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Rosso Orvietano o Orvietano Rosso Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023

Pubblicato da disciplinare

Al disciplinare di produzione della DOP dei vini Rosso Orvietano o Orvietano Rosso cosi' come  da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 3 luglio 2023  

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini  «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso». (23A03935)

(GU n.163 del 14-7-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre
1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso»;
Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Umbria, su istanza del Consorzio Vino Orvieto con sede in
Orvieto (TR), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della DOP dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla
sua entrata in vigore, e in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei
vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»;
conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023, al fine di dar modo agli
interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma
7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i
requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano
Rosso» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse
modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi
7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse
modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con
la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla
firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti
amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso
Orvietano» o «Orvietano Rosso» cosi' come da ultimo modificato con il
decreto ministeriale 7 marzo 2014, richiamato in premessa, sono
approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo
2023.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso
Orvietano» o «Orvietano Rosso», consolidato con le modifiche
ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico
consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del
presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. Il
presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2023

Il dirigente: Cafiero

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI  «ROSSO ORVIETANO» O «ORVIETANO ROSSO»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie: rosso e con riferimento al nome dei vitigni
Aleatico, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo,
Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero e Sangiovese.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica.
Per la tipologia «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»: Aleatico,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot,
Montepulciano, Pinot Nero, Sangiovese, da soli o congiuntamente per
almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione
Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» con la specificazione di uno dei vitigni indicati
all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85%.
Possono concorrere alla produzione dei predetti vini altri
vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la
Regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del
15%.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere,
congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varieta' di vitigno
Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano
Rosso» ricade nella Provincia di Terni e comprende i terreni vocati
alla qualita' dell'intero territorio amministrativo dei Comuni di
Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro,
Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto,
Orvieto, Porano e S. Venanzo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui si
tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine
non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad
assicurare una idonea maturazione delle uve.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro in coltura specializzata non puo' essere inferiore a 2500
piante.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata
e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

=====================================================================
| | | Titolo alcolometrico |
| | Produzione uva |volumico naturale minimo |
| Tipologia | t/ettaro | % vol |
+====================+====================+=========================+
|«Rosso Orvietano» o | | |
| «Orvietano Rosso», | | |
| anche col nome del | | |
| vitigno | 10,0 | 11,00 |
+--------------------+--------------------+-------------------------+

Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva
per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da
destinare alla produzione dei vini a DOC «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOC per
tutto il prodotto.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti nello
schedario vitivinicolo della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento
superiore ad un grado alcolometrico.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' delle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le
seguenti:

===========================================================
| | |Produzione massima di|
| Tipologia | Resa uva/ha | vino/ha |
+=====================+=============+=====================+
| «Rosso Orvietano» o | | |
| «Orvietano Rosso», | | |
| anche col nome del | | |
| vitigno | 70% | 70 hl |
+---------------------+-------------+---------------------+

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per l'intero quantitativo.
I vini di cui all'art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo
di invecchiamento, eventualmente in legno.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»:
colore: rosso rubino vivace intenso, talvolta con riflessi
violacei;
odore: vinoso intenso, talvolta erbaceo;
sapore: morbido, elegante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Aleatico:
colore: rosso granato con tonalita' violacee;
odore: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: tipico, morbido, vellutato, talvolta amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol, di
cui almeno 9,50% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Cabernet franc o Cabernet
sauvignon:
colore: rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei,
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico,
delicatamente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Canaiolo:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: vellutato con bouquet tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fruttato, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Merlot:
colore: rosso rubino con riflessi violacei, talvolta tendenti
al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» Sangiovese:
colore: rosso rubino tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore
minimo.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rivelare percezione di legno.

Art. 7.

