Salame Felino Igp - Controlli da ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari - Autorizzazione 2024
ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Salame Felino”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.186 della Commissione del 5 marzo 2013.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
EX DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
Autorizzazione all’organismo denominato “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Salame Felino”,
registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 186 della Commissione del 5 marzo 2013 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Salame Felino”;
Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74” e, in particolare, l’articolo 8, comma 3;
Visto il D.M. 4 dicembre 2020 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il D.P.C.M. 26 settembre 2023, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito
l’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;
Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021 , pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a decorrere dal 1° agosto 2021 ha delegato il Direttore dell’Ufficio VICO I della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorità pubbliche delle produzioni a DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n. 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di revoca;
Visto il decreto n. 4381 del 22 marzo 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Salame Felino”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 marzo 2019, come disposto dal decreto sopra citato;
Viste le note n. 355569 del 4 agosto 2021 e n. 75809 del 17 febbraio 2022 con le quali
l’Amministrazione ha emanato le “Linee guida per la redazione dei piani di controllo della filiera
suinicola a Indicazione Geografica” e contestualmente ha chiesto agli Organismi di controllo di adeguare i piani alle nuove linee guida;
Vista la nota n. 470 dell’11 febbraio 2022 con la quale il “Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP” ha confermato quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta “Salame Felino”,
“ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”;
Visto il decreto n. 602700 del 30 ottobre 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’autorizzazione a “ECEPA -
Ente di certificazione prodotti agroalimentari”, è stata prorogata fino all’emanazione del relativo decreto di autorizzazione triennale e, comunque, per un periodo di tre mesi a far data dal 3 novembre 2023;
Considerato che in data 26 e 29 gennaio 2024 “ECEPA - Ente di certificazione prodotti
agroalimentari” ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per la indicazione geografica protetta “Salame Felino”;
Considerato che il medesimo piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, ritenuto
conforme alle “Linee guida per la redazione dei piani di controllo della filiera suinicola a Indicazione Geografica”, è stato trasmesso, con nota del 29 gennaio 2024, alla Regione Emilia-Romagna;
Considerato che l’Amministrazione ha ritenuto, per ragioni di efficienza, di approvare la citata documentazione e di emanare il relativo decreto di autorizzazione nei confronti di “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151 /2012, per la indicazione geografica protetta “Salame Felino”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Autorizzazione)
“ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” con sede in Piacenza, Strada dell’Anselma n.5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Salame Felino”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.186 della Commissione del 5 marzo 2013.
Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)
Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta “Salame Felino”, presentati da “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”, sono approvati.
Articolo 3
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” per tutta la durata del periodo di validità dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.
Articolo 4
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto. 2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di confermare “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.
Articolo 5
(Vigilanza)
“ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)
1. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” comunica, in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla Provincia Autonoma e alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto certificate a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore dell’Ufficio Maria Flavia Cascia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
MASAF - VICO 1 - Autorizzazioni ODC - Prot. Interno N.0047348 del 31/01/2024
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