vinificazione, puntando l'attenzione anche
sull'importante produzione di mosti parzialmente fermentati o
filtrati dolci, ed evidenziando il pericolo di una sleale concorrenza
tra i vini artificialmente gazati e gli spumanti naturali come il
lambrusco; enumerano poi le caratteristiche dei numerosi vitigni
locali coltivati, piu' di sessanta. Il lambrusco e' infatti un vino
tradizionalmente ottenuto da l'unione di diversi vitigni, come rileva
la denominazione «Lambrusco Reggiano» ufficializzata il 22 luglio
1971; un vino dal sapore caratteristico, dalla alta acidita',
frizzante e profumato, e con un buon contenuto di alcool ed estratti.
Negli primi decenni del '900 anche la varieta' Fogarina e'
intensamente coltivata nella pianura reggiana in particolare nel
Comune di Gualtieri. Tuttavia, dato il suo alto contenuto in acidita'
fissa in quel tempo il vino Fogarina era «usato da taglio per dare
vivezza di colore e serbevolezza. Nei Comuni di Gualtieri, Boretto,
Brescello, questo vitigno raggiunge l'80 per cento, ed e', come
l'Ancellotta, sparso un po' in tutta la provincia e nelle province
limitrofe» (Toni, 1927).
Nel 1976 il Lambrusco prodotto nel reggiano, grazie alle Cantine
cooperative riunite, e' il vino italiano varietale piu' esportato
negli Stati Uniti, e tra i primi nel mondo.
Dal secondo dopoguerra, invece, il vitigno Fogarina vede il suo
declino e lentamente viene abbandonato a seguito dell'evoluzione
dell'enologia e dei cambiamenti dei gusti del consumatore, fino ad
essere escluso dalle normative nazionali relative alle varieta' di
uva da vino e alle denominazioni di origine.
Nel corso degli anni, successive modifiche portano alla
denominazione in «Reggiano», approvata nel 1996, nella quale vengono
specificate le zone di produzione insieme alle tipologie
realizzabili, in modo da legare i prodotti ottenibili alle zone piu'
vocate, non solo per le caratteristiche naturali ma anche per storia
e tradizione.
In particolare, la zona geografica di produzione del «Reggiano»
Rosso e' un'area prevalentemente di pianura, sita ad oriente del
torrente Crostolo, particolarmente vocata per la produzione di
prodotti colorati, soprattutto per l'elevato contenuto di calcare
delle terre delle aree rilevate e per l'escursione termica del mese
che precede la vendemmia, in cui trova la massima espressione il
vitigno Ancellotta. Tale vitigno, rinomato fin dal 1800 (Claudio
della Fossa), il cui sinonimo «Ancellotta di Massenzatico» si deve al
nome dell'omonima localita' in Comune di Reggio Emilia, si diffonde e
delinea storicamente l'area interessata dalla denominazione dove
raggiunge contenuti antocianici, polifenolici e aromi particolarmente
elevati.
L'area delimitata delle tipologie Lambrusco Salamino e Bianco
spumante, privilegiano terreni alluvionali, pianeggianti, con
altitudini inferiori ai 129 metri s.l.m., tali da garantire al
contempo sommatorie termiche mediamente superiori a 2100 gradi
giorno, con temperature estive elevate e deficit idrici importanti in
primavera ed estate, solo parzialmente mitigati dalla presenza di
acqua di falda. Dalle aree morfologicamente rilevate piu' calcaree,
soggette a minore stress idrico, si ottengono prodotti piu' acidi,
leggeri, profumati e colorati. Piu' strutturati e meno colorati i
prodotti ottenuti dalle aree depresse. Storicamente la zona del
vitigno Lambrusco salamino si localizza piu' a est, verso il confine
modenese, dove e' piu' diffuso (A. Greco, 1968), mentre il Lambrusco
Marani privilegia i comuni piu' a Nord, e ad ovest, nella pianura
pedecollinare.
Da allora, si assiste ad un'evoluzione positiva della
denominazione che punta alla produzione di vini di sempre maggior
pregio e qualita', come attesta la rinomanza acquisita dai vini DOC
«Reggiano».
Ne e' l'esempio, il recupero del vitigno Fogarina attuato
nell'ultimo ventennio attraverso una sperimentazione con il quale
sono state eseguite microvinificazioni per definire le tecniche
enologiche piu' adatte a valorizzare le potenzialita' del vitigno,
cio' ha portato alla riscoperta della varieta' fino all'inserimento
delle tipologie di vino a nome Fogarina nel disciplinare di
produzione della denominazione «Reggiano».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti)
-
Link al disciplinare del prodotto
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/22202
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