Sannio Consorzio tutela vini - Conferma incarico
Conferma dell'incarico al Sannio Consorzio tutela vini a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Aglianico del Taburno», sulle DOC «Falanghina del Sannio» e «Sannio» e sulla IGT «Benevento» o «Beneventano»
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 ottobre 2019
Conferma dell'incarico al Sannio Consorzio tutela vini a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOCG «Aglianico del Taburno», sulle DOC «Falanghina del Sannio» e «Sannio» e sulla IGT «Benevento» o «Beneventano». (19A07152)
(GU n.271 del 19-11-2019)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli
51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette dei vini;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare
l'art. 15;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le
attivita' di cui al citato art. 41;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di
tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2013, n. 6965 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 104 del 6 maggio
2013, con il quale e' stato riconosciuto il Sannio Consorzio tutela
vini ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela
l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi relativi alla DOCG «Aglianico del Taburno», alle DOC
«Falanghina del Sannio» e «Sannio» ed alla IGT «Benevento» o
«Beneventano»;
Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2016, n. 49590, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 163 del 14 luglio 2016, con il quale e' stato confermato per un
ulteriore triennio l'incarico al Sannio Consorzio tutela vini a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61 per la DOCG «Aglianico del Taburno», per le DOC «Falanghina del
Sannio» e «Sannio» e per la IGT «Benevento» o «Beneventano»;
Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che lo statuto del Sannio Consorzio tutela vini,
approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla
verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato inoltre che lo statuto del Sannio Consorzio tutela
vini, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del
2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;
Considerato altresi' che il Sannio Consorzio tutela vini puo'
adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;
Considerato che nel citato statuto il Sannio Consorzio tutela vini
richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui
all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la
DOCG «Aglianico del Taburno», per le DOC «Falanghina del Sannio» e
«Sannio» e per la IGT «Benevento» o «Beneventano»;
Considerato che il Sannio Consorzio tutela vini ha dimostrato la
rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n.
238 del 2016 per la DOCG «Aglianico del Taburno», per le DOC
«Falanghina del Sannio» e «Sannio» e per la IGT «Benevento» o
«Beneventano». Tale verifica e' stata eseguita sulla base delle
attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 7651/2019 del 9
settembre 2019 dall'organismo di controllo Agroqualita' S.p.a.,
autorizzato a svolgere l'attivita' di controllo sulle citate
denominazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Sannio Consorzio tutela vini a svolgere le funzioni di promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della
legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Aglianico del Taburno»,
«Falanghina del Sannio», «Sannio» e «Benevento» o «Beneventano»;
Decreta:
Articolo unico
1. E' confermato per un triennio, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il
decreto ministeriale 19 aprile 2013, n. 6965, al Sannio Consorzio
tutela vini, con sede legale in Benevento, via Mario Vetrone snc, a
svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza,
tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,
di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla
DOCG «Aglianico del Taburno», sulle DOC «Falanghina del Sannio» e
«Sannio» e sulla IGT «Benevento» o «Beneventano».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste nel presente decreto e nel decreto 19 aprile 2013, n. 6965,
puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in
caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e
dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
Roma, 23 ottobre 2019
Il Capo del Dipartimento: Comacchio
Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte - Conferma incarico 2019 »