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Riviera Ligure Dop - Controlli da CCIAA Genova Savona Imperia La Spezia - 2013

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Riviera Ligure Dop

Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia  coordinate dalla Unioncamere"sono designate quali autorita' pubbliche ad espletare le funzioni di controllo,  previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta "Riviera  Ligure", registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 settembre 2013  

Designazione delle "Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla
Unioncamere Liguria" ad effettuare i controlli per la denominazione
di origine protetta "Riviera Ligure". (13A07889)

(GU n.232 del 3-10-2013)
 
 




IL DIRETTORE GENERALE
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui
all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono
automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui
all'art. 11 del presente regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997 con il quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta "Riviera Ligure" e il successivo regolamento (UE)
n. 718 del 20 luglio 2011 con il quale e' stata approvata la modifica
del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n.
1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e
alimentari;
Visto il decreto 17 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2009, con il
quale le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate dalla Unioncamere
Liguria" sono state designate quali autorita' pubblica ad effettuare
i controlli per la denominazione protetta "Riviera Ligure";
Visto il decreto 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, con il quale e' stata prorogata
la designazione triennale rilasciata alle sopra citate Camere di
Commercio con decreto 17 febbraio 2009;
Considerato che il Consorzio per la Tutela dell'olio extravergine
di oliva DOP Riviera Ligure ha confermato le "Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La
Spezia" quali strutture di controllo e di certificazione della
denominazione di origine protetta "Riviera Ligure" ai sensi dei
citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;
Considerato che le "Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" hanno predisposto
il piano di controllo per la denominazione "Riviera Ligure"
conformemente allo schema tipo di controllo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione;

Decreta:

Art. 1

Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate dalla Unioncamere"
sono designate quali autorita' pubbliche ad espletare le funzioni di
controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.
1151/2012 per la denominazione protetta "Riviera Ligure", registrata
in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio
1997.

Art. 2

La presente designazione comporta l'obbligo per le "Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona,
Imperia e La Spezia"del rispetto delle prescrizioni previste nel
presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma
4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita'
nazionale competente.

Art. 3

1. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" non possono modificare le
modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati
nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta
"Riviera Ligure", cosi' come depositati presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
2. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" comunicano e sottopongono
all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il
personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del Comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di
emanazione del presente decreto.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare Le "Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti
nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre
1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di
designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, le
sopra citate Camere di commerci sono tenute ad adempiere a tutte le
disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5

1. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" comunicano con immediatezza,
e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le
attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Riviera
Ligure" anche mediante immissione nel sistema informatico del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.
2. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" immettono nel sistema
informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale dell'attivita' certificativa.
3. Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" trasmetteranno i dati
relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo
della denominazione "Riviera Ligure" a richiesta del Consorzio di
tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e,
comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6

Le "Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Genova, Savona, Imperia e La Spezia" sono sottoposte alla vigilanza
esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua
emanazione.
Roma, 19 settembre 2013

Il direttore generale: La Torre

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