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Romagna Dop

Pubblicato da disciplinare

Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella
villa “Le Fontane” di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione “Romagna” comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«ROMAGNA»

Numero di riferimento: PDO-IT-A0507-AM04

Data della comunicazione: 9.10.2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Nuove tipologie di vino spumante

Descrizione:

Nell’ambito della categoria di vino spumante, già prevista, si inseriscono le seguenti nuove tipologie:

Romagna Bianco Spumante e Romagna Rosato Spumante.

Motivi:

L’area di produzione della DOP Romagna è fortemente vocata alla coltivazione dei vitigni Trebbiano e Sangiovese che costituiscono la base ampelografica delle nuove tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante.

Pertanto con questa modifica si vuole dare la possibilità ai produttori di poter rivendicare le nuove tipologie spumante già presenti da tempo nel territorio della DOP, e che hanno dimostrato, grazie alla preparazione professionale dei produttori, e alla qualità del vino prodotto, tutta la loro valenza.

La produzione dei vini della DOP Romagna si arricchisce pertanto nell’ambito delle Categorie di vino già presenti nel disciplinare di nuove tipologie, ciò permetterà inoltre di proporre una gamma di prodotti più ampia e maggiormente rispondente alle esigenze del mercato.

Detta modifica riguarda il disciplinare agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed il documento unico alla sezione 1.4 descrizione dei vini.

2.   Varietà di vite

Descrizione:

Sono state definite le varietà di vite che concorrono alle basi ampelografiche per la produzione delle nuove tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante, come segue:

minimo 70 % dai vitigni Trebbiano (per il Bianco Spumante) e Sangiovese (per il Rosato Spumante), possono essere accompagnati da taluni vitigni (30 %) idonei alla coltivazione nella regione Emilia Romagna, con limitazione all’uso del vitigno Manzoni bianco a max il 10 % e del vitigno Famoso a max il 5 %.

Motivi:

Dalla sperimentazione prodotta dal Consorzio di tutela della denominazione, la base ampelografica come sopra definita ha dimostrato di ottenere prodotti di buon livello in zuccheri, accompagnati da adeguati livelli di acidità, idonea alla spumantizzazione.

Detta modifica riguarda il disciplinare all’articolo 2 e non riguarda il documento unico.

3.   Zona di produzione delle uve per le tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante

Descrizione:

È stata indicata la zona di produzione delle nuove tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante che coincide con la vigente zona di produzione della tipologia Romagna Trebbiano e, in parte, con la zona di produzione del Romagna Sangiovese puntualmente descritte all’articolo 3 comma 5, del disciplinare di produzione.

Motivi:

L’area di coltivazione delle uve per l’ottenimento delle tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante è stata ricondotta alla stessa area del Romagna Trebbiano che comprende, in parte, la zona di produzione del Romagna Sangiovese. La conformazione di questa area di produzione, compresa a sud della Via Emilia, è prevalentemente pianeggiante e lievemente collinare; in tale area è stata riscontrata la migliore produzione di vini spumanti.

Si tratta di una modifica che non amplia la zona di produzione delle uve ma meglio identifica l’areale di produzione delle nuove citate tipologie.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 3, e non riguarda il documento unico.

4.   Densità di piante di vite per ettaro

Descrizione:

Per le tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante è stata indicata la densità di viti per ettaro a minimo 2.500.

Motivi:

Al pari delle altre tipologie della DOC Romagna, è stato riscontrato che la densità di minimo 2.500 viti ad ettaro, consente di ottenere uve, qualitativamente e quantitativamente, ottimali per la produzione di vini spumanti.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 4, e non riguarda il documento unico.

5.   Rese di uva ad ettaro e titolo alcolometrico naturale minimo

Descrizione:

Per le nuove tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante, è stata stabilita la resa massima di 18 tonnellate ad ettaro, ed un titolo alcolometrico naturale minimo delle uve di 9,5 % vol.

Motivi:

La resa ed il titolo alcolometrico naturale sopra indicati, così come evidenziato dalle analisi chimico fisiche ed organolettiche svolte presso le aziende vitivinicole del territorio, sono ottimali all’obiettivo enologico della spumantizzazione.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 4, ed il documento unico alla sezione 1.5.2 - rese massime.