Designazione, presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «classico», «extra», «fine», «riserva», «scelto»,
«selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. E' obbligatoria la
menzione amabile o dolce ove previste dalle tipologie.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del
decreto legislativo n. 61/2010.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini, di cui all'art. 1,
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome geografico
piu' ampio Umbria deve seguire la denominazione Rosso Orvietano o
Orvietano Rosso ed essere riportato al di sotto della menzione
specifica tradizionale (denominazione di origine controllata), oppure
dall'espressione della UE (denominazione di origine protetta),
secondo le successioni di seguito indicate:
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
denominazione di origine controllata
o denominazione di origine protetta
(oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o
inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione
Rosso Orvietano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere),
stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini di cui all'art. 1 confezionati in recipienti di
contenuto inferiore a litri 5,0 e' vietata la chiusura con tappo a
corona, con capsule a strappo e con altre chiusure similari al tappo
corona.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti il legame
La zona geografica e' situata nell'ambiente collinare a sud ovest
dell'Umbria, fino al confine con l'alto Lazio e si sovrappone
territorialmente alla Doc Orvieto in Provincia di Terni, con lo scopo
di diversificare le produzioni all'interno di una stessa area
viticola e creare tra i due vini una sinergia per affrontare al
meglio i mercati. Va sottolineato come da tempi ben piu' antichi in
tutta la zona non mancassero vini rossi di ottima qualita'. Le
caratteristiche principali dei vini Rosso Orvietano sono proprio
quelle di rappresentare piu' una zona che un singolo vitigno.
L'avvio dello stretto binomio «coltivazione della vite-produzione
di vino» pare risalire al X sec. a.C., quando gli Etruschi
conquistarono la scoscesa rupe e fondarono l'antica Velzna. Si
ritiene, infatti, che proprio questa civilta' abbia intuito che la
particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla
lavorazione ed alla conservazione del vino.
Velzna conobbe un notevole prestigio tra l'VIII e il VI sec. a.C.
in virtu' della sua centralita' all'interno dell'Etruria che ne
facilito' lo sviluppo economico grazie agli scambi commerciali che
poteva intrattenere con gli altri centri. A tutto cio' fece riscontro
un analogo sviluppo sociale, urbanistico, artistico e demografico,
come e' ampiamente documentato dai numerosi ritrovamenti
archeologici. Il territorio in esame e' interessato da affioramenti
di una quindicina di formazioni geologiche le quali, sulla base di
analogie litogenetiche e petrografiche, nonche' in funzione del loro
comportamento quali substrati pedogenetici, possono essere cosi'
raggruppate (Calandra e Leccese, 2004):
argille: argille ed argille sabbiose, anche di facies
sublitorale (pleistocene) che si rinvengono a Spinaretta, Decugnano,
M. Largo, S. Spirito, M. Cavallo, nonche' alla base della rupe di
Orvieto ed a valle degli abitati di Porano, Civitella del Lago e
Rocca Ripesena. Argille ed argille sabbiose, grigio-azzurre (pliocene
medio inferiore) presenti a Torre dell'Olfo, Poggio Montone, Poggio
Ciculetto, Poggio Lupo, Civitelle, ecc.;
formazioni vulcaniche: colate laviche di varia natura (latiti,
trachibasalti, monoliti, nefriti, lecititi) e coni di scorie
riferibili alle manifestazioni eruttive finali degli apparati velini
settentrionali (Pleistocene) presenti a Palombaro, San Quirico e La
Guerciana. Colate piroclastiche di tipo tefritico-fonolitico degli
apparati vulsini (tufo litoide a scorie nere) di Porano e Bardano
(pleistocene). Colate laviche di varia natura (latiti, trachiti,
nefriti leuciti che, leucititi) riferibili alle manifestazioni
eruttive iniziali degli apparati vulsini settentrionali (pleistocene)
affioranti a Sugano, Canale Vecchio, Lo Spuntone, ecc. Tufi
stratificati degli apparati volsini costituiti da alternanze di
lapilli, tufi terrosi, pomici, ceneri. Tufiti con intercalazioni di
travertini, concrezioni travertinose e diatomiti (pleistocene)
particolarmente diffuse a Botto, Le Velette, Canale Nuovo,
Tordimente, S. Egidio, ecc.;
alluvioni: alluvioni attuali, recenti e del terrazzo piu' basso
prevalentemente sabbio ciottolose (olocene), che coincidono con le
superfici di pianura presenti ai bordi dei fiumi Tevere e Paglia,
nonche' del torrente Romealla e dei fossi della Sala, di Calenna, di
Pogliano, ecc. Depositi alluvionale del terzo ordine dei terrazzi,
elevati da 5 a 15 metri circa sull'alveo attuale
(olocene-pleistocene) come quelli di Ponte Giulio e di Cardeto.
Depositi alluvionali del secondo e primo ordine dei terrazzi, elevati
da 15 a 50 metri circa sull'alveo attuale (pleistocene), come a
