San Gimignano Doc -Proposta di modifica ordinaria - 2024
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della dop San Gimignano
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «San Gimignano». (24A04667)
(GU n.213 del 11-9-2024)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento
delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di
esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 24
agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini «San Gimignano» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2014, pubblicato sul
sito ufficiale Masaf, sezione Qualita' - vini DOP e IGP, con il quale
e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di
origine controllata dei vini «San Gimignano»;
Esaminata la documentata domanda, presentata dal Consorzio del
vino Vernaccia di San Gimignano, con sede in San Gimignano (SI), via
di Fugnano n. 19, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini «San
Gimignano» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che, per l'esame della predetta domanda, e' stata
esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6
dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei
disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 9 agosto 2024;
Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto 6 dicembre
2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria
del disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «San Gimignano»;
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato.
ALLEGATO
PROPOSTA DI MOSIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “SAN GIMIGNANO”
(N.B.: rispetto al disciplinare vigente, le cancellazioni sono evidenziate in carattere barrato e le
aggiunte in carattere grassetto)
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata "San Gimignano" è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
"San Gimignano" rosso, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" Sangiovese, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" Cabernet sauvignon, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" Merlot, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" Syrah, anche con la menzione Riserva;
"San Gimignano" Pinot nero, anche con la menzione Riserva,
"San Gimignano" rosato,
"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo,
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"San Gimignano" rosso e “San Gimignano” rosato:
Sangiovese min: 50%;
possono concorrere le uve dei vitigni Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot nero da soli o
congiuntamente: massimo 40%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana per un massimo
del 15%.
"San Gimignano" Sangiovese:
Sangiovese min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Cabernet sauvignon:
Cabernet sauvignon min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Merlot:
Merlot min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Syrah:
Syrah min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Pinot nero:
Pinot nero min: 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla
coltivazione per la Regione Toscana per un massimo del 15%.
"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo :
Trebbiano toscano min: 30%;
può concorrere la Malvasia del chianti per un massimo del 50%;
può concorrere la Vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione
per la Regione Toscana per un massimo del 10%.
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese min: 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione
Toscana per un massimo del 50%.
2.2 Si riportano nell'allegato n. 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei
vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con
D.M. 7 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14 ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualità
dell'intero territorio amministrativo del Comune di San Gimignano.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità' previste
dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati
ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle
scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati.
4.2 Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a
quattromila.
4.3 I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a
conservare le specifiche caratteristiche dell’uva e del vino. E’ vietata la forma di allevamento a
“tendone”.
4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 La produzione massima di uva ad ettaro e il Titolo alcolometrico volumico. naturale. minimo
sono le seguenti:
Tonn. Uva/Ha Titolo alcolometrico vol. nat. minimo
"San Gimignano" rosato 10 11,00%
"San Gimignano" rosso 8 11,50%
"San Gimignano" Sangiovese 8 11,50%
"San Gimignano" Cabernet sauvignon 8 11,50%
"San Gimignano" Merlot 8 11,50%
"San Gimignano" Syrah 8 11,50%
"San Gimignano" Pinot nero 8 11,50%
"San Gimignano" Vinsanto 10 10,00%
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice 10 10,00%
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
4.6 L’entrata in piena produzione dei nuovi impianti, è fissata a partire dal 4° anno vegetativo. Al 3°
anno vegetativo è comunque consentita una produzione pari al 60% della produzione massima
prevista.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Le operazioni vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ivi compreso l’appassimento
delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e
Firenze. Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n° 607/2009 alla vigente normativa
dell’Unione europea, l’imbottigliamento o il condizionamento deve avere luogo nella predetta zona
geografica delimitata per salvaguardare la qualità e garantire l’origine. Conformemente all’articolo 8
del Reg. CE n° 607/2009 alla vigente normativa dell’Unione europea, a salvaguardia dei diritti
precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori
dell’area sopra delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo
10 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26.04.2010 all’articolo 35, comma 3, lettera c) della Legge 238/2016.
