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Riviera ligure di ponente Doc - Parere su domanda di riconoscimento - 1986

Pubblicato da disciplinare
Riviera Ligure di Ponente

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di  riconoscimento della doc Riviera ligure di ponente e proposta del rispettivo  disciplinare di produzione.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione
di origine controllata «Riviera ligure di ponente» e proposta del
rispettivo disciplinare di produzione. (086A9074)

(GU n.286 del 10-12-1986)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Riviera figure di ponente» ha espresso parere favorevole
al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione
del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare
di produzione nel testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

----------

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente»

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Riviera ligure
di ponente» accompagnata da una delle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, e' riservata ai vini bianco,
rosato e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art. 2. - La denominazione di origine controllata «Riviera ligure
di ponente» accompagnata dall'indicazione di uno dei seguenti
vitigni: Pigato, Vermentino, Rossese, e' riservata ai vini ottenuti
dalle uve dei vigneti costituiti per almeno il 95% dei corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione di
ciascuno dei vini sopra indicati, le uve a bacca di colore analogo
dei vitigni non aromatiche raccomandati o autorizzati nelle province
di Genova, Savona e Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo
del 5 per cento.
La denominazione di origine controllata «Riviera ligure di ponente»
con la specificazione «Ormeasco» e' riservata al vino rosato o rosso
ottenuto dai vigneti composti per almeno il 95% dal vitigno Dolcetto.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a
bacca rossa dei vitigni non aromatici raccomandati od autorizzati in
provincia di Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.
I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» possono essere designati con
una delle seguenti sottodenominazioni geografiche: «Riviera dei
Fiori», «Albenga» e «Albenganese», «Finale» o «Finalese», se
esclusivamente ottenuti da uve coltivate nelle rispettive zone
delimitate nel successivo art. 3.
Il vino «Ormeasco» della denominazione di origine controllata
«Riviera ligure di ponente» puo' essere designato con la
sottodenominazione geografica «Riviera dei Fiori» se esclusivamente
ottenuto da uve coltivate nella corrispondente zona delimitata nel
successivo art. 3.
Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» debbono essere indicate in
etichetta con caratteri grafici di dimensioni non superiori a quelli
usati per indicare la denominazione di origine stessa.
I conduttori aventi vigneti iscritti «all'albo dei vigneti» per la
produzione della D.O.C. «Rossese di Dolceacqua» o «Dolceacqua»
riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1972, possono effettuare, in alternativa, la denuncia di
produzione delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per rivendicare la
produzione del vino «Rossese» della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» qualora le uve abbiano i
requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 3. - La zona di produzione del vino «Vermentino» della
denominazione di origine controllata «Riviera figure di ponente»
comprende i sottoindicati territori delle province di Imperia, Savona
e Genova.
La zona di produzione dei vini «Pigato» e «Rossese» della
denominazione di origine controllata «Riviera figure di ponente»
comprende i sottoindicati territori delle province di Savona e
Imperia:
in provincia di Imperia per tutto il loro territorio i comuni di:
Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco,
Baiardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Camporosso,
Cavaronica, Carpasio, Castellaro, Castelvittorio, Ceriana, Cervo,
Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cipressa, Civezza, Costarainera,
Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro,
Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona, Licinasco, Molini di Triora,
Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele,
Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pigna, Pompeiana,
Pontedassio, Prela', Ranzo, Rezzo, Riva Ligure, Rocchetta Nervina,
San Bartolomeo al Mare, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare,
Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio,
Vallebona, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi
e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'Arroscia, Mendatica,
Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino);
in provincia di Savona per tutto il loro territorio i comuni di:
Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora,
Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito,
Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Cenale,
Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice,
Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino,
Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Sportono, Stella,
Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure,
Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello e
parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio di
Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico);
in provincia di Genova per tutto il loro territorio i comuni di:
Arenzano e Cogoleto.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
«Riviera ligure di ponente» Ormeasco comprende i territori dei
seguenti comuni di provincia di Imperia: Armo, Cosio d'Arroscia,
Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Rezzo,
Molini di Triora, Carpasio Borgomaro, Pigna, Castelvittorio, Aurigo,
Badalucco, Triora, Montalto Ligure, Ranzo, Borghetto d'Arroscia,
Vessalico, Aquila di Arroscia.
