Salsiccia di Calabria Dop - Modifica del disciplinare di produzione - 2015
La richiesta di una modifica del disciplinare di produzione della Salsiccia di Calabria Dop e' stata accolta.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 13 luglio 2015
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Salsiccia di Calabria» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. (15A05809)
(GU n.173 del 28-7-2015)
IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 134/1998 della Commissione del 20
gennaio 1998 con il quale e' stata iscritta nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette, la denominazione di origine protetta "Salsiccia di
Calabria";
Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;
Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1087/2015 della
Commissione del 2 luglio 2015, e' stata accolta la modifica di cui al
precedente capoverso;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione
attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica
richiesta, della D.O.P. "Salsiccia di Calabria", affinche' le
disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per
informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria", nella
stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n.
1087/2015 della Commissione del 2 luglio 2015.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di
origine protetta "Salsiccia di Calabria", sono tenuti al rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 13 luglio 2015
Il direttore generale: Gatto
Allegato
Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta Salsiccia di Calabria
Art. 1.
Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta "Salsiccia di Calabria" e'
riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Zona di produzione
L'elaborazione della "Salsiccia di Calabria" deve avvenire nella
tradizionale zona di produzione sita nel territorio della regione
Calabria.
Art. 3.
Materie prime
La "Salsiccia di Calabria" deve essere ottenuta dalla lavorazione
di carni di suini allevati in Calabria e le cui fasi di preparazione
e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.
Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.
I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle
caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto
impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:
- Apulo-Calabrese;
- Large White e Landrace Italiana cosi' come migliorate dal Libro
Genealogico Italiano o figli di verri di quelle razze;
- Suini figli di verri della razza Duroc, cosi' come migliorate
dal Libro Genealogico Italiano;
- Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purche'
detti verri - siano essi nati in Italia o all'estero - provengano da
schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non
incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la
produzione del suino pesante.
Per contro, sono espressamente esclusi:
- Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS);
- Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire,
Pietrain e Spot.
I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a
quello di nascita, computando anche il mese di nascita.
Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere
non inferiore a 140 kg.
I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualita' "suino
allevato in Calabria" che puo' essere sostituito da un tatuaggio da
imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di
nascita.
I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi
composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura
non inferiore al 50% del contenuto.
I mangimi devono provenire, compatibilmente con le disponibilita'
del mercato, dalla zona di origine indicata all'art. 2.
Non e' consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e
di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso
sapori ed odori indesiderati.
Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione
deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un
contenuto di proteine non inferiore al 12%.
Per avere carni piu' compatte per l'ingrasso e' vietata
l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende
l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.
Nella preparazione dell'impasto per la "Salsiccia di Calabria" e'
ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di
sodio), pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone
(genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in
crema, vino, spezie e aromi naturali.
Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido
ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di
sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250),
colture di avviamento alla fermentazione.
Art. 4.
Metodi di elaborazione
Il prodotto denominato "Salsiccia di Calabria" e' ricavato
dall'impasto, ben amalgamato, delle carni della spalla, nella misura
non inferiore al 50%, della carni della coscia, nella misura non
superiore al 15%, e/o del sottocostola, nella misura non superiore al
50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali. Sono esclusi gli
animali congelati.
Le carni ed il lardo vengono lavorati quando la temperatura
interna e' compresa tra 0° e 3 °C.
La percentuale di lardo contenuto nell'impasto deve essere
compresa tra il 6 ed il 20 per cento, per ogni chilogrammo di carne
lavorata.
L'impasto viene insaccato in budella naturali di suino,
successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella
caratteristica forma a catenella, o legate nella caratteristica forma
ad "U".
Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere
commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in
atmosfera protettiva, e' consentito usare per l'insacco il budello di
collagene edibile e realizzare il prodotto avente forma cilindrica
dritta, della lunghezza compresa tra 40 e 80 cm.
Art. 5.
Stagionatura
La stagionatura della "Salsiccia di Calabria" deve essere fatta
allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non
meno di trenta giorni.
Art. 6.
Caratteristiche
La "Salsiccia di Calabria" all'atto dell'immissione al consumo
presenta le seguenti caratteristiche.
