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Reno Doc - Modifica disciplinare di produzione - 2013

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Reno Doc

All'art. 6, al penultimo comma del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini  «Reno», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui  all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30  novembre 2011 richiamato in premessa, e' introdotto il seguente testo:
«E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti  minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.».

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2013  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Reno». (13A06898)

(GU n.195 del 21-8-2013)
 
 


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012,
recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il D.P.R. 22.06.1987 - pubblicato nella G.U. n. 6 del 9
gennaio 1988, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di
Origine Controllata dei vini «Reno» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Reno»;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini del Reno
per il tramite della Regione Emilia Romagna datata 16 aprile 2013,
intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Reno», al
fine di poter ottenere la riduzione, in talune annate climaticamente
sfavorevoli e con apposito decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, dei limiti minimi dell'acidita'
totale e dell'estratto non riduttore delle tipologie di vini cosi'
come riportati nel citato art. 6, presentata a questo Ministero nel
rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012,
con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione
Emilia Romagna dell'avviso di presentazione della domanda in
questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna
modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che
pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura
semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8,
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies,
paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna sulla
citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP
ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 23 luglio 2013;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la
conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del
vino DOP «Reno», cosi' come approvato con il citato D.M. 30.11.2011,
e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E.,
ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione
U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a
disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 6, al penultimo comma del disciplinare di produzione
della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Reno»,
consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla
previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M.
30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' introdotto il seguente
testo:
«E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.».
2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Reno», di cui
al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero e
comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del
relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento
(CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in
premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2013

Il direttore generale: Vaccari

 

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