Robiola di Roccaverano Dop - Controlli da INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc Coop - 2023
INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la Dop Robiola di Roccaverano
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
Autorizzazione all’organismo denominato “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VICO 1
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 10 luglio 1996 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano”;
Visto il Regolamento (UE) n. 855 della Commissione del 4 agosto 2014 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 – Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e successive modifiche;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Visto il decreto n. 9279816 del 30 ottobre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano” registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 ottobre 2020, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota trasmessa il 24 ottobre 2023 con la quale il “Consorzio per la Tutela del Formaggio
Roccaverano DOP” ha confermato, quale struttura di controllo per la denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano”, “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.”;
Vista la nota n. 0634664 del 2 dicembre 2021 con la quale l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida per la redazione dei piani di controllo dei prodotti lattiero caseari a Indicazione Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare tutti i piani di controllo del settore alle linee guida, ordinariamente, al momento dell’eventuale modifica degli stessi, e comunque entro e non oltre il tempo tecnico utile per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate per ciascun prodotto a Indicazione Geografica;
Considerato che il piano dei controlli adeguato alle citate linee guide e il tariffario, predisposti da “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.”, approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” con sede in Moretta, p.za Carlo Alberto Grosso n.82, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta “Robiola di Roccaverano”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 10 luglio 1996.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” non può modificare la compagine sociale e lo
statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” sottopone ad approvazione le variazioni
concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” comunica all’Amministrazione le modifiche
relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi
collegiali.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 30 ottobre 2023.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 4
(Vigilanza)
“INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” comunica in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari –ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione
competente le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
2. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “INOQ - Istituto Nord Ovest Qualità Soc.Coop.”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore dell’Ufficio VICO 1
Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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