Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Salva Cremasco Dop - Modifica temporanea 2023

Salva Cremasco Dop - Modifica temporanea 2023

Pubblicato da disciplinare
Salva Cremasco Dop

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Salva Cremasco»  registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1377/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 febbraio 2023  

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Salva Cremasco»  registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1377/2011 della Commissione del 20 dicembre 2011. (23A01358)

(GU n.56 del 7-3-2023)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato
dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea
del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da
parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del
Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento
temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1377/2011 della
Commissione del 20 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 343 del 23 dicembre 2011, con il quale e' stata
iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta
«Salva Cremasco»;
Vista la richiesta, presentata il 26 gennaio 2023 dal consorzio
tutela Salva Cremasco di modifica temporanea del disciplinare di
produzione dell'art. 5 relativamente all'alimentazione ed in
particolare alla percentuale di alimentazione delle bovine
proveniente dalla zona geografica delimitata;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022
«Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione
di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle
province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle
Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni e per le esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»;
Vista la proroga dello stato di emergenza in relazione alla
situazione di deficit idrico nell'anno 2022 in atto nel territorio
della regione Lombardia, adottata con delibera del Consiglio dei
ministri 28 dicembre 2022;
Visto il parere n. 1176 del 31 gennaio 2023 della Direzione
generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione
Lombardia competente per territorio ad esprimere il proprio parere
sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata
dal consorzio per la tutela del Strachitunt, con il quale e' stato
accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale
dichiarato su tutto il territorio della Regione Lombardia, la
produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica, ha
subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla
costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che,
pertanto riconosce la necessita' di approvare la modifica temporanea;
Considerato che il disciplinare di produzione del Salva Cremasco
all'art. 5 prevede che l'alimentazione delle vacche da latte si basa
sull'utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 50% dalle
coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del
latte e almeno il 60% della sostanza secca dei foraggi della razione
giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di
produzione del latte, e che il mantenimento di tale vincolo
comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle
caratteristiche essenziali del «Salva Cremasco» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del
disciplinare di produzione del «Salva Cremasco» ai sensi del citato
art. 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6
del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile
2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento siano accessibili per informazione erga omnes sul
territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della dop Salva Cremasco pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 18 del 23 gennaio  2012 e' cosi' modificato:

=====================================================================
 Testo in vigore

«l'alimentazione delle vacche da latte si basa sull'utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 50% dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte per il Salva Cremasco DOP. Almeno il 60% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte. L'alimentazione base delle bovine da latte e' costituita da due grandi categorie: foraggi e mangimi» 

 Testo modificato

«l'alimentazione delle vacche da latte si basa sull'utilizzazione di alimenti ottenuti per non meno del 35% dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte per il Salva Cremasco DOP. Almeno il 42% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte. L'alimentazione base delle bovine da latte e' costituita da due grandi categorie: foraggi e mangimi» 


La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Salva Cremasco» e' temporanea e  ha validita' per tutto l'anno 2023.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della  denominazione «Salva Cremasco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 febbraio 2023

Il dirigente: Cafiero

Pdf Scarica documento su Salva Cremasco Dop - Modifica temporanea 2023

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Dop Igp Stg o con i tag Salva Cremasco Dop, Salva Cremasco, formaggio, disciplinare, modifica



Nella stessa categoria