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Riso nano vialone veronese Igp - Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2025

Pubblicato da disciplinare
Riso nano vialone veronese

L'igp Riso nano vialone veronese deve essere ottenuta esclusivamente dalla varieta' di risone Vialone nano ed  è prodotto nei territori amministrativi dei comuni di Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea,  Concamarise,  Erbe', Gazzo veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca,  Oppeano, Palu',  Povegliano veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di  Morubio, Sorga',  Trevenzuolo, Vigasio, Zevio. 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
PROVVEDIMENTO 24 dicembre 2024  

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso nano  vialone veronese».
(25A00035)

(GU n.7 del 10-1-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13
maggio 2024;
Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni,
del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri,
registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
in particolare l'articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela della IGP «Riso
nano vialone veronese», che possiede i requisiti previsti
dall'articolo 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
IGP «Riso nano vialone veronese», registrata con regolamento (CE) n.
1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 che completa
l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 relativo alla
registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 163 del 2 luglio 1996;
Considerato l'articolo 6-ter, paragrafo 1, del regolamento delegato
(UE) n. 664/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE)
2022/891, che prevede di dare la possibilita' ai gruppi richiedenti
la registrazione, di formulare osservazioni sulla domanda di modifica
ordinaria del disciplinare di produzione in parola;
Considerato che la presente pubblicazione assolve sia a quanto
previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a
quanto previsto dell'articolo 6-ter del regolamento delegato (UE) n.
664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891, come
da comunicato del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 294 del 17 dicembre 2022;
Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate
ordinarie, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143;
Acquisito il parere positivo della Regione Veneto competente per
territorio circa la richiesta di modifica;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato
disciplinare di produzione della IGP «Riso nano vialone veronese»,
cosi' come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013,
n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare
di produzione della IGP «Riso nano vialone veronese».
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al
Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare -
Ufficio PQA I - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC:
aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo
il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Riso nano
vialone veronese», sara' approvata con apposito provvedimento e
comunicata alla Commissione europea.

Roma, 24 dicembre 2024

Il dirigente: Gasparri

Allegato

Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta
«Riso nano vialone veronese»

Art. 1.

Denominazione

La indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»
e' riservata al riso vialone nano rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.


Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»
deve essere ottenuta esclusivamente dalla varieta' di risone «Vialone
nano».
All'atto dell'immissione al consumo, il «Riso nano vialone
veronese» deve appartenere a una delle seguenti tipologie
merceologiche:
semilavorato o semintegrale: ottenuto con una lavorazione che
comporta l'asportazione parziale dell'embrione (germe) e del
pericarpo;
bianco: ottenuto con una lavorazione che comporta
l'asportazione totale del pericarpo.
Il «Riso nano vialone veronese» presenta le seguenti
caratteristiche:
lunghezza tra 5,4 e 5,8 mm;
larghezza tra 3,2 e 3,5 mm;
spessore: compreso tra 2,0 mm e 2,2 mm;
rapporto (lunghezza/larghezza) compresa tra 1,6 e 1,8;
perla centrale: estesa;
striscia: assente.
Inoltre, il riso deve avere una percentuale di impurita'
varietali non superiore al 3%.
Oltre alle caratteristiche varietali di cui sopra, il «Riso nano
vialone veronese» dovra' rispettare i parametri fisico chimici di
seguito elencati:

+-----------------------------------+-------------------+
| |compreso fra 15 e |
|tempo di gelatinizzazione  |20 minuti |
+-----------------------------------+-------------------+
| |non inferiore a |
|indice di consistenza  |0,85 kg/cm2 |
+-----------------------------------+-------------------+
| |non superiore a 2,5|
|indice di collosita  |g/cm |
+-----------------------------------+-------------------+

Le caratteristiche precedenti sono determinate su granelli di
riso pronti per essere immessi nel commercio.

Art. 3.