Pomontone ed alla Barca di Renaro;
sabbie e conglomerati: sabbie gialle con livelli di
conglomerati talvolta cementati e di arenarie grossolane argonogene
(pliocene superiore-medio) come a S. Caterina, La Sbarra, Salviano e
Caserlena. Conglomerati poligenici di facies deltizia, sabbie e
sabbie argillose da salmastre a litorali (pliocene medio-inferiore)
osservabili a Monterubiaglio, S. Giovanni, Benano, Cerreto, Morrano e
S. Bartolomeo. Sabbie e sabbie argillose con livelli salmastri e con
intercalazioni di ciottolate fluvio-deltizio (pliocene
superiore-inferiore) riscontrabili a Murotondo, Castellunchio,
Fainello, Osarella, Poggio Canalini e Viceno;
pluviometria: dall'analisi delle precipitazioni emerge, una
maggiore piovosita' in autunno, con il 35-36% delle piogge totali,
segue il trimestre invernale con il 26-27%, poi quello primaverile
con il 22-23% ed infine quello estivo con il 15-16%. Le piogge hanno
la massima intensita' in ottobre, con 102 mm e novembre con 107 mm.
Questi eventi, soprattutto in ottobre, possono arrecare disturbi alle
operazioni di vendemmia, ed in modo particolare in presenza di
vitigni tardivi e di vigneti esposti a nord. Al contrario, il periodo
estivo e' caratterizzato da scarse precipitazioni (luglio e agosto
con medie di 33 e 40 mm di pioggia) che, potenzialmente, possono
creare problemi di carenza idrica, soprattutto in alcune tipologie di
suolo (es. con scarsa capacita' di ritenzione idrica, con limitato
franco di coltivazione, ecc.), in ogni caso le precipitazioni medie
annue si attestano tra i 700 e i 1000mm di pioggia;
termometria: i valori di temperatura dell'aria mostrano un
andamento sostanzialmente ordinario con i massimi termici in
corrispondenza dei mesi estivi ed i minimi in quelli invernali.
Picchi massimi di temperatura media dell'aria si hanno nei mesi di
luglio (23,7°C e 23,8°C) e di agosto (23,7°C e 24,1°C), cui seguono,
nel periodo di pre-vendemmia, temperature piu' basse rispetto alle
precedenti, che contribuiscono alla migliore evoluzione qualitativa
aromatica e polifenolica delle uve. I valori medi minimi di
temperatura sono riscontrati in gennaio (6,4°C a 5,5°C) e in dicembre
(6,7°C e 6,4°C).
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al
territorio. Ad Orvieto tutto profuma di uva e di vino perche' la
coltivazione della vite ne ha da sempre caratterizzato il paesaggio e
l'economia: vigneti curati si dispongono intorno alla rupe in un
disegno armonico dove le linee parallele dei filari si intersecano
con quelle ondulate delle colline. Per la citta', dunque, il vino e'
un'importante risorsa, una peculiarita' distintiva che si protrae
ininterrottamente nei secoli e a testimoniarlo sono l'archeologia,
l'arte, la storia, l'artigianato e la letteratura, tanto che la
produzione dell'Orvieto di qualita' e' stata apprezzata e celebrata
nel tempo da poeti, papi, artisti e viaggiatori.
Ma prima ancora delle parole, il ruolo fondamentale del vino
nella vita quotidiana e nei riti culturali di Orvieto e' attestato
negli importanti dipinti delle tombe etrusche del territorio (seconda
meta' del IV sec. a.C.) e nella ricca varieta' di ceramiche etrusche
e greche destinate alla conservazione, alla mescita e alla
degustazione della celebre bevanda. Gli affreschi della tomba Golini
I, conservati presso il Museo archeologico nazionale di Orvieto,
riproducono le fasi preparatorie del banchetto etrusco dove la
macellazione delle carni e l'accurata sistemazione delle bevande nei
recipienti e dei cibi sulle mense da parte dei servi - tra la frutta
si individua facilmente anche un grappolo d'uva - affiancano il
banchetto vero e proprio. L'incidenza dei fattori umani, nel corso
della storia, e' in particolare riferita alla puntuale definizione
dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte
integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione del vino Rosso Orvietano sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica delimitata dall'art. 3 del presente
disciplinare ed in parte da vitigni catalogati idonei nelle
piattaforme ampelografiche regionali;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti
fissati dal disciplinare (70 hl/ha);
le pratiche relative all'elaborazione dei vini: sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche tradizionalmente consolidate
effettuate nell'ambito della zona di produzione e comunque consentite
dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
La Doc Rosso Orvietano e' riservata alle seguenti tipologie:
Rosso e con riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot Nero e
Sangiovese.
Dal punto di vista analitico ed organolettico presentano
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del
disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e
tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nel 264 a.C. la citta' di Orvieto fu completamente rasa al suolo
dai romani (ultima citta' etrusca da essi conquistata) e fu proibito
a tutti di risalire sull'acrocoro di tufo che tante battaglie era
costato a Roma. La smania distruttiva di Roma fu talmente esasperata,