6.   Zona di elaborazione per le tipologie frizzante e spumante

Descrizione:

Per le tipologie di vini frizzanti e spumanti, è stata estesa alle regioni Marche, Lombardia, Piemonte e Veneto, la possibilità di effettuare le relative operazioni di elaborazione e di imbottigliamento; dette regioni sono infatti limitrofe alla regione Emilia Romagna ove già le predette operazioni hanno luogo.

Motivo:

In conformità con la normativa dell’Unione europea e nazionale vigente, la modifica consente alle aziende presenti nel territorio della DOP Romagna che intendono produrre le tipologie spumante e frizzante, di avvalersi di ulteriori strutture e attrezzature all’avanguardia al fine di ottenere sinergie operative ed il migliore risultato commerciale.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5, ed il documento unico alla sezione 1.9.

7.   Resa di uva in vino

Descrizione:

Per le nuove tipologie di vini Bianco Spumante e Rosato Spumante, è stata prevista la resa massima di uva in vino al 70 % pari a 12600 litri rivendicabili ad ettaro.

Motivo: Si tratta della resa derivante dalla trasformazione dell’uva (18 t/ha) in vino espressa in litri.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5, ed il documento unico alla sezione 1.5.2.

8.   Metodi di elaborazione

Descrizione:

Per i vini a Romagna Bianco Spumante e Romagna Rosato Spumante, sono stati indicati i seguenti metodi di elaborazione: fermentazione in bottiglia, con il metodo tradizionale o metodo classico, e fermentazione in autoclave, in conformità alle norme unionali e nazionali.

Motivi:

La descrizione in positivo nel disciplinare dei metodi di elaborazione degli spumanti, costituisce una migliore informazione per gli operatori.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5, e non riguarda il documento unico.

9.   Fermentazione e rifermentazione

Descrizione:

È consentito effettuare la fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati e dei vini nuovi ancora in fermentazione, destinati alla produzione delle seguenti tipologie appartenenti alla categoria «vino»: «Romagna» Cagnina, «Romagna» Pagadebit amabile e «Romagna» Sangiovese Passito, anche al di fuori del termine del 31 dicembre del relativo anno di vendemmia, fissato dalla vigente normativa nazionale.

Motivi:

Si tratta di una deroga, prevista dalla normativa nazionale vigente, che permette che le citate fermentazioni e rifermentazioni possano avvenire al di fuori del termine stabilito del 31 dicembre di ogni anno, purché ne sia data una immediata comunicazione all’autorità di controllo.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5, e non riguarda il documento unico.

10.   Tipologia Sangiovese passito

Descrizione:

È consentito effettuare la pigiatura delle uve destinate alla produzione della tipologia «Romagna» Sangiovese Passito e la successiva fermentazione al di fuori del termine del 31 dicembre di ogni anno, fissato dalla vigente normativa nazionale.

Motivi:

Per tale tipologia, che prevede un periodo di appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, è necessario consentire che le operazioni di pigiatura possano essere effettuate anche oltre il termine del 31 dicembre.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 5, e non riguarda il documento unico.

11.   Caratteristiche al consumo tipologie Romagna Bianco Spumante e Romagna Rosato Spumante

Descrizione:

sono state inserite le seguenti caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche delle nuove tipologie Bianco Spumante e Rosato Spumante.

“Romagna” Bianco Spumante

Spuma: fine e persistente

Colore: paglierino più o meno intenso

Odore: fine e delicato

Sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Acidità totale minima: 5 g/l

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

“Romagna” Rosato Spumante

Spuma: fine e persistente

Colore: rosato più o meno intenso

Odore: fine e delicato

Sapore: da brut nature a secco, sapido e armonico

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Acidità totale minima: 5 g/l

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Motivi:

Le caratteristiche chimico fisiche ed organolettiche indicate, sono il risultato di numerose sperimentazioni derivate da vini base con uve per la maggior parte Trebbiano (per lo spumante Bianco) e Sangiovese (per lo spumante Rosato) e rientrano nei parametri delle norme dell’UE e nazionali.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 6, ed il documento unico alla sezione 1.4. descrizione dei vini.

