Roero Docg - richiesta di modifica -degli articoli 2 e 8 del disciplinare - Parere 2006
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della Docg Roero ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere favorevole al suo accoglimento
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero».
(GU n.4 del 5-1-2006)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad
ottenere la modifica degli articoli 2 e 8 del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita
«Roero»;
Ha espresso nel corso della riunione del 15 dicembre 2005, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il testo modificato degli
articoli 2 e 8, del disciplinare di produzione di che trattasi, come
riportato nell'allegato annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana, 10 - 00187 Roma,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 8 DEL DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E
GARANTITA «ROERO».
Art. 2.
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» senza
altra specificazione e' riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo minimo 95%.
Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le
uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla
coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
La denominazione di origine controllata e garantita «Roero»
Arneis e' riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno Arneis.
Art. 8.
Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Roero», ai fini della
commercializzazione, devono essere di forma tradizionale, di
capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma con l'esclusione del
contenitore da 200 cl.
E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre
in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il
prestigio del vino.
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