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Sabina Dop Olio evo - Modifica del disciplinare di produzione 2009

Pubblicato da disciplinare
Sabina Dop

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1°  luglio 1996.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 giugno 2009  

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta in forza al regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1°  luglio 1996.
(09A07373)

(GU n.152 del 3-7-2009)
 
 

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento CE n. 1263 della Commissione del 1° luglio del
1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la
denominazione di origine protetta «Sabina»;
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 510 della Commissione del
16 giugno 2009, e' stata accolta la modifica di cui al precedente
capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica
richiesta, della D.O.P. «Sabina», affinche' le disposizioni contenute
nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes
sul territorio nazionale;


Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
Denominazione di origine protetta «Sabina», nella stesura risultante
a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 510 del 16 giugno
2009.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di
origine protetta «Sabina», sono tenuti al rispetto dell'allegato
disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia.
Roma, 19 giugno 2009
Il capo Dipartimento: Nezzo

Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «SABINA» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Sabina» e' riservata
all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varieta' di olivo

1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle
seguenti varieta' di olive presenti da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo,
Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.
2. Possono, altresi', concorrere le olive di altre varieta'
presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine protetta «Sabina» devono essere
prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio
con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione.
Tale zona comprende:
in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti Comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota,
Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello,
Fara Sabina,Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo,
Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli
in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio
Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci,
Stimigliano Tarano Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone.
In provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo
dei seguenti Comuni: Guidonia, Fontenuova, Marcellina, Mentana,
Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio
Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San
Polo dei Cavalieri (parte), Roma (parte).
La zona di produzione della denominazione di origine protetta
«Sabina» e' cosi' delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea,
che partendo dal punto piu' a nord di confluenza dei confini dei
comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in
direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello
sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da
qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune
di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di
Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il
confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino
al punto piu' a nord del confine orientale del comune di Salisano; la
linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il
comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il piu' a
ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea
prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale
del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il
confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in
Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e
il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi,
in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella
in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei
confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea
prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune
di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini
dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in
direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino
ad incontrare il punto piu' a nord del confine orientale del comune
di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest,
il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare
il punto geografico di quota 475 s.m.l. da cui giunge, in direzione
sud-est attraverso il territorio del comune di San Polo dei
Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto piu' a
nord del confine orientale del comune di Marcellina in localita'
Caprareccia del comune di San Polo dei Cavalieri; la linea prosegue,
in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e
il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il
confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine
orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine
meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale
dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale
dell'ex comune di Mentana (oggi comuni di Mentana e Fontenuova);
segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare
il confine del Comune di Roma dall'incrocio della via Palombarese con
la via Nomentana fino a raggiungere il grande raccordo anulare
carreggiata esterna in direzione Settebagni e risalendo per la S.S.
Salaria fino al confine occidentale del comune di Monterotondo in
direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del
comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del
comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra
il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina
e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea
prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine
occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il
limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da
qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini
occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collevecchio fino
all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina;
prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale
del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo
nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in
direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a
raggiungere il punto di confine con il comune di Montebuono; la linea
prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei Comuni di
Montebuono, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto di
confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione
nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino
all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue,
quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale
comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a
raggiungere il punto di incontro piu' a nord tra i confini dei comuni
di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto
inizio.

Art. 3-bis.

L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla
struttura di controllo di cui all'art. 6-bis, secondo i dispositivi
fissati nel piano dei controlli, documentando per ciascuna fase i
prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, dei produttori, trasformatori e dei confezionatori,
nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo
dei quantitativi prodotti di olive, dei quantitivi prodotti di olio e
dei quantitativi confezionati ed etichettati, e' garantita la
tracciabilita prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a
conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui
terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma
non aridi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; e'
consentita l'irrigazione.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i kg 6.300
negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di
olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata
nel periodo compreso tra il 1° ottobre-31 gennaio di ogni campagna
olivicola.

Art. 5.

Modalita' di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente Art. 3.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 25% in peso.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta
«Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo - verde con sfumature oro. odore: di fruttato;
sapore: fruttato , vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e
piccante per gli oli freschissimi;
panel test: mediana del fruttato > 0 e mediana del difetto = 0;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi <= 14 MeqO2 /kg.;
acido oleico minimo 68%.

Art. 6-bis.

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto
previsto dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE n. 10/2006.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'Art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto,
selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui
all'Art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie,
ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Il nome della denominazione di origine protetta «Sabina» deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
E' fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una
delle seguenti diciture:

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SABINA DOP

Oppure

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SABINA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Inoltre dovra' essere riportata anche la dicitura «olio
confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato
nella zona di produzione».
I recipienti in cui e' confezionato l'olio di oliva extravergine a
denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al
consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in
ceramica di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero
progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di
produzione.
Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in bustine monodose
recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di
produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di
controllo.

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