12.   Indicazione dell’annata di produzione

Descrizione:

L’esclusione dell’indicazione dell’annata di produzione delle uve, è stata estesa anche alle nuove tipologie Romagna Bianco Spumante e Romagna Rosato Spumante.

Motivi:

Al fine di uniformare le nuove tipologie (Bianco Spumante) (Rosato Spumante) alle altre tipologie già presenti (Trebbiano Spumante) (Trebbiano Frizzante), è stato specificato che può essere omessa in etichetta l’annata di produzione delle uve, ai sensi della normativa nazionale che consente tale possibilità per i vini spumanti non millesimati, e per i frizzanti.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 7, e non riguarda il documento unico.

13.   Etichettatura

Descrizione:

Per la tipologia Romagna Bianco Spumante è prevista la facoltà di riportare in etichetta la specificazione del colore Bianco.

Motivi: è lasciata al produttore la facoltà di indicare il colore riferito al vino spumante in questione.

Descrizione:

Per la tipologia «Romagna» Rosato Spumante è previsto l’obbligo di riportare in etichetta la specificazione del colore «Rosato»o «Rosé».

Motivi: si ritiene opportuno indicare il colore, al fine di identificare la specificità del prodotto.

Le modifiche riguardano il disciplinare all’articolo 7, e non riguardano il documento unico.

14.   Specifiche disposizioni sul confezionamento

Descrizione:

L’articolo 8 comma 2 del disciplinare di produzione:

«Per i vini DOC «Romagna» Trebbiano, «Romagna» Pagadebit e «Romagna» Sangiovese è consentito l’uso dei contenitori idonei a venire al contatto con gli alimenti, non inferiore a 2 litri e non superiore a 6 litri, in conformità alle normative dell’UE e nazionali.».

è modificato come segue:

«Per i vini DOC «Romagna» Trebbiano, «Romagna» Pagadebit e «Romagna» Sangiovese è consentito anche l’uso dei contenitori alternativi al vetro, idonei a venire al contatto con gli alimenti, di capacità compresa fra 2 e 6 litri, in conformità alle normative dell’Unione europea e nazionale.»

Motivi:

Si tratta di una modifica formale al fine di indicare con maggiore precisione le capacità dei contenitori.

La modifica riguarda il disciplinare all’articolo 8, e non riguarda il documento unico.

15.   DOP Romagna - Unità Geografica Aggiuntiva Bertinoro adeguamenti

Descrizione:

È ammesso l’utilizzo della Unità Geografica Aggiuntiva Bertinoro anche per la tipologia Sangiovese base.

Motivi:

Con il riferimento al nome Bertinoro, quale unità geografica più piccola della zona della denominazione, vengono identificati i vini fermi con o senza specificazione riserva, prodotti con minimo il 95 % di uve Sangiovese.

Coerentemente la tipologia base senza specificazione riserva, viene indicata nel disciplinare.

La modifica riguarda il disciplinare della DOP Romagna - allegato 1 disciplinare dell’unità geografica aggiuntiva Bertinoro agli articoli 1,2, 3, 4,5,6 e non riguarda il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Romagna

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

«Romagna» Albana Spumante

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Albana spumante», ottenuto da mosti di uve parzialmente appassite, in bottiglia o in autoclave secondo quanto previsto dalle norme Comunitarie. È un vino di colore giallo dorato, con spuma fine e perlage persistente, con un odore caratteristico, deliziosamente fruttato, tipico del vitigno, di buona struttura e piacevole freschezza, con sapore, gradevole, vellutato, dolce ma mai stucchevole.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,0 % vol

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

6 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Cagnina

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Cagnina», ottenuto dalle uve Terrano, raccolte generalmente verso la fine di settembre, è un vino che è pronto per l’immissione al consumo già dopo la prima decade del mese di ottobre. Presenta un colore rosso violaceo, con intenso odore vinoso caratteristico con ricordi di marasca e lampone e con un sapore dolce, un po’ tannico con gradevole vena acidula.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 %vol

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

8,5

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Pagadebit (anche amabile e frizzante)