Zona di produzione

Il «Riso nano vialone veronese» deve essere prodotto nei
territori amministrativi dei seguenti comuni:
Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbe',
Gazzo veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara,
Nogarole Rocca, Oppeano, Palu', Povegliano veronese, Ronco all'Adige,
Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorga',
Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.
La zona di produzione della indicazione geografica protetta «Riso
nano vialone veronese» e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000:
partendo da nord-ovest ossia a sud del paese di Villafranca, si
procede lungo il corso del canale Alto Agro veronese fino alla
localita' Pontoncello (Santa Maria di Zevio); si segue poi il corso
del fiume Adige fino al Comune di Roverchiara; di qui si continua
verso sud lungo la strada comunale che porta a Cerea e quindi lungo
il fiume Menago sino ad incontrare il Canal Bianco che congiunge la
delimitazione in oggetto con il confine mantovano in prossimita' di
Bastione San Michele; seguendo tale confine si arriva alla strada
provinciale n. 62 (nei pressi della frazione Tormine) il cui percorso
sino al paese di Villafranca, punto di partenza, costituisce l'ultimo
tratto di demarcazione.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output.
In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi
gestiti dalla struttura di controllo dei produttori e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La coltivazione del «Riso nano vialone veronese» deve essere
fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento
suscettibili di irrigazione ricadenti nella zona di produzione.
Le scelte tecniche ed agronomiche da applicare per l'idonea
produzione del «Riso nano vialone veronese», sono le seguenti:
avvicendamento: la risaia non puo' insistere sullo stesso
appezzamento per piu' di sei anni consecutivi e puo' ritornarvi solo
dopo avvicendamento della durata di almeno due anni consecutivi, con
altra coltura diversa dal riso;
lotta alle erbe infestanti: prima che con gli erbicidi
autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con
la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del
terreno;
concimazioni: devono essere indirizzate all'ottenimento di
granella sana e matura;
le produzioni massime per ettaro non devono superare in tutti i
casi le otto tonnellate di risone.
La semente utilizzata deve essere certificata secondo la
normativa vigente.
L'umidita' del risone essiccato, durante lo stoccaggio e fino al
momento in cui viene avviato alla lavorazione, non deve essere
superiore al 14,0%.
L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di
abbassare uniformemente l'umidita' delle granelle, senza lasciare
sulle glumelle residui di combustione o odori estranei.
Le operazioni di ottenimento e di confezionamento del riso devono
essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito
elencate:
per il riso bianco:
sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla)
che puo' essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;
sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e
l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;
lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di
sbiancatura il riso bianco puo' subire una lavorazione all'elica
smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla
spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura
della cariosside.
Per il riso semilavorato o semintegrale: sbramatura e parziale
sbiancatura.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Fattori pedoclimatici
Il Riso nano vialone veronese viene coltivato in terreni delle
risaie della pianura veronese di natura alluvionale, leggeri e di
medio impasto, con la caratteristica comune di un pH mediamente
alcalino, dovuto alla presenza di calcare.
Tale zona e' alimentata caratteristicamente da acque di risorgiva
che si presentano anch'esse alcaline, perche' provenienti da rocce
calcaree. Questa marcata alcalinita' caratterizza e contraddistingue
l'ambiente delle risaie veronesi rispetto a quello della maggior
parte delle terre risicole italiane. Inoltre, in queste zone il riso
viene tradizionalmente coltivato in avvicendamento colturale
riducendo considerevolmente l'utilizzo di presidi sanitari e
concimazioni chimiche.
La produzione di riso veronese trova nei terreni mediamente
alcalini veronesi della zona delimitata, nelle acque di fontanile,
nel decorso climatico uniforme, e nell'avvicendamento colturale un
equilibrato complesso di fattori che permette alla coltura di portare
a compimento il ciclo vegetativo senza difficolta'

Fattori storici e umani
Le fonti storiche infatti attestano l'inizio della diffusione
della risicoltura nel veronese nel primo ventennio del 1500,
introdotta da famiglie di origine lombarda. Grazie alla coltivazione
del riso furono messe a coltura molte zone paludose, destinate a
rimanere altrimenti improduttive.
Nel 1545 il Senato Veneto istitui' la magistratura dei
«Provveditori sopra i beni inculti» al fine di regolamentare la
«corsa all'acqua» per le risaie veronesi e l'autorizzazione alla
costruzione delle «pile da riso», gli opifici idraulici per
effettuare il trattamento del risone. Il riso veronese, gia'
rinomato, veniva avviato quasi esclusivamente al mercato veneziano di
Rialto e presto divento' la maggior fonte dell'economia della zona.
Un'ingentissima documentazione grafica e cartografica documenta
l'entita' e l'importanza economica e sociale della risicoltura
veronese anche nel seicento e nel settecento.
Nella risicoltura veronese ha grande rilevanza il ruolo dei
produttori; essi infatti adottano e mantengono tecniche agronomiche
di rotazione colturale, diserbo e concimazione che consentono di
ottenere gia' in campo un prodotto salubre e di qualita'.
Altrettanto importante e' la lavorazione del risone: essa avviene
nelle riserie locali eredi delle «pile da riso» sorte numerose nella
zona gia' durante il XVI secolo e di cui e' sopravvissuto qualche
esemplare tuttora funzionante.
In esse il riso veniva liberato dal suo involucro tramite
l'azione di pestelli mossi idraulicamente.
Attualmente il processo di lavorazione viene effettuato mediante
macchine moderne, tuttavia ci si attiene a criteri e si perseguono
risultati che sono retaggio di una plurisecolare tradizione.
In seguito alla lavorazione, il granello si presenta in
condizioni ottimali per essere impiegato nella preparazione dei
tipici risotti veronesi.


Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dall'art. 39 del Reg. UE n. 1143/2024.
L'organismo di controllo incaricato e' l'Ente nazionale risi -
via San Vittore n. 40 - 20123 - Milano.

Art. 8.

Etichettatura

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata, sulla
confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.
E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati,
purche' non abbiano esplicito significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente, nonche' di eventuali marchi
istituzionali pubblici e di marchi regionali conformi alle normative
comunitarie.
L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti, risaie ed il
riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o
nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate
nell'area di produzione, e' consentito solo se il prodotto e' stato
ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte
dell'azienda. Nelle confezioni del prodotto devono figurare le
tipologie merceologiche indicate all'art. 2, salvo la specificazione
di riso «bianco» che puo' essere omessa. E' possibile indicare in
etichetta, l'annata di raccolta.
Su ogni confezione devono essere riprodotti il logo della IGP
Riso nano vialone veronese e il simbolo comunitario. Il logo della
IGP deve essere come indicato di seguito con font di caratteri times
new roman con rapporto di compressione verticale del 62 %.
Il logo e' il seguente:

Riso nano vialone veronese
Il Riso nano vialone veronese viene immesso al consumo
utilizzando contenitori ammessi dalla normativa vigente.

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