poiche' nulla doveva ricordare la superba citta' che per secoli aveva
incarnato la potenza e la grandezza etrusca. Fu ribattezzata dai
romani col nome di Vol-Tinii (la citta' dei seguaci del Dio Voltumnus
sconfitto) che evolse poi a Volsinii. Passarono centinaia di anni
prima che, sulla rupe, la civilta' romana permise di creare un nuovo
insediamento abitato. Infatti, solo successivamente fu identificata
come Urbs-Vetus (citta' vecchia) e sembra perche' Roma vi mandasse i
suoi veterani a riposare. Da questo nome derivo' poi Orbiveto, Orbeto
ed infine l'attuale Orvieto. Nel corso della denominazione romana
essa conobbe un periodo di forte oblio dovuto al fatto che venne
isolata sull'alta rupe e decentrata rispetto alle maggiori vie di
comunicazione sia fluviale (porto fluviale di Pagliano eretto per le
ordinarie consegne alla Roma imperiale prima, ed alla Curia romana
nei successivi periodi cristiani) sia terrestre (via Cassia e via
Traiana Nova) non partecipando cosi' all'intensiva vita economica dei
centri del fondo valle.
La rinascita di Orvieto si lego' al momento del disgregamento
dell'Impero, perche' con le mutate condizioni politiche e di
sicurezza la citta' insieme agli altri centri di altura, acquisto' di
nuovo un ruolo decisivo su tutto il territorio, nel senso che le
ripetute e successive ondate di invasioni barbariche (Visigoti, Goti
e Longobardi) costrinsero le popolazioni a rifugiarsi sui colli ed
erigere un sistema di complesse fortificazioni. E' cosi' che, tra il
V e il VI secolo d.C., gli abitanti di Volsinii novi (attuale
Bolsena) ritornarono ad abitare nel loro vecchio insediamento dal
quale erano stati cacciati in eta' romana. La presenza dell'alta rupe
fu una garanzia sufficiente a difendere la citta' e a far nascere
tutto quell'insieme di borghi e castelli che tutt'ora delineano la
mappa del territorio e che hanno costituito il nucleo originario
degli attuali centri dell'Orvietano.
Con la diffusione del Cristianesimo, la nascita dei comuni ed il
loro successivo assoggettamento allo Stato Pontificio non si
verificarono eventi di gran rilievo se non un gran turbine di lotte
interne e travagliate guerre politiche tra le varie famiglie di
nobili locali, il tutto sotto lecita regia della Chiesa. In effetti,
se da un lato il Papato mise in una condizione di lungo oblio la
zona, divenuta meta di villeggiatura di molti pontefici e cardinali,
e' anche vero che i Papi contribuirono in maniera consistente alla
fama ed all'apprezzamento dei vini di Orvieto. In particolare nel
Medioevo e nel Rinascimento fu uno dei vini preferiti alla corte
Pontificia, trovando tra i numerosi estimatori senza freni anche papa
Paolo III Farnese e papa Gregorio XVI.
Fino alla fine del '700 non si verificarono eventi di rilievo,
solo in seguito gli echi della rivoluzione francese determinarono un
certo risveglio culturale concretizzatosi nel 1860 con l'ammissione
di Orvieto nel Regno d'Italia, da qui poi si arriva ai giorni nostri.
Il vino orvietano, che fin dalle origini fu anche nero corposo,
si produceva in ogni dove, ampi e floridi appezzamenti vitati si
trovavano sulla stessa rupe, in orti di convivenze religiose dei
nobili e dei numerosi ortolani, coltivatori diretti in citta' fin dai
primordi del libero comune. Tanto che la zona di piazza Cahen fino ad
oltre la chiesa dei Servi di Maria era denominata «vigna Grande» e
dietro il Duomo si apriva l'ampia zona coltivata a vigna. E'
opportuno sottolineare che molto prima dei filari la vite era
coltivata in alberata pratica diffusasi in tutta l'Etruria, che
consisteva nel coltivare il vitigno maritato a degli alberi vivi di
sostegno, come olmi, olivi e querce. Intorno alla meta' del XVII sec.
fu inserita la palizzata come sostegno delle viti, piantate, a
partire da allora intensivamente a filari.
Il riconoscimento della denominazione di origine controllata si
e' avuto con il d.d. 31 agosto 1998.
Sperimentazioni
La sperimentazione sui vitigni della DOC Rosso Orvietano ha fatto
emergere la buona adattabilita' di questi vitigni all'ambiente
orvietano e, nonostante le differenti tipologie di suolo presenti nel
comprensorio, le produzioni ettariali sono consoni al rispetto del
disciplinare di produzione e la maturita' tecnologica delle uve,
salvo casi sporadici, risulta ottimale.
Conclusioni
L' area della DOC Rosso Orvietano si sovrappone alla DOC Orvieto
in Provincia di Terni.
L'analisi delle produzioni ottenute negli ultimi anni, sia di uva
che di vino, evidenzia una situazione stabile nel tempo con una media
di circa 5.000hl di vino prodotto ogni anno.
Questo a testimonianza di come l'uomo e' intervenuto sul
territorio nel corso dei secoli per il mantenimento del prodotto.
Tramandando di generazione in generazione le tradizionali tecniche di
coltivazione che, grazie al progresso scientifico e alla
professionalita' degli operatori, a contributo ad accrescere qualita'
ed immagine dei vini del comprensorio orvietano.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo


+---------------------------+-----------------------------+
| |Valoritalia S.r.l. soc. per |
| |la certificazione della |
| |qualita' e delle produzioni |
|Nome: |vitivinicole Italiane S.r.l. |
+---------------------------+-----------------------------+
|Indirizzo sede Direzione |piazza Roma 10 - 14100 Asti -|
|operativa controlli |tel. 0141 - 436915 - fax 0141|
|regolamentati |- 34210 |
+---------------------------+-----------------------------+
| |corso Cavour, 36 - 05018 |
| |Orvieto - TR - tel. 0763 - |
|Indirizzo sede operativo |343790 - fax 0763 - 394980 |
+---------------------------+-----------------------------+

La Societa' Valoritalia S.r.l. e' l'organismo di controllo
autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 64 della legge n.
238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle
disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n.
34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intero filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato art. 20.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un
predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme
al modello approvato con decreto ministeriale 2 agosto 2018 (Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018) e modificato con decreto
ministeriale 3 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo
2022).

Allegato B

DOCUMENTO UNICO

1. DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI
Rosso Orvietano
Orvietano Rosso

2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:
DOP - Denominazione di origine protetta

3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. Vino

4. DESCRIZIONE DEI VINI:
1. Vino rosso, anche con specificazione di vitigno

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei o tendenti al
granato con l'invecchiamento per determinate tipologie monovarietali.
Odore: intenso, vinoso e caratteristico, aromatico per l'Aleatico e
delicato per Canaiolo e Ciliegiolo. I vini sono incentrati su uve
rappresentate da uve di Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot, Montepulciano, Pinot Nero e
Sangiovese che si esaltano a seconda del vitigno, in vini morbidi ed
eleganti, talvolta vellutati con retrogusto caratteristico, di corpo
ed aromonici. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: da 11,50%
vol. Estratto non riduttore minimo:18 g/l .