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Pagadebit», ottenuto dalle uve Bombino bianco, è un vino di colore giallo paglierino più o meno carico, secondo l’età e la vinificazione, con un odore fresco e fragrante con sentore di biancospino, tipico del vitigno e con sapore che può essere da secco (anche frizzante) ad amabile, gradevole e delicato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Pagadebit Bertinoro

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Pagadebit Bertinoro», ottenuto dalle uve Bombino bianco prodotte nell’areale di Bertinoro, è un vino di colore giallo paglierino più o meno carico, secondo l’età e la vinificazione, con un odore fresco e fragrante con sentore di biancospino, tipico del vitigno e con sapore, che può essere secco o amabile anche frizzante, gradevole, delicato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

“Romagna” Sangiovese

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Sangiovese»,ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, è un vino di colore rosso rubino con riflessi violacei, con odore ampio e vinoso, arricchito da un sentore delicato che talvolta ricorda la viola, leggermente erbaceo da giovane ed un sapore elegante, pieno, gradevolmente tannico in gioventù e con un altrettanto gradevole retrogusto amarognolo.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Sangiovese novello

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Sangiovese novello», ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, vinificate con la tecnica della macerazione carbonica, è un vino di colore rosso rubino, con odore vinoso, intenso tipico dei prodotti vinificati con tale tecnica, e con un sapore secco o leggermente abboccato per la presenza di un modesto contenuto in zuccheri residui, come consentito dalle norme di legge che ne disciplinano la produzione.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 %vol

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Sangiovese Superiore

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Sangiovese Superiore», ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, è un vino di colore rosso rubino tendente al granato, talora con riflessi violacei, con odore vinoso arricchito da un sentore delicato che ricorda la viola ed un sapore pieno, corposo, pur tuttavia morbido ed elegante, con una leggera tannicità piacevole in gioventù, ed un gradevole accentuato retrogusto amarognolo.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 %vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Sangiovese Riserva (anche Superiore Riserva)

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Sangiovese Riserva», ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, è un vino di colore rosso rubino tendente al granato, che si attenua con l’età in sfumature porpora e aranciate, con fine bouquet etereo di vaniglia tipico dell’invecchiamento e sapore pieno, asciutto, armonico, di notevole carattere, spesso con sentore di legno derivato dai contenitori utilizzati per l’affinamento.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0 % vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Sangiovese passito

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese passito, ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, è un vino di colore rosso rubino, a volte con riflessi violacei, con un odore delicato che talvolta ricorda la viola ed un sapore armonico, con una gradevole tannicità

accompagnata da un piacevole e caratteristico retrogusto amarognolo; a volte è percettibile un sentore di legno derivato dai contenitori utilizzati per l’affinamento.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol;

zuccheri riduttori residui: da 6,0 a 20,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Sangiovese con le Unità geografiche aggiuntive

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Sangiovese con la menzione geografica aggiuntiva», ottenuto dalle uve del vitigno omonimo in areali ben delimitati, è un vino di colore rosso rubino con riflessi violacei, con odore ampio e vinoso, arricchito da un sentore delicato che ricorda la viola, leggermente erbaceo da giovane ed un sapore tipico dell’area di produzione, gradevolmente tannico in gioventù e con un altrettanto gradevole retrogusto amarognolo.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Romagna» Sangiovese Riserva con la menzione geografica aggiuntiva

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Sangiovese Riserva con la menzione geografica aggiuntiva», ottenuto dalle uve del vitigno omonimo in areali ben delimitati, è un vino di colore rosso rubino tendente al granato, che si attenua con l’età in sfumature porpora e aranciate, tipico dell’invecchiamento e sapore pieno, asciutto, armonico, di notevole carattere tipico dell’area di produzione, spesso con sentore di legno derivato dai contenitori utilizzati per l’affinamento.

titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,0 %vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

“Romagna” Trebbiano

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Trebbiano», ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, è un vino di colore giallo paglierino più o meno intenso, con odore vinoso, tenue e delicato ed un sapore sottile, sapido e armonico.

