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Romagna Doc - Modifica disciplinare

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Romagna doc

Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini Romagna

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 8 gennaio 2019  

Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Romagna». (19A00446)

(GU n.21 del 25-1-2019)
 
 



IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo
n. 61/2010;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli
atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti
dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento
(UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di
esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle
proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non
rilevanti, per le quali sara' prevista la definizione a livello
nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge
n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per
l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari
dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali
applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione
europea;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP,
concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini
DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli
stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei
relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E.
ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della DOP «Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero, con il quale e' stato modificato il
disciplinare della predetta DOP;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2016 concernente
l'autorizzazione all'ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza
(RA), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC
«Romagna», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e
dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi
delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica
del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 22
marzo 2016;
Vista la nota della Regione Emilia-Romagna pervenuta il 1° marzo
2018 assunta al protocollo con il n. 14490, con la quale e' stata
trasmessa la domanda del consorzio vini di Romagna nel rispetto della
procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
DOC dei vini «Romagna», concernente alcune modifiche sostanziali ed
una modifica minore all'art. 8 dei disciplinari di produzione delle
sottozone «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del Sole»,
«Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo»,
«Predappio», «San Vicinio», «Serra», allegati al disciplinare di
produzione della DOC in questione, che non comporta alcuna modifica
al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante norme
concernenti i dispositivi di chiusura per i prodotti che riportano il
nome delle sopra citate sottozone;
Vista la successiva nota della Regione Emilia-Romagna del 6 luglio
2018, con la quale e' stata trasmessa la domanda del consorzio vini
di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere una
ulteriore modifica all'art. 7 dei disciplinari di produzione delle
sopra menzionate sottozone, che non comporta alcuna modifica al
documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1,
lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante
l'etichettatura dei prodotti designati con il nome delle sopra
menzionate sottozone;
Vista l'ulteriore domanda del consorzio vini di Romagna, trasmessa
con nota della Regione Emilia-Romagna del 5 dicembre 2018, con la
quale e' stato richiesto che per le modifiche contenute agli articoli
7 ed 8 dei disciplinari delle sottozone in questione allegati al
disciplinare della DOC dei vini «Romagna», sia applicata la procedura
semplificata stabilita ai sensi dell'art. 10, comma 8 del decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il nulla osta della Regione Emilia-Romagna sulla predetta
richiesta del consorzio di tutela, espresso con la citata nota del 5
dicembre 2018;
Considerato che per le modifiche rilevanti di cui agli articoli 1,
2, 4, 5 e 6 del disciplinare della DOC in questione si rimanda alla
procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, mentre per le predette modifiche minori
sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate,
di cui all'art. 10, comma 8, del piu' volte citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a
supporto delle citate modifiche minore e ritenuto che la stessa
documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal
citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e,
in particolare, per la medesima richiesta:
e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di
pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia-Romagna, in
conformita' all'art. 6 del predetto decreto;
e' stato acquisito il parere favorevole della citata regione, ai
sensi del comma 3 dell' art. 6 del menzionato decreto;
sono state ritenute valide le motivazioni alle modifiche
proposte, che risultano conformi alle rispettive vigenti norme
nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano
misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta
istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare
con provvedimento nazionale le citate richieste di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine
controllata «Romagna», in particolare nel rispetto dell'art.
118-octodecies, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.
1234/2007;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del
Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento
(CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Agli articoli 7 ed 8 degli allegati al disciplinare di
produzione della Denominazione di origine controllata dei vini
«Romagna», relativi ai disciplinari delle sottozone citate nelle
premesse, cosi' come consolidato con la proposta di modifica di cui
al provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, resa applicabile dal
decreto ministeriale 31 maggio 2016 concernente le disposizioni di
etichettatura transitoria richiamato in premessa, sono apportate le
modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del
Ministero.
3. La modifica al disciplinare della DOP «Romagna» di cui al comma
1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione qualita'
- Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini
dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla
stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e
3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure
richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2019

Il dirigente: Polizzi

Allegato

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Romagna»

a) Il testo dell'art. 7 - Designazione e presentazione dei
disciplinari di produzione delle sottozone «Bertinoro»,
«Brisighella», «Castrocaro e Terra del Sole», «Cesena», «Longiano»,
«Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San
Vicinio», «Serra»:
«7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica
aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC "Romagna".»,
e' sostituito dal seguente testo:
«7.1. La specificazione Riserva deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC
"Romagna".».
b) Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona
«Bertinoro»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Bertinoro Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Bertinoro anche Riserva,
e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona
«Brisighella»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Brisighella Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Brisighella anche
Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura
previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Castrocaro
e Terra del Sole»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Castrocaro e Terra del
Sole Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata
unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Castrocaro e Terra del
Sole anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi
di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Cesena»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Cesena Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Cesena anche Riserva, e'
consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Longiano»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Longiano Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Longiano anche Riserva,
e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Meldola»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Meldola Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Meldola anche Riserva,
e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona
«Modigliana»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Modigliana Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Modigliana anche
Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura
previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Marzeno»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Marzeno Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Marzeno anche Riserva,
e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Oriolo»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Oriolo Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Oriolo anche Riserva, e'
consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona
«Predappio»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Predappio Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Predappio anche Riserva,
e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «San
Vicinio»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese San Vicinio Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese San Vicinio anche
Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura
previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Serra»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Serra Riserva, la
chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi
di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Serra anche Riserva, e'
consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti
dalla normativa vigente.».

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