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla
sottodenominazione «Riviera dei Fiori» comprende i seguenti comuni in
provincia di Imperia: Airole, Apricale, Aquila d'Arroscia, Armo,
Aurigo, Badalucco, Baiardo, Bordighera, Borghetto d'Arroscia,
Borgomaro, Camporosso, Caravonica, Carpasio, Castellaro,
Castelvittorio, Ceriana, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia,
Cipressa, Civezza, Costarainera, Diano Aretino, Diano Castello, Diano
Marina, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Isolabona,
Lucinasco, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso Pian Latte,
Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pietrabruna, Pieve di
Teco, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, Prela', Ranzo, Rezzo, Riva
Ligure, Rocchetta Nervina, San Bartolomeo al Mare, San Biagio della
Cima, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Seborga,
Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Vasia,
Ventimiglia, Vessalico, Villa Faraldi e la parte del territorio dei
comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora delimitato
a nord dal crinale alpino.
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla
sottodenominazione «Albenganese» comprende i seguenti comuni:
Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco,
Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo,
Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga,
Zuccarello e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di
Rocca Barbena delimitato a nord dal crinale appenninico.
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto alla
sottodenominazione «Finalese» comprende tutto il territorio dei
comuni di: Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio
Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Oroco
Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi
Portio e la parte del territorio del comune di Calice Ligure
delimitato a nord dal crinale appenninico.
Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere
quelli tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a 110 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata per i vini bianchi Pigato e Vermentino ed a
q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini
rossi Ormeasco e Rossese.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per il
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La resa massima delle uve in vino deve essere superiore al 70% per
tutti vini «Riviera ligure di ponente».
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato,
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Liguria annualmente, prima della vendemmia, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e
tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo' fissare
produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal
presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole
zone geografiche o a tipi di vino, dandone comunicazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini ed agli organi di
vigilanza.
Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuale
nell'interno della zona di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Riviera ligure di ponente» delimitata nell'art.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.
Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a
preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione
alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 per i vini
Ormeasco, Rossese, Vermentino e Pigato.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco puo' essere ottenuto
con la tradizionale vinificazione parziale in bianco che conferisce
ad esso colore rosato e puo' portare, in tal caso, la menzione
specifica tradizionale «Sciac-tra'» che distingue tale tipologia.
Art. 6. - I vini di cui all'art. 1 all'atto della loro immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Riviera ligure di ponente» Ormeasco:
colore: rosso rubino vivo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo, di discreto
corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
«Riviera ligure di ponente» Ormeasco Sciac-tra':
colore: rosa corallo;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
«Riviera ligure di ponente» Pigato:
colore: giallo Paglierino piu' o meno carico;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo-mandorlato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
«Riviera ligure di ponente» Rossese:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
«Riviera ligure di ponente» Vermentino:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con
proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7. - Il vino «Riviera ligure di ponente» Ormeasco derivante da
uve aventi una gradazione alcoolica minima naturale di 12 ed immesso
al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5,
puo' portare la qualificazione aggiuntiva «superiore». Il vino
«Riviera ligure di ponente» Ormeasco superiore non puo' essere
immesso al consumo prima del 19 novembre dell'anno successivo a
quello della vendemmia.
Art. 8. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «riserva».
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Fatto
salvo l'uso di nomi aziendali non e' consentito l'uso di altre
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, tenute, zone e localita', comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3.
Le bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5
litri, contenenti vini «Riviera ligure di ponente» di cui al presente
disciplina, in vista della vendita devono essere, anche per quanto
riguarda il confezionamento e la presentazione, consoni ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Riviera
ligure di ponente» puo' figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve, purche' documentabile. Tale indicazione e'
obbligatoria per i vini designati in conformita' dell'art. 7 del
presente disciplinare e quelli posti in commercio con una delle
sottodenominazioni di cui all'art. 3.

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