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5 % vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

“Romagna” Trebbiano spumante

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Trebbiano Spumante», ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, ricorrendo alla pratica della rifermentazione naturale in bottiglia o autoclave secondo le norme Comunitarie, è un vino di colore giallo paglierino più o meno intenso, con spuma persistente e fine perlage, con un odore fine, fresco, gradevole ed un sapore secco o abboccato in relazione alla specifica tipologia.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 %vol

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

“Romagna” Trebbiano frizzante

Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Trebbiano frizzante»,ottenuto dalle uve del vitigno omonimo, ricorrendo alla pratica delle rifermentazione naturale secondo le norme Comunitarie, è un vino di colore giallo paglierino più o meno intenso, con spuma fine e persistente, con un odore gradevole e delicato ed un sapore armonico e fresco.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

“Romagna” Bianco Spumante

Il vino «Romagna» Bianco Spumante presenta una spuma: fine e persistente ed un colore giallo paglierino più o meno intenso; si contraddistingue per l’odore: fine e delicato ed il sapore varia in base al tenore zuccherino da brut nature a secco, sapido e armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

“Romagna” Rosato Spumante

Il vino «Romagna» Rosato Spumante si presenta con una spuma fine e persistente. Il colore è rosato più o meno intenso con un odore fine e delicato. Il sapore varia in base al tenore zuccherino da brut nature a secco, sapido e armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.

Estratto non riduttore minimo: 15 g/l

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

ASSENTI

b.   Rese massime

Romagna Albana Spumante

45 ettolitri per ettaro

Romagna Cagnina

84,5 ettolitri per ettaro

Romagna Pagadebit e Pagadebit Bertinoro anche frizzante

98 ettolitri per ettaro

Romagna Sangiovese anche novello e riserva

98 ettolitri per ettaro

Romagna Sangiovese Superiore anche riserva

68,25 ettolitri per ettaro

Romagna Sangiovese con le unità geografiche aggiuntive

58,5 ettolitri per ettaro

Romagna Sangiovese Riserva con con le unità geografiche aggiuntive

52 ettolitri per ettaro

Romagna Sangiovese passito

60 ettolitri per ettaro

Romagna Bianco Spumante

126 ettolitri per ettaro

Romagna Rosato Spumante

126 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione «Romagna» comprende, in tutto o in parte, diversi Comuni delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Regione Emilia Romagna.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Bombino bianco B.

Terrano N.

Sangiovese N.

Trebbiano romagnolo B. - Trebbiano

Albana B.

8.   Descrizione del legame/dei legami

Romagna

Romagna Albana Spumante:

Fin al 1300 la Famiglia Baldi di Faenza ha posseduto terreni vitati nelle zone più fertili della Romagna. Fu tra le prime ad elevare il livello

qualitativo della produzione vinicola, tanto che altre famiglie gentilizie, non solo di Faenza e sebbene anch’esse produttrici, servivano i vini Baldi nelle occasioni speciali. All’inizio del ‘900 Francesco Baldi fu il primo produttore di spumante in Romagna, probabilmente Albana tagliata con altri vini; il suo spumante, prodotto in grandi quantità nella villa «Le Fontane» di Sarna di Faenza era venduto, grazie all’alto livello qualitativo in Romagna, a Bologna e veniva esportato in Francia e Russia, dove ricevette ambiti premi e riconoscimenti.

Romagna Cagnina:

La dominazione Bizantina potrebbe essere stata il momento in cui il Terrano d’Istria, vitigno base della Cagnina, si e diffuso in Romagna, quando cioè per la costruzione dei più importanti monumenti di Ravenna, si importavano grandi quantità di pietra calcarea dalla Dalmazia e dall’Istria. Già nel 1200 veniva prodotta in alcune piane del Cesenate, Forlivese e Ravennate. Diversi gli scritti e i componimenti poetici tra Ottocento e Novecento che attestano la diffusione e l’apprezzamento della Cagnina in Romagna.

Romagna Pagadebit (anche di Bertinoro e amabile e frizzante):

Il vitigno Bombino bianco è localmente detto Pagadebit da cui il nome del vino. Secondo Hohnerlein-Buchinger l’etimo sarebbe «produce tanto da pagare i debiti» poiché anche in condizioni climatiche avverse garantisce buona produzione. In particolare in Provincia di Forlì si facevano vigneti misti Albana e Pagadebit per compensare la carenza produttiva del primo. La prima citazione scritta di un Pagadebit in Romagna (tra le viti «de’ contorni di Rimino») è dell’Acerbi nel 1825. Nella Mostra ampelografica di Forlì del 1876 si confrontarono Pagadebit provenienti da diversi areali; storicamente è stata riconosciuta una particolare e pregevole tradizione del Pagadebit nell’areale di Bertinoro.

Romagna Sangiovese (anche superiore, Riserva, novello e passito):

È conservato all’Archivio di Stato di Faenza l’atto notarile del 1672 che cita in podere Fontanella di Pagnano, comune di Casola Valsenio, «tre filari di Sangiovese». Per alcuni linguisti assunse in Appennino tosco-romagnolo il nome «Sangue dei gioghi» cioè dei monti, contratto in dialetto locale in «sanzves». Secondo Beppe Sangiorgi, le prime citazioni del Sangiovese in Romagna riguardano l’area faentina imolese. Nel 1839 il Gallesio giunse a Forlì da Firenze e descrisse i vigneti incontrati «le vigne sono tutte a ceppi bassi e sono per la maggior parte di Sangiovese di Romagna». Vecchi testi di viticoltura identificano un Sangiovese in Romagna con caratteristiche proprie, vinificato in purezza, contrariamente a quanto si faceva altrove.

Romagna Trebbiano (anche frizzante e spumante):

L’introduzione del Trebbiano risale probabilmente agli Etruschi e ai Romani che impiantarono viti dopo la bonifica e l’appoderamento delle terre: fu dunque vino dei legionari. Nel 1305 Pier de Crescenzi scrive di un’uva bianca detta «tribiana»; nello stesso secolo si parla di «turbien» a Imola, e «trebulanum» a Bologna. In epoca imprecisata si cita in Romagna il «tarbian». Nel Molon (1906) si legge che era diffuso soprattutto a Forlì’ e Ravenna e quanto affermato da Pasqualini e Pasqui in merito all’apprezzamento nei filari di pianura, nonostante l’elevata umidità. La sua vasta diffusione in Romagna è dovuta alla capacità di adattarsi alle più diverse tipologie di terreno e clima.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

DOP Romagna - Zona di vinificazione

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione, possono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Forlì – Cesena, Ravenna, Bologna e Rimini.

DOP Romagna - Zona di elaborazione tipologia frizzante e spumante

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di elaborazione delle tipologie «Romagna» Trebbiano Frizzante, «Romagna» Trebbiano Spumante, «Romagna» Pagadebit Frizzante, «Romagna» Albana Spumante, «Romagna» Bianco Spumante e «Romagna» Rosato Spumante, nonché le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la stabilizzazione e la dolcificazione ove ammessa, possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione Emilia Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della Regione Veneto.

DOP Romagna - Zona di imbottigliamento tipologia frizzante e spumante

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di imbottigliamento delle tipologie DOC «Romagna» Trebbiano Frizzante, «Romagna» Trebbiano Spumante, «Romagna» Pagadebit Frizzante, «Romagna» Albana Spumante, «Romagna» Bianco Spumante, «Romagna» Rosato Spumante devono essere effettuate nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, della Regione Marche, della Regione Lombardia, della Regione Piemonte e della Regione Veneto. Conformemente alla normativa dell’Unione europea e nazionale vigente, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

Utilizzo dei riferimenti alle Unità Geografiche Aggiuntive

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella etichettatura e presentazione dei vini DOP Romagna è consentito fare riferimento alle Unità Geografiche Aggiuntive descritte ai rispettivi Allegati al disciplinare di produzione.

Le Unità Geografiche Aggiuntive che possono essere riportate in etichetta sono le seguenti: «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio», «Serra».

Romagna DOP accompagnato dalle Unità Geografiche Aggiuntive

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini.

Romagna DOP accompagnato dalle Unità Geografiche Aggiuntive

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

L’imbottigliamento per la DOP «Romagna» accompagnato dalle Unità Geografiche Aggiuntive deve essere effettuato nell’ambito della zona di produzione di ciascuna Unità Geografica Aggiuntiva, ivi comprese le aree dove è autorizzata la vinificazione in deroga. Conformemente alla normativa dell’Unione europea e nazionale vigente, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14488

 

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