5.2 Rispettando le percentuali previste per i vigneti all’articolo 2, le uve ed i vini "San Gimignano"
sangiovese, "San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano"
Syrah e "San Gimignano" Pinot nero, ottenuti singolarmente, possono essere oggetto di
assemblaggio o taglio tra loro per l’ottenimento della tipologia "San Gimignano" rosso. Tale facoltà,
riconosciuta al solo produttore e/o vinificatore delle uve, è consentita alle seguenti condizioni:
a) l’assemblaggio deve essere realizzato prima della richiesta di campionamento per la
certificazione analitica ed organolettica
b) l’assemblaggio deve essere realizzato prima dell’estrazione della partita ottenuta dalle cantine
del produttore/vinificatore
c) l’operazione deve essere seguita dalle necessarie annotazioni sui registri di cantina e deve
esserne data comunicazione agli organismi di controllo preposti
5.3 I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet
sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero
possono aver diritto alla menzione riserva se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi di cui
almeno 7 in fusti di legno.
5.4 E' consentito l'arricchimento dei mosti alle condizioni previste dalle normative nazionali e
comunitarie.
5.5 Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme
comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio
di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a
raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o
convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie
"San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito dal 1°
dicembre dell'anno di raccolta delle uve al 31 marzo dell'anno seguente. La fermentazione e la
successiva elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della
capacità massima di 250 litri.
5.6 Per le tipologie "San Gimignano" rosato, "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese,
"San Gimignano" Cabernet sauvignon, “San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San
Gimignano" Pinot nero la resa uva/vino consentita è del 70%. Qualora la resa superi tale limite, ma
non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
di origine per tutta la partita.
Per le tipologie "San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di
Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice la resa uva/vino consentita è del 35% riferita al vino giunto al
terzo anno di invecchiamento. Qualora la resa superi tale limite ma non il 38%, l'eccedenza non ha
diritto alla doc. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.7 L'immissione al consumo della tipologia "San Gimignano" rosato è consentita a partire dal 1°
gennaio dell’anno successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese,
"San Gimignano" Cabernet sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah, "San
Gimignano" Pinot nero è consentita dal 1° aprile dell’anno successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo dei vini con la menzione riserva, è consentita dal 1° gennaio del terzo anno
successivo alla raccolta delle uve e comunque non prima di un affinamento in bottiglia di almeno tre
mesi.
L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano"
Vinsanto o Vin Santo e "San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di
Pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione
delle uve.
5.8 I vini "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" Sangiovese, "San Gimignano" Cabernet
Sauvignon, "San Gimignano" Merlot, "San Gimignano" Syrah e "San Gimignano" Pinot nero
prodotti prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare, se sottoposti ad invecchiamento di
almeno due anni a decorrere dal 1°gennaio successivo alla vendemmia, con almeno 7 mesi di
invecchiamento in legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia possono aver diritto alla menzione
riserva.
Articolo 6
(Caratteristiche dei vini al consumo)
6.1 I vini di cui all'articolo1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
"San Gimignano" rosato:
colore: rosato più o meno carico, brillante;
odore: delicato, fresco, fruttato;
sapore: secco asciutto, fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 6,0 g/l.
"San Gimignano" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, delicato;
sapore: secco asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" Sangiovese:
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: secco pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" Merlot:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con sentore di piccoli frutti;
sapore: secco, armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" Pinot nero:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" Syrah:
colore: rosso vermiglio;
odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol,
se riserva 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l.
"San Gimignano" Vinsanto o Vin Santo :
colore: dal giallo carico intenso al dorato;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile al dolce, armonico, vellutato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 231,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l 30,0 meq/l;
"San Gimignano" Vinsanto Occhio di Pernice o Vin Santo Occhio di Pernice:
colore: dal rosa tenue al rosa intenso al rosa pallido fino all’aranciato;
odore: delicato, caldo, caratteristico;
sapore: morbido, rotondo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol
svolti;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l 30,0 meq/l.
6.2 In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di
legno.
Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
7.1 Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno il consumatore.
7.2 E’ obbligatorio riportare in etichetta il termine geografico “Toscana”. Nell’etichettatura
della denominazione “San Gimignano” deve sempre essere scritta integralmente la seguente
dicitura e secondo la successione di seguito indicata:
San Gimignano Denominazione di Origine Controllata (o l’acronimo DOC)
Tipologia (menzione Riserva se prevista)
Toscana
Il termine «Toscana» deve figurare in caratteri dello stesso tipo, stile, spaziatura, tonalità ed
intensità colorimetrica, rispetto a quelli utilizzati per la scritta «San Gimignano». Inoltre il
termine «Toscana» deve figurare in caratteri maiuscoli e/o minuscoli uniformi, rispetto a quelli
utilizzati per la scritta «San Gimignano», e su uno sfondo uniforme per tutta la sequenza di
indicazioni elencate al paragrafo precedente, nonché deve figurare in caratteri di altezza non
superiore ai 2/3 rispetto a quella utilizzata per la scritta «San Gimignano».
