Sabina Dop Olio evo - Disciplinare di produzione
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sabina" ed e' approvato il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 maggio 1995
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dell'olio
extravergine di oliva "Sabina".
(GU n.142 del 20-6-1995)
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina
per il riconoscimento della denominazione di origine controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante
norme di attuazione della legge anzidetta;
Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Sabina";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela
della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini
ed extravergini e la proposta del disciplinare di produzione
dell'olio extravergine di oliva "Sabina" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1994;
Viste le istanze e le controdeduzioni degli interessati al parere
ed alla proposta del disciplinare sopra citati;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e l'approvazione del disciplinare di produzione
vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che ha istituito il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in
particolare l'art. 6, comma 2, lettera a), dove vengono demandate al
predetto Ministero le funzioni di tutela delle indicazioni
geografiche e protezione delle denominazioni di origine;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Sabina" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione e' riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.
Art. 2.
1. I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con la
denominazione di origine controllata "Sabina" sono tenuti a
presentare agli organi tecnici della regione Lazio competente per
territorio domanda di iscrizione dei propri oliveti all'apposito albo
pubblico istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Rieti e Roma ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e del decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, capo II.
Art. 3.
1. Le produzioni di olio di oliva designate con la denominazione di
cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente
decreto si trovano gia' confezionate o in corso di confezionamento in
bottiglie o in altri recipienti devono essere denunciate dagli
interessati agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi
competenti per territorio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
2. I quantitativi dei prodotti di cui al punto 1 devono essere
avviati al consumo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
Roma, 29 maggio 1995
Il Ministro: LUCHETTI
ALLEGATO
Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva "Sabina" a denominazione di origine controllata
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Sabina" e' riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Sabina" deve essere
ottenuta dalle seguenti varieta' di olive presenti, da sole o
congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino,
Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per
almeno il 75%.
2. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta'
presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.
Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Sabina" devono essere
prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
Tale zona comprende:
in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa,
Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso
Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone
Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio
Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica,
Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia,
Torricella, Torri in Sabina, Vacone;
in provincia di Roma tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Guidonia, Marcellina, Mentana, Montecelio, Monteflavio,
Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola,
Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata
"Sabina" e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000:
da una linea, che partendo dal punto piu' a nord di confluenza
dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di
Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del
comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il
comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il
confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il
punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea
segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di
Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto piu' a nord del
confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in
direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San
Giovanni fino al punto di incontro con il punto piu' a ovest del
confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue,
quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune
di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine
settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina
sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il
confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in
direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in
Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei
confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea
prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune
di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini
dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in
direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino
ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune
di Palombara Sabina; la linea segue, quindi, in direzione sud-ovest,
il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare
il punto geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge, in direzione
sud-est, attraverso il territorio del comune di San Polo dei
Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a
nord del confine orientale del comune di Marcellina in localita'
Caprareccia del comune di S. Polo dei Cavalieri; la linea prosegue,
in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e
il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il
confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine
orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine
meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale
dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale del
comune di Mentana; segue il confine occidentale del comune di Mentana
sino ad incontrare il confine occidentale del comune di Monterotondo
in direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del
comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del
comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra
il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina
e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea
prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine
occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il
limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da
qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini
occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino
all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina;
prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale
del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo
nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in
direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a
raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea
prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di
Montebuono, Torri in Sabina e Vacone sino a raggiungere il punto di
confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione
nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino
all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue,
quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale
comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a
raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei comuni
di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto
inizio.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui
terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma
non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per
i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento, purche'
specificamente autorizzate dagli organi tecnici della regione Lazio.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i Kg 6.300
negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della
regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto
alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura nel periodo annualmente stabilito dalla regione Lazio
sentito il consorzio di tutela.
La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le
procedure previste dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre
1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992,
n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione.
La regione Lazio, in applicazione del decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, sopracitato, puo' stabilire limiti massimi di
produzione inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare
dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
Art. 5.
Modalita' di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25%.
Le olive devono assicurare una acidita' complessiva naturale
massima di 0,7 grammi di acido oleico per 100 grammi di olio.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata "Sabina" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature sul verde per gli oli
freschissimi;
odore: di fruttato;
sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro
per gli oli freschissimi;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,7 per 100 grammi di olio.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
Art. 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar
modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione
di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Sabina" deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine a
denominazione di origine controllata "Sabina" ai fini dell'immissione
al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica inossidabile
di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle
olive da cui l'olio e' ottenuto.