Salame Felino Igp - Protezione transitoria
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Salame Felino», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 giugno 2007
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Salame Felino», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.
(GU n.142 del 21-6-2007)
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione
che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i
prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali
denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato
questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al
paragrafo 5, primo comma;
Vista la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la
tutela del «Salame Felino», con sede in Parma, via Al Ponte
Caprazucca n. 6/A, intesa ad ottenere la registrazione della
denominazione Salame Felino, ai sensi dell'art. 5 del citato
regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 2174 del 4 aprile 2007 con la quale il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la
predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione fra produttori per la
tutela del «Salame Felino», ha chiesto la protezione a titolo
transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto
regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato
italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura,
conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza
della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato regolamento
(CE) n. 510/2006;
Vista la nota con la quale le imprese che hanno legalmente
commercializzato il prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo
continuativo per i cinque antecedenti la data di pubblicazione del
disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della denominazione «Salame Felino», hanno sollevato il
problema dell'utilizzo della predetta denominazione «Salame tipo
Felino» nel corso della procedura nazionale di opposizione.
Ritenuto che tale periodo di adattamento debba essere accordato
agli aventi diritto anche nella fase di vigenza della protezione
nazionale transitoria;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione Salame
Felino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di
riconoscimento della indicazione geografica protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione fra
produttori per la tutela del «Salame Felino», assicuri la protezione
a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Salame
Felino, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n.
2174 del 4 aprile 2007, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Salame Felino.
Art. 2.
La denominazione Salame Felino e' riservata al prodotto ottenuto in
conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 2174
del 4 aprile 2007 all'organismo comunitario competente.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione Salame Felino,
come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si
avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa
da parte dell'organismo comunitario.
Art. 5.
In deroga all'art. 2, e' concesso un periodo di anni due, dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, durante il quale potra' essere utilizzata
la denominazione «Salame tipo Felino» dalle imprese per le quali si
e' realizzata la condizione di cui in premesse.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2007
Il direttore generale: La Torre