L’obbligo di cui al presente comma fa salvo lo smaltimento delle etichette per il
confezionamento delle partite di prodotto derivanti dalle vendemmie 2024 e precedenti, non
riportanti il termine Toscana, detenute dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del
decreto di approvazione della modifica del presente disciplinare, che potranno essere utilizzate
fino ad esaurimento delle scorte.
7.32 Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché
pertinenti ai vini di cui all'articolo 1.
7.43 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “San Gimignano” di cui
all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e
nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art 6
comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 31, comma 10, della Legge 238/2016.
7.54 Nell'etichettatura dei vini di cui all'art.1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria.
Articolo 8
(confezionamento)
8.1 I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume
nominale fino a cinque litri di forma borgognotta o bordolese e di colore scuro ad eccezione della
tipologia “Rosato” e delle due tipologie di “Vinsanto o Vin Santo” per le quali sono consentiti solo
recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri anche di colore chiaro.
8.2 I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge. Per le tipologie
“Vinsanto o Vin Santo” e per i vini con la menzione riserva e' comunque obbligatorio il tappo raso
bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione
delle tipologie «Vin Santo» e dei vini con menzione riserva, e' ammessa la chiusura con tappo a vite.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
Il territorio di produzione ricade interamente all’interno del Comune di San Gimignano, collocato
nella parte nord-ovest della provincia di Siena, nel cuore della Toscana, a metà strada tra la costa
tirrenica e la dorsale appenninica. E’ un territorio collinare collocato tra i 67 ed i 629 m s.l.m., i suoli
sono di origine pliocenica, risalenti a 6,8- 1,8 milioni di anni fa.
I terreni destinati alla produzione della DO San Gimignano, in tutte le tipologie, sono quelli formatisi
sui depositi pliocenici marini e costituiti da sabbie gialle (tufo) ed argille gialle e grigie che risultano,
a loro volta, spesso stratificate su argille più compatte e presenti in profondità. Inoltre sono
terreni fortemente caratterizzati dalla presenza di sabbia dotati di scheletro e scisti argillose, la cui
combinazione crea condizioni favorevoli per la penetrazione delle radici delle piante. Sono
generalmente dotati di sostanza organica grazie anche alle ripetute lavorazioni e avvicendamenti
colturali a cui sono stati sottoposti nel corso dei secoli. La diversa combinazione percentuale tra
sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico
determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità e capacità di
invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano.
L’altitudine dei vigneti è compresa tra i 70 ed i 500 m s.l.m, con pendenza ed esposizione variabile a
seconda dei versanti collinari dove gli stessi sono ubicati.
E’ un’area caratterizzata da un clima sub-mediterraneo con estati piuttosto siccitose, inverni piuttosto
freddi e piovosità concentrate in due periodi: tardo autunno-inizio inverno e fine inverno-inizio
primavera.
Le temperature sono quelle tipiche della fascia climatica di appartenenza. Le precipitazioni medie
annue si aggirano attorno ai 700 mm, mediamente distribuite in 83 giorni di pioggia e presentano un
minimo relativo in estate e un picco in autunno. La zona beneficia in tutti i periodi dell’anno di una
buona ventilazione. Rari gli episodi di nebbia.
2) Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere vini rossi a San Gimignano: infatti la presenza della
viticoltura nell’area di San Gimignano risale all’epoca etrusca, di cui si hanno numerose
testimionianze archeologiche. Per secoli la produzione e la vendita del vino ha rappresentato la
principale attività agricola ed economica, e non solo della famosa Vernaccia di San Gimignano ma
anche dei vini rossi e anzi, la produzione di vino rosso è sempre stata superiore a quella del bianco.
Tra il Medioevo e il Rinascimento le vigne di San Gimignano producevano sia vino bianco che
‘vermiglio', un rosso corposo già molto stimato.
Antica anche la tradizione della produzione del vinsanto a San Gimignano: si hanno le prime
testimonianze nel 1348, quando un frate francescano cercò di placare le agonie dei malati di peste
con del vino dolce che prese così il nome di 'Vinsanto'.
Le fattorie di San Gimignano da sempre sono note ai commercianti di vini per la qualità ed il
carattere dei vini rossi prodotti. Nel XX secolo l’impegno dei vignaiuoli e il loro spirito di ricerca
hanno dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione sulle
colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero oltre
che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l’utilizzo di contenitori in legno di diverse
capacità.
