Regione Sardegna - Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche 1989
Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Toscana
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 10 febbraio 1989
Integrazione al decreto ministeriale 5 agosto 1988, n. 378, concernente l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le uve provenienti dalla vendemmia 1988 della regione Sardegna.
(GU n.46 del 24-2-1989)
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio del 5 febbraio
1979 che stabilisce le norme generali per la designazione e la
presentazione dei vini e del mosto di uve;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da
tavola con indicazione geografica;
Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
Visto in particolare l'art. 3 del sopra indicato decreto
ministeriale 9 dicembre 1983 che prevede la possibilita' di
autorizzare per particolari esigenze connesse alla produzione e
commercializzazione dei vini da tavola l'uso di particolari menzioni
aggiuntive;
Visto il proprio decreto 30 luglio 1987, n. 368, contenente misure
transitorie per la commercializzazione dei vini da tavola con
indicazione geografica, prodotti con le uve provenienti dalla
vendemmia 1987;
Visto il proprio decreto 5 agosto 1988, n. 378, contenente norme
per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e
relative indicazioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti con le
uve provenienti dalla vendemmia 1988;
Viste le richieste avanzate dalla regione Sardegna tendenti ad
ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto ministeriale 9 dicembre 1983, l'integrazione di alcune
indicazioni geografiche, di vini da tavola prodotti nella regione
Sardegna, con il riferimento al nome dei vitigni dai quali detti vini
derivano o con indicazioni aggiuntive atte a contraddistinguere le
metodologie di produzione o la identificazione delle zone di
produzione dei vini stessi;
Considerate valide le motivazioni addotte dalla suddetta regione a
sostegno delle richieste di cui trattasi;
Ritenuto in conseguenza di quanto esposto che sussiste l'esigenza
di consentire in via transitoria a taluni vini da tavola prodotti
nella regione Sardegna da uve provenienti dalla vendemmia 1988
l'utilizzazione delle menzioni sopra specificate, in aggiunta alle
indicazioni geografiche ammesse dal citato decreto ministeriale 5
agosto 1988, n. 378;
Decreta:
Articolo unico
Ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 5
agosto 1988, n. 378, con riguardo ai vini da tavola della regione
Sardegna e' consentito utilizzare nella designazione e presentazione
degli stessi le sottoelencate indicazioni geografiche con le
specifiche menzioni aggiuntive, riguardanti i riferimenti al nome di
vitigni ed altre indicazioni:
Indicazione geografica Riferimenti ed indicazioni aggiuntive
___ ___
"Mogoro" Monica
"Planargia" Malvasia
"Sorres" Nuragus
"Valle del Tirso" Moscato e Nieddera; Bianco,
Rosso e Rosato
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addi' 10 febbraio 1989
Il Ministro: MANNINO
« Regione Emilia-Romagna - Utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche 24-02-1989