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+-------------------+
| |4 in grammi per |
| |litro espresso in |
|Acidita' totale minima |acido tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+-------------------+

2. "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Canaiolo

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; colore: rosso rubino
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: vellutato con bouquet tipico.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale minima |in milliequivalenti per litro |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+

3. "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Ciliegiolo

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; colore: rosso rubino
intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: fruttato, con retrogusto caratteristico.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale minima |in milliequivalenti per litro |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+

4. "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Pinot nero

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; colore: rosso rubino
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, caratteristico, armonico.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale minima |in milliequivalenti per litro |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+

5. "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Cabernet franc o Cabernet
sauvignon

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; colore: rosso rubino intenso
con lievi riflessi violacei, tendente al granato con
l'invecchiamento; odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente
erbaceo.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale minima |in milliequivalenti per litro |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+

6. "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Merlot

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; colore: rosso rubino con
riflessi violacei, talvolta tendenti al rosso mattone con
l'invecchiamento; odore: vinoso, gradevole;
sapore: pieno, morbido, armonico.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale minima |in milliequivalenti per litro |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+

7. "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Sangiovese

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; colore: rosso rubino
tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico se giovane,
piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico.

Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale minima |in milliequivalenti per litro |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+

8. "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Aleatico

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol, di cui
almeno 9,50% vol svolto;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; colore: rosso granato con
tonalita' violacee;
odore: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: tipico, morbido, vellutato, talvolta amabile o dolce.
Caratteristiche analitiche generali

+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' totale minima |in milliequivalenti per litro |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro) | |
+---------------------------------+---------------------------------+

5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE

5.1. PRATICHE ENOLOGICHE SPECIFICHE
-

5.2. RESE MASSIME:
1. Rosso Orvietano o Orvietano Rosso anche con specificazione di
vitigno
10,000 chilogrammi di uve per ettaro

6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC
"Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" ricade nella provincia di Terni
e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio
amministrativo dei comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel
Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio,
Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Porano e S. Venanzo.

7. VARIETA' DI UVE DA VINO

Aleatico N.
Canaiolo nero N. - Canaiolo
Ciliegiolo N. - Morettone
Merlot N.
Montepulciano N.
Pinot nero N. - Pinot
Sangiovese N. - Sangioveto

8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI

DOC "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" Vino rosso, anche con
specificazione di vitigno
La zona e' situata in ambiente collinare a sud ovest dell'Umbria; si
ritiene che la civilta' etrusca abbia intuito che la particolare
costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed
alla conservazione del vino. E' riservata alle tipologie rosso e con
riferimento al nome dei vitigni Aleatico, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Pinot Nero e Sangiovese che
presentano caratteristiche peculiari, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. Le
tecniche di coltivazione e l'alta professionalita' degli operatori
hanno contributo ad accrescere l'immagine dei vini di Orvieto nel
mondo.

9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA,
ALTRI REQUISITI)

Utilizzo del nome dell'area geografica piu' ampia "UMBRIA"
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nell'etichettatura e presentazione dei vini a DOP "Rosso Orvietano" /
"Orvietano Rosso", e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio
"Umbria". Il nome geografico piu' ampio "Umbria" deve seguire la
Denominazione "Rosso Orvietano" o "Orvietano Rosso" ed essere
riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale
(denominazione di origine controllata), oppure dall'espressione della
UE (denominazione di origine protetta), secondo le successioni di
seguito indicate:
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
denominazione di origine controllata
o denominazione di origine protetta
(oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o
inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione
Rosso Orvietano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere),
stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.

LINK AL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/19815

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