Partendo da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con
l’intento di dare visibilità e specificità ai vini rossi e al vinsanto prodotti nell’area aggiornando,
quindi, le tecniche di vinificazione, e introducendo l’utilizzo di altri vitigni a bacca rossa,
complementari al Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di
produzione, frutto della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini
di qualità sempre superiore.
Il disciplinare prevede ampia libertà nell’utilizzo delle forme di allevamento tradizionali toscane
esclude tutte le forme di allevamento espanse perché incompatibili in ambiente collinare con clima
sub mediterraneo.
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
vinificazione in rosso, rosato e vinsanto, adeguatamente differenziate per tipologia.
B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
La denominazione San Gimignano è riferita a sei tipologie di vino rosso ( anche con la menzione
riserva), una tipologia di vino rosato e due tipologie di vino vinsanto che dal punto di vista analitico
ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari descritte all’articolo 6 del
disciplinare che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente geografico.
In particolare il colore: per i vini rossi rosso rubino più o meno intenso con tendenza al granato con
l’invecchiamento; per il vino rosato colore rosato più o meno carico, per le tipologia San Gimignano
vinsanto dal giallo intenso carico al dorato, per la tipologia"San Gimignano" vinsanto occhio di
pernice dal rosa tenue al rosa intenso, intenso al rosa pallido fino all’aranciato. A livello olfattivo
si riscontano aromi delicati, intensi e varietali a seconda della tipologia. Al gusto tutti i vini hanno
sapore asciutto e armonico, e per le tipologie vinsanto morbido e vellutato.
C) Descrizione dell'interazione causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B).
Gli uvaggi impiegati sia per la produzione di vino rosso sia di vinsanto e le tecniche di vinificazione
sono state nel tempo gli stessi impiegati nella gran parte delle colline toscane,
tuttavia l’ambiente pedoclimatico particolare di San Gimignano permette la produzione di uve con
specifiche diverse rispetto a quelle dei territori limitrofi, caratteristiche peculiari, come componente
fenolica per i vini rossi e sapidità che vengono poi trasmesse ai vini e che rendono questi unici e
riconoscibili all’interno del panorama dei vini toscani. La diversa combinazione percentuale tra
sabbia, argilla, sostanza organica e scheletro che caratterizza i singoli suoli è l’elemento pedologico
determinante dal punto di vista viticolo-enologico per l’esaltazione della sapidità e capacità di
invecchiamento, caratteristiche che accomunano le diverse tipologie della D.O San Gimignano.
Le fattorie di San Gimignano sono per questo da sempre note ai commercianti di vini per la qualità
ed il carattere dei vini prodotti, sempre in evoluzione tanto che nel XX secolo lo spirito di ricerca dei
vignaiuoli ha dato vita ad una serie di sperimentazioni che hanno portato alla stabile coltivazione
sulle colline sangimignanesi di vitigni rossi internazionali quali merlot, cabernet, sirah e pinot nero
oltre che ampliare le tecniche di vinificazione tradizionali con l’utilizzo di contenitori in legno di
diverse capacità.
Da questa realtà, nel 1996 è stato formulato un primo disciplinare di produzione con l’intento di dare
visibilità e specificità ai vini rossi e al Vin Santo prodotti nell’area aggiornando, quindi, le tecniche
di vinificazione, e introducendo l’utilizzo di altri vitigni a bacca rossa, complementari al
Sangiovese, fino a giungere alla realtà odierna descritta dall’attuale disciplinare di produzione, frutto
della tradizione e dell’innovazione che si pone l’obiettivo dell’ottenimento di vini di qualità sempre
superiore e riconoscibili nell’ambito del panorama dei vini toscani.
Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
10. 1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via Piave, 24 XX Settembre n. 98/G
00187 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
Fax: +39 06 45438908
e-Mail: info@valoritalia.it
10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
vitivinicole italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni
del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed
all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una
metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1,
2° capoverso.
10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
Allegato 1
Vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOC SAN GIMIGNANO
1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Cesanese D’Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Durella B.
30. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sangiovese N.
73. Sauvignon B.
74. Schiava Gentile N.
75. Semillon B.
76. Syrah N.
77. Tempranillo N.
78. Teroldego N.
79. Traminer Aromatico Rs
80. Trebbiano Toscano B.
81. Verdea B.
82. Verdello B.
83. Verdicchio Bianco B.
84. Vermentino B.
85. Vermentino Nero N.
86. Vernaccia di San Gimignano B.
87. Viogner B.
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