La forma e' cilindrica intrecciata nella caratteristica forma a
catenella di lunghezza che varia da 40 a 80 cm o legata nella
caratteristica forma ad "U".
Al taglio risulta a grana media, con il grasso ben distribuito,
di colore rosso naturale o rosso vivace a seconda dell'utilizzo
nell'impasto di pepe nero, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.)
rosso piccante o dolce, il vino, le spezie e gli aromi naturali.
Il profumo e' piu' o meno intenso naturale, la sapidita' e'
equilibrata o piu' intensa (piccante).
Art. 7.
Organismo di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente
a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012.
L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di
produzione e' l'Organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto
mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in Corso
Meridionale n. 6 - 80143 - Napoli, tel. 081.5636647, fax 081.5534019,
e-mail: info@ismecert.com
Art. 8.
Designazione e presentazione
La designazione della Denominazione d'Origine Protetta "Salsiccia
di Calabria" deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili,
nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare
nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla
confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita
dalla menzione "Denominazione d'Origine Protetta".
Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Puo' inoltre
comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo
campo visivo.
Per il prodotto destinato ai mercati internazionali puo' essere
utilizzata la menzione "Denominazione d'Origine Protetta" nella
lingua del paese di destinazione.
Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al marchio della
denominazione della "Salsiccia di Calabria" che e' il seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:
a) Carattere del testo: Friz Bold Maiuscolo
b) Colori pantone:
PANTONE 152 CVC
PANTONE 209 CVC
c) Colori in quadricromia:
Cyan = 0 - Cyan = 0
Magenta = 51 - Magenta = 83
Yellow = 100 - Yellow = 34
Black = 0 - Black= 51
Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo
stesso puo' essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo
chiaro si utilizza il marchio ad un colore con PANTONE N°209 CVC,
mentre sullo sfondo scuro si utilizza il PANTONE N°152 CVC.
Nell'etichetta possono essere indicate, alternativamente, le
parole "piccante", "dolce", o "bianca", se per la produzione della
"Salsiccia di Calabria" vi e' stato, rispettivamente, utilizzo di
peperoncino/peperone (genere Capsicum L) rosso piccante, rosso dolce
o nessun utilizzo di peperoncino/peperone.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui
allevamenti deriva il prodotto.
La "Salsiccia di Calabria" puo' essere immessa al consumo in
pezzi singoli, cosi' come descritto all'art. 6, ovvero confezionata
sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.
Art. 9.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata
documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata)
e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di
controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori,
confezionatori e porzionatori/affettatori, nonche' attraverso la
dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita'
prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da
monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.
Gli allevatori adottano procedure atte a garantire la
tracciabilita' dell'origine dei mangimi attraverso la compilazione di
appositi registri.
Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei
rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di
produzione e dal relativo piano di controllo.
Art.10.
Legame
L'area geografica di produzione e' compresa nel sud dell'Italia
ed e' caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse
precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio e'
prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua
caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km. di costa che si
affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline
e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area
del Mediterraneo.
La "Salsiccia di Calabria" e' ottenuta dall'impasto delle carni
suine della spalla, della coscia, e/o del sottocostola, con lardo ed
ingredienti aromatici naturali. L'impasto viene insaccato in budella
naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano
nella caratteristica forma a catenella, o legate nella caratteristica
forma ad "U". La particolare composizione dell'impasto della
"Salsiccia di Calabria" unitamente alle altre regole di produzione
determina caratteristiche uniche per questo prodotto.
I requisiti della "Salsiccia di Calabria" dipendono dalle
condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.
L'area interessata alla produzione e trasformazione della
"Salsiccia di Calabria" e' caratterizzata da un legame con l'ambiente
determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse
precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e della
posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche
particolari ventilazioni ed escursioni termiche.
L'insieme "materia prima - prodotto - denominazione" ha un
profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica
delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In
particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da
allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee
genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici
dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle
lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali (pepe nero,
peperoncino) che influenzano le qualita' organolettiche dei relativi
prodotti. La "Salsiccia di Calabria" ha quindi un forte legame con la
zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei
suini e ai fattori umani.