Riviera Ligure Dop - Controlli effettuati da CeRSAA
“CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” con sede in Savona, via Quarda Superiore n.16, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 123 del 23 gennaio 1997.
Designazione “CeRSAA – Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Area Made in
Quality” quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta
“Riviera Ligure” riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”,
riferita all’olio extravergine di oliva;
Visto il Regolamento (UE) n. 718 della Commissione del 20 luglio 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante “Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate”, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto n. 14150 del 2 ottobre 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 2 ottobre 2019, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n.138 del 22 luglio 2022 con la quale il “Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Rivera Ligure” ha confermato, quale struttura di controllo della denominazione di origine protetta “Riviera Ligure” CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality”,
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Designazione)
“CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” con sede in Savona, via Quarda Superiore n.16, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) 123 del 23 gennaio 1997.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 2 ottobre 2022.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 4
(Vigilanza)
“CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “CeRSAA – Centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola Area Made in Quality” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)