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Robiola di Roccaverano Dop - Protezione a titolo transitorio a livello nazionale accordata - 2006

Pubblicato da disciplinare
Robiola di Roccaverano

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato  dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della DOP Robiola di Roccaverano, che recepisce le  modifiche richieste Consorzio per la tutela del formaggio di Roccaverano e che si allega al presente decreto.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 gennaio 2006  

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta «Robiola di Roccaverano», registrata con regolamento (CE) n.
1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

(GU n.27 del 2-2-2006)
 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del
1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di
origine protetta «Robiola di Roccaverano», ai sensi dell'art. 17 del
predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del
formaggio di Roccaverano, con sede in Roccaverano (Asti), via Roma n.
8, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» nel
quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92;
Vista la nota protocollo n. 64914 del 12 settembre 2005, con la
quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo
che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al
citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato
all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Vista l'istanza del 10 gennaio 2006, con la quale il Consorzio
richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a
titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e
futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda di modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano», ricadendo
la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine
protetta «Robiola di Roccaverano», in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio per la
tutela del formaggio di Roccaverano, assicuri la protezione a titolo
transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta «Robiola di
Roccaverano», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa
che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:


Art. 1.


E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Robiola di Roccaverano», che recepisce le modifiche richieste
Consorzio per la tutela del formaggio di Roccaverano e che si allega
al presente decreto.

Art. 2.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Robiola di Roccaverano», ricade sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2006

Il direttore generale: La Torre

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO ROBIOLA DI ROCCAVERANO -
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP).

La denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» e'
riservata esclusivamente al formaggio prodotto, stagionato e
marchiato nella zona di produzione e che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La DOP «Robiola di Roccaverano» si presenta cilindrica a facce
piane leggermente orlate con scalzo leggermente convesso. Il diametro
delle facce e' compreso tra 10 e 13 cm, con altezza dello scalzo da
2,5 a 4 cm. Il peso di una forma varia dai 250 ai 400 grammi.
Questi parametri sono riferiti al termine del periodo minimo di
maturazione.
La Robiola di Roccaverano si produce per l'intero arco dell'anno,
e' un formaggio ottenuto con l'impiego della cagliata lattica, fresco
sottoposto a maturazione, affinatura o stagionatura.
Le caratteristiche sensoriali del formaggio «Robiola di
Roccaverano», in base al grado di maturazione, vengono distinte in:
Prodotto fresco:
Crosta: puo' presentarsi sotto forma di una lieve fioritura
naturale di muffe o essere inesistente.
Aspetto esteriore: bianco latte oppure paglierino.
Pasta: di colore bianco latte.
Struttura: cremosa, morbida.
Sapore e aroma: delicato, saporito e/o leggermente acidulo.
Prodotto affinato o stagionato:
Crosta: presenta una fioritura naturale di muffe.
Aspetto esteriore: bianco crema, paglierino oppure leggermente
rossiccia.
Pasta: di colore bianco latte.
Struttura: morbida e leggermente compatta con il protrarsi della
stagionatura, puo' essere cremosa nel sottocrosta.
Sapore e aroma: saporito.
Prodotto secco:
Crosta: secca e dura.
Aspetto esteriore: paglierino o rossiccia.
Pasta: di colore crema e/o giallo.
Struttura: compatta.
Sapore e aroma: fortemente saporito.
Nella Robiola di Roccaverano gli aromi ed i sapori si presentano
decisi fino al piccante in funzione della stagionatura.
I parametri di riferimento per la Robiola di Roccaverano relativi
al grasso, alle sostanze proteiche e alle ceneri sono:
grasso: minimo 40% sul secco;
sostanze proteiche: minimo 34% sul secco;
ceneri: minimo 3% sulla materia secca.
Per la produzione della Robiola di Roccaverano si adopera latte
crudo intero di capra delle razze Roccaverano e Camosciata Alpina e
loro incroci, di pecora di razza Pecora delle Langhe e di vacca delle
razze Piemontese e Bruna Alpina e loro incroci, proveniente
esclusivamente dall'area di produzione, con le seguenti percentuali:
latte crudo intero di capra in purezza o in rapporto variabile in
misura minima del 50% con latte crudo intero di vacca e/o pecora in
misura massima del 50%, proveniente da mungiture consecutive,
effettuate in un arco di tempo tra le 24 e le 48 ore.
L'alimentazione degli ovi-caprini e' ottenuta dal pascolamento
degli animali nel periodo compreso fra il 1° marzo ed il 30 novembre
e dall'utilizzo di foraggi verdi e/o conservati e granella di
cereali, leguminose, oleose e loro trasformazioni.
Gli appezzamenti di prato, prato-pascolo e bosco devono essere
iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo di controllo.
L'alimentazione delle vacche puo' essere costituita dal
pascolamento e da foraggi verdi e/o conservati e granella di cereali,
leguminose, oleose e loro trasformazioni.
L'alimentazione di tutti gli animali deve provenire dalla zona di
produzione per una quota percentuale superiore all'80%. E' vietato
l'uso di insilati di mais e di foraggio. Tutta l'alimentazione degli
animali non deve contenere organismi geneticamente modificati.
E' vietato l'utilizzo di latte proveniente da allevamenti senza
terra.
Durante tutte le fasi di lavorazione non e' consentito l'uso di
pigmenti, coloranti e di aromi particolari.
Il latte, eventualmente inoculato con culture di fermenti lattici
naturali ed autoctoni dell'area di produzione (lattoinnesti e/o
sieroinnesti), e' addizionato con caglio di origine animale non prima
che sia iniziato il processo di acidificazione e ad una temperatura
compresa tra i 18 0C e i 24 0C e viene lasciato a riposo, alla stessa
temperatura, per un tempo di coagulazione da 8 a 36 ore in funzione
delle condizioni climatiche ed ambientali di lavorazione. Si procede
quindi delicatamente al trasferimento della cagliata acida in
appositi stampi forati muniti di fondo. Prima della formatura puo'
essere effettuato uno spurgo del siero per sgocciolamento in tele a
trama fine. La sosta negli stampi si protrae fino a 48 ore con
rivoltamenti periodici al fine di favorire lo spurgo del siero.
La salatura deve essere effettuata a secco sulle due facce del
prodotto durante i rivoltamenti oppure al termine del processo di
formatura. La maturazione naturale viene effettuata conservando il
prodotto fresco in appositi locali per almeno tre giorni dal momento
della messa negli stampi. Dal quarto giorno dalla messa negli stampi
e' consentita la vendita o la prosecuzione della maturazione in
azienda e/o a carico degli affinatori (stagionatori). A partire dal
quarto giorno dalla messa negli stampi e' consentito l'uso di
vegetali aromatizzanti. La Robiola di Roccaverano e' considerata
stagionata a partire dal decimo giorno dalla messa negli stampi. La
Robiola di Roccaverano e' considerata secca quando ha raggiunto una
maturazione di almeno trenta giorni dalla messa negli stampi.
All'atto dell'immissione al consumo, al formaggio deve essere
applicato, a sigillo della confezione, il logo comunitario adesivo.
Il logo della denominazione e' costituito da una «R» stilizzata. Nel
simbolo grafico della «R» maiuscola stilizzata di colore marrone, e'
disegnata una torre con i merli sovrastanti ispirata alla storica
torre del Comune di Roccaverano; l'occhiello della «R» rappresenta
una forma di Robiola di Roccaverano e nella gamba sottostante un
fregio colorato di verde e di giallino/verde che ricorda i prati e
l'andamento sinuoso tipico delle colline della Langa. Il tutto
inserito in una corona circolare di colore verde scuro recante la
scritta in bianco a carattere maiuscolo «ROBIOLA DI ROCCAVERANO» e
con in basso al centro un piccolo fiore stilizzato di colore bianco.
Tutto il logo e' stampato su sfondo bianco. Alla base del logo
comunitario viene riportato il codice identificativo dell'azienda
produttrice e il numero progressivo di marchiatura: su sfondo ocra
per la Robiola di Roccaverano prodotta con solo latte di capra, e su
sfondo bianco per quelle ottenute da latte misto.
Solo a seguito di tale marchiatura il prodotto potra' essere
immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta «Robiola
di Roccaverano».
Ogni singola forma viene immessa al consumo intera, confezionata
e marchiata. Qualora il formaggio «Robiola di Roccaverano» venga
trasferito non confezionato a stagionatori e/o affinatori, comunque
operanti all'interno della zona di produzione per il proseguimento
della maturazione, deve essere accompagnato da un documento
riportante:
il numero di forme prodotte con latte caprino e/o il numero di
forme di latte misto;
la dicitura «Robiola di Roccaverano»;
il numero dei rispettivi loghi comunitari nonche' l'indicazione
della loro numerazione progressiva.
I prodotti ottenuti dall'elaborazione del prodotto a
denominazione sono immessi al consumo in confezioni recanti il
riferimento alla denominazione senza l'apposizione del logo
comunitario a condizione che:
il prodotto a denominazione costituisca il componente esclusivo
della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione siano autorizzati
dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla
registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla
tutela dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo stesso
consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi
registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e
forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del
reg. (CEE) n. 2081/92.
La zona di provenienza del latte, di trasformazione, di
raggiungimento dei termini di maturazione previsti, il
confezionamento e la marchiatura comprende il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Provincia di Asti: Bubbio, Cessole, Loazzolo, Mombaldone,
Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi,
Serole e Vesime.
Provincia di Alessandria: Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino,
Merana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno ed il territorio
del comune di Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente
Erro.

Robiola